Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11002 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11002 Anno 2016
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione degli artt. 1362,
1363, 1655, 1665 e 1666 c.c., nonché dell’art. 75 (attuale art.109) del d.P.R.22 dicembre 1986
n.917 , in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., lamentando che la CTR ha erroneamente
qualificato il contratto di appalto stipulato dalla contribuente il 12 luglio 2000 con la Teseco spa,
avente ad oggetto la riqualificazione ambientale di un’area dell’aeroporto di Firenze, come contratto
ad esecuzione frazionata, dando rilievo decisivo alla facoltà di versare — durante l’esecuzione dei
lavori — “acconti” sul corrispettivo finale, sebbene pattuito “a corpo”, e perciò configurando siffatti
acconti come adempimenti parziali di un’obbligazione “di durata”.
Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale, con accertamento in fatto non
sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivato, ha svolto una interpretazione
complessiva delle clausole contrattuali in base alla quale ha ritenuto la natura frazionata della
prestazione costituente oggetto dell’appalto, con conseguente insorgenza di un autonomo obbligo di
pagamento a conclusione di ciascuna prestazione documentata dai SAL ( stati di avanzamento dei
lavori). Le censure mosse dalla ricorrente non individuano alcuna violazione di legge ma
propongono una interpretazione della volontà negoziale delle parti alternativa a quello ricostruita
dal giudice di merito. In assenza della deduzione di un vizio di motivazione, questa Corte neppure è
legittimata a svolgere uno scrutinio di legittimità delle argomentazioni svolte nella sentenza
impugnatg, sotto l’unico profilo ammesso nel giudizio di legittimità costituito dalla logicità e
sufficienza della motivazione a norma della diversa e non dedotta ragione di ricorso prevista
dall’art.360 comma primo n.5 cod.proc.civ..
2.Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione degli artt. 1665
c.c. e 75 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917 , in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.,
lamentando che la CTR ha errato nel qualificare la commessa corrente con la Bicicchi s.r.1., avente
ad oggetto i lavori di adeguamento della pista dell’aeroporto, come contratto suscettibile di
esecuzioni frazionate, ed ha conseguentemente errato nel ritenere corretto l’ammortamento
nell’anno 2001 dei costi relativi ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2001.
Il motivo è infondato. Anche in questo caso il giudizio di frazionabilità dei lavori di adeguamento e
manutenzione della pista dell’aeroporto, appaltati alla società Bicicchi costituisce un accertamento

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