Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11002 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MESSINA, rappresentato e difeso dall’avvocato PORTALE GIACOMO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGISTRO DOMENICO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/02/2008, depositata il

14/02/2008; R.G.N. 171/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 12 luglio 2001 il Presidente del Tribunale di Patti emetteva un decreto ingiuntivo in favore di P.A. per canoni di locazione non pagati dal conduttore S.V..

Avverso il decreto proponeva opposizione S.V. con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2001 eccependo il proprio difetto di legittimazione passivar in quanto nessun rapporto di locazione era intercorso tra lei ed il P. che invece aveva stipulato il contratto con A.G., che pur avendole donato la Azienda non aveva mai ceduto il contratto di locazione. P. A. si costituiva e chiedeva il rigetto della opposizione, sostenendo che la cessione della azienda comportava anche la cessione dei debiti e dei crediti tra cui il debito relativo al pagamento del canone della locazione dello immobile utilizzato per la gestione della attività commerciale.

2. IL tribunale di Patti con sentenza del 5 febbraio 2004 rigettava la opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

3. Contro la decisione proponeva appello S.V. chiedendone la riforma, resisteva la controparte per il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Messina con sentenza del 14 febbraio 2008 accoglieva lo appello e la opposizione proposta revocando il decreto e condannando il P. a rifondere le spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione ricorre il P. deducendo unico motivo di ricorso illustrato da memoria, resiste V.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dello art. 366 c.p.c., n. 4 avendo denunciato come error in iudicando un error in procedendo, mai sollevato nella fase del merito nella quale il contraddittorio si è regolarmente svolto tra le parti.

I QUESITI di cui al ff 22 del ricorso sostengono che la opposizione proposta con citazione notificata tempestivamente, ma depositata tardivamente, deve essere dichiarata inammissibile ed è rilevabile di ufficio ed è deducibile per la prima volta nella sede di legittimità.

NELLA INTITOLAZIONE DEL MOTIVO si precisa che la censura è posta con riferimento allo art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 447 bis, 641 e 645 c.p.c..

La Corte, dovendo qui ribadire che il giudizio di cassazione, sulla base delle regole vigenti, è giudizio a critica vincolata, avendo il singolo motivo assolto ad una funzione condizionante della impugnazione, osserva che la errata indicazione dello error in procedendo, come errore di giudizio, non consente alla Corte di accedere alla visione degli atti e notifiche e depositi da cui si desume la tardività, non rilevata dai giudici del merito.

Tale primo profilo di inammissibilità attiene ad una formulazione errata del motivo, non integrabile per un principio di imparzialità del giudice nei confronti di entrambe le parti, come ribadito dai recenti arresti di questa Corte nelle sentenze del 2010 nn 13222 e 5207, è di per sè sufficiente a far dichiarare inammissibile il ricorso.

Non senza rilevare, come secondo profilo in inammissibilità, che avendo le parti accettato il contraddittorio e discusso in ordine ai requisiti di validità del decreto e sulle ragioni della opposizione, il ricorso stesso appare privo di rilevanza processuale ai fini del c.d. giusto processo ed al valore fondamentale che assume il contraddittorio sostanziale rispetto al superamento dei formalismi e degli ostacoli processuali e delle impugnazioni che ritardano inutilmente un giudizio già correttamente deciso – vedi per utili riferimenti Cass. 1442 del 2010 nella parte motiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a S.V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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