Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11002 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 06/05/2010), n.11002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 399-2005 proposto da:

M.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso l’avvocato BRUNI ANNA MARIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO S.P.A., ITALFERR S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 2965-2005 proposto da:

R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già

FERROVIE DELLO STATO, in persona dell’institore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 18 0, presso

l’avvocato SANINO MARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.S., PREFETTURA DI ROMA, ITALFER S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4597/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A.M. BRUNI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. BRASCHI, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale con assorbimento o rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo atto di citazione, notificato il 2.04.1999 al Prefetto della Provincia di Roma, alla S.p.A. Ferrovie dello Stato ed all’Italferr S.p.A., M.S., proprietaria del terreno sito (OMISSIS), assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazione d’urgenza (disposta con decreto prefettizio del 29.04.1996 ed attuata il 28.06.1998) in vista dell’ammodernamento di un impianto ferroviario, adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che fossero determinate sia la giusta indennità di espropriazione, già provvisoriamente stimata in sede amministrativa, e sia l’indennità di occupazione legittima, ricomprendendo nella valutazione anche il decremento di valore subito dalla parte residua del suo compendio e la perdita del soprassuolo.

La Prefettura di Roma e la società Italferr rimanevano contumaci mentre la S.p.A. Ferrovie dello Stato, costituitasi in giudizio, eccepiva l’improponibilità e, comunque, l’infondatezza delle domande introduttive, sostenendo anche l’inedificabilità del terreno dell’attrice.

Con successivo atto di citazione del 11.05.2001, la M. proponeva, dinanzi alla medesima Corte d’appello, opposizione alla sopravvenuta stima definitiva dell’indennizzo espropriativo, che assumeva incongrua. Anche in questo giudizio la società Italferr rimaneva contumace, mentre si costituivano la Prefettura di Roma, che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, e la S.p.A. Ferrovie dello Stato, che ribadiva eccezioni e difese già svolte nel primo giudizio.

Con sentenza del 20.12.2002 – 3.11.2003, l’adita Corte di appello, riunite le due cause, respingeva per difetto di legittimazione passiva tutte le domande svolte dalla M. nei confronti della Prefettura di Roma e dell’Italferr S.p.A., dichiarava inammissibile la domanda di rideterminazione dell’indennizzo espropriativo svolta dalla medesima M. nei confronti della S.p.A, Ferrovie dello Stato ed in accoglimento, invece, dell’ulteriore domanda proposta nei confronti di tale società, liquidava l’indennità di occupazione legittima in Euro 20.896,56, con interessi compensativi, esclusa la rivalutazione, disponendone il deposito presso la Cassa DD.PP., detratto quanto eventualmente già depositato allo stesso titolo.

La Corte statuiva l’inammissibilità delle opposizioni alle stime amministrative dell’indennità di esproprio svolte nei confronti della S.p.A. Ferrovie dello Stato, rilevando che l’emissione del provvedimento ablativo costituiva indefettibile condizione di tale azione e che la M., sebbene avesse affermato che nel suo caso il decreto definitivo di esproprio era stato pronunciato dopo l’introduzione della seconda causa, tuttavia, nonostante il contrario assunto della società convenuta, ribadito anche nella sua comparsa conclusionale, non aveva provato, come avrebbe dovuto, l’effettiva esistenza del provvedimento, sostanzialmente da escludere, non rinvenendosi in atti la relativa copia tra la documentazione acquisita.

Con riguardo, invece, all’accolta domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, inerente ad area estesa mq.

6.359 circa, quantificava tale indennizzo in base all’interesse legale annuo sull’indennità virtuale di espropriazione, che determinava ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis secondo i criteri legali all’epoca previsti per le aree edificabili ed assumendo come valore venale quello di L. 55.000 al mq. Sul punto la Corte distrettuale recepiva le condivise indicazioni del CTU, ribadite anche a fronte dei rilievi della società convenuta, ritenendo che la qualificazione dei suoli come edificabili derivava dalla loro inclusione in zona (OMISSIS) del PRG del 1965, destinazione urbanistica reiterata sino al 1991 e non smentita dalla situazione di fatto, e che non veniva meno anche se essi erano “interessati in parte dai vincoli monumentali dell’antica (OMISSIS) … ed archeologico”. A quest’ultimo riguardo evidenziava che dalla CTU era emerso che sia l’istituzione delle aree protette regionali, tra cui quella della riserva dell'(OMISSIS), che l’istituzione sull’immobile del vincolo archeologico e paesistico erano avvenute in data successiva a quelle del decreto di occupazione d’urgenza ((OMISSIS)) e di approvazione del progetto dell’opera ((OMISSIS)), cui ineriva la dichiarazione di pubblica utilità, e che la valutazione di edificabilità delle aree doveva essere ribadita anche a fronte dei rilievi svolti dalla società convenuta, inerenti alla presenza di una fascia di inedificabilità totale per mi 15 dal tracciato dell’acquedotto (OMISSIS), dal momento che l’esperto d’ufficio aveva chiarito che il vincolo in questione era di natura “relativa”, nel senso che si limitava a subordinare ad autorizzazione l’esecuzione di opere o manufatti.

Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, notificato il 17.12.2004 alla S.p.A. Ferrovie dello Stato, alla Prefettura di Roma ed all’Italferr S.p.A. nonchè illustrato da memoria. La R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato) ha resistito con controricorso notificato il 21 ed il 26.01.2005 ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Anche la Prefettura di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 ed il 26.01.2005. La società Italferr non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale la M. denunzia:

1. ” Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., n. 5″.

