Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11003 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 124/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.M., M.L., M.S.,

M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 830718//2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.A.M., M.L., M.S. e M.N. (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8307/18/2015, depositata in data 21/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico della de cuius L.A., per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di recupero a tassazione di plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreni, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne dei contribuenti, hanno ritenuto nullo l’atto impositivo, per insufficiente motivazione, atteso che l’atto pubblico di cessione, non conosciuto dagli eredi della de cuius, per come dichiarato dagli stessi, e non allegato, era stato “indicato solo tramite l’importo, le parti e la data”, ma difettava l’indicazione del bene: immobile oggetto dell’atto di compravendita, con i relativi dati catastali, del nominativo del Notaio rogante e del relativo numero di repertorio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, deducendo che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che l’atto pubblico di compravendita non allegato all’avviso di accertamento era stato riprodotto nei suoi elementi essenziali, con indicazione della data (27/03/2006), del prezzo di cessione, della quota di possesso del de cuius e del valore della plusvalenza, dati questi sufficienti.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha da tempo chiarito che “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione” (Cass. 13110/2012).

Nella specie, essendo oggetto dell’avviso di accertamento la plusvalenza conseguente alla cessione, ad opera della de cuius, di un terreno edificabile, l’indicazione della data dell’atto pubblico, della parte cedente, del prezzo di cessione, costituivano elementi sufficienti per gli eredi per individuare l’atto richiamato (considerato che la de cuius era deceduta cinque anni dopo, nel 2011, e nello stesso anno gli eredi avevano presentato apposita dichiarazione di successione, ricostruendo necessariamente il patrimonio ereditario della de cuius.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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