La ricorrente censura per vizi motivazionali, la statuizione d’inammissibilità dell’opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo, deducendo che il decreto di espropriazione le era stato notificato nel 2001, dopo l’introduzione della seconda causa e che il documento era stato da lei prodotto nel giudizio di opposizione, come anche dimostrato dal tenore dei relativi verbali, ragione per cui il mancato rinvenimento avrebbe potuto tutt’al più legittimare la rimessione della causa sul ruolo. Il motivo non ha pregio.

Anche in violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente si limita ad affermare di avere prodotto nel giudizio di merito il documento in questione, individuato con estremi che appaiono invece propri del decreto di occupazione, omettendo di trascrivere l’indice del suo fascicolo di parte, da cui poteva semmai risultare l’eventuale deposito dell’atto nel pregresso grado ed invocando genericamente il contenuto dei verbali delle udienze della causa di opposizione, nei quali in ogni caso l’asserita produzione non trova alcun riscontro.

2. “Violazione e falsa applicazione L. n. 2359 del 1865, art. 54, L. n. 865 del 1971, art. 19 nel testo risultante dopo la sentenza Corte Cost. n. 67/1990 e 470/90 e di tutte le norme ed i principi in materia di espropriazione e di opposizione all’indennità di esproprio”.

Censura la statuizione d’inammissibilità della sua opposizione alla stima dell’indennizzo espropriativo, sostenendo l’erroneità dell’affermazione dei giudici di merito secondo cui il decreto di espropriazione costituiva condizione di tale azione.

Il motivo non è fondato.

In tema di espropriazione, all’espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16: nel primo caso l’opposizione alla stima deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dalla L. n. 865 cit., art. 19 mentre, qualora sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione. Condizione imprescindibile per l’esercizio di entrambe le azioni è l’avvenuta pronuncia del decreto di esproprio, il quale segna il momento del trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario dall’espropriato all’ente espropriante nonchè della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo (cfr Cass. 200718314).

3. “Violazione e falsa applicazione art. 42 Cost. e di tutte le norme ed i principi in materia di indennizzo espropriativo”.

La ricorrente si duole della quantificazione dell’indennità di occupazione legittima, attuata per ciascun anno di occupazione nella misura percentuale pari al tasso legale degli interessi riferiti all’indennità virtuale di espropriazione, sostenendone l’insufficienza perchè l’adottato criterio di computo è stato rapportato al valore venale non intero ma mediato del bene occupato oltre che erroneamente calcolato con riguardo al prezzo unitario di L. 50.000 al mq indicato dal CTU, senza nemmeno assumere i maggiori valori venali da lei dedotti.

Con il ricorso incidentale la R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. censura la ritenuta edificabilità delle aree per cui è causa ed espressamente “formula per mero scrupolo difensivo rilievi già, peraltro, esposti nei precedenti scritti difensivi dinanzi alla Corte di appello e che si ritiene di dovere ribadire”. Premette in sintesi che prima dell’imposizione del vincolo ad impianti ferroviari (MI) i terreni della M. erano inclusi in Zona “(OMISSIS)”- Attrezzature di Servizi Pubblici di quartiere e soggetti ad un vincolo di inedificabilità assoluta sia per la presenza in loco dell’antico acquedotto (OMISSIS) per il quale erano state imposte fasce di rispetto e sia per il loro inserimento nel parco dell'(OMISSIS).

Deduce che alla suddetta fascia di rispetto dell’acquedotto, quantificata in circa mq 1.485,00, non poteva essere attribuita natura edificatoria e che la sua istituzione non consentiva residui spazi utili per alcuna costruzione, come anche si evinceva dall’atto pubblico allegato alle osservazioni di parte formulate avverso il supplemento di perizia.

Il ricorso incidentale, che esige in via logico-giuridica esame prioritario rispetto al terzo motivo del ricorso principale, inerente alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima, non ha pregio. Con esso, infatti, espressamente si ripropongono rilievi già svolti nel giudizio di merito, senza censurare le ragioni con cui i medesimi rilievi sono stati puntualmente disattesi con l’impugnata sentenza.

Il terzo motivo del ricorso incidentale deve, invece, essere accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Le censure proposte avverso il calcolo dell’indennità virtuale di espropriazione che è stato in concreto compiuto dai giudici di merito, secondo i criteri all’epoca vigenti, contemplati dalla L. n. 359 del 1992, art. 15 bis censure anche corredate da un prospetto riepilogativo del dovuto, si risolvono inammissibilmente in generiche, apodittiche critiche e rilievi di errori valutativi volti ad un più favorevole apprezzamento dei dati di fatto emersi, non consentito in questa sede di legittimità, laddove i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente chiarito le ragioni delle espresse ed avversate valutazioni.

Fondato, invece, è il diverso profilo della censura, inerente alla quantificazione dell’indennità virtuale di espropriazione, assunta come parametro di riferimento per il computo dell’indennità di occupazione legittima.

La modifica del criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione conseguente alla sentenza n. 348 del 2007, di illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, incide anche sulla determinazione dell’indennità di occupazione legittima, che matura al compimento di ogni singola annualità e che nella specie dovrà essere pertanto calcolata sulla base dell’indennità di espropriazione virtuale – riferita a ciascun anno di occupazione – determinata in base alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e, quindi, facendo riferimento al valore di mercato del suolo occupato (in tema cfr Cass. 200809321; 200828431).

Conclusivamente riuniti i ricorsi, devono essere respinti i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta i primi due motivi del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA