Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11002 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25313/2015 proposto da:

F.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CARAMANNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2808/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M.S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 2808/04/2015, depositata in data 23/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dei silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza di riesame in autotutela per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa, a seguito per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 1998, per redditi soggetti a tassazione separata, e divenuta definitiva, a seguito di passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio di impugnazione, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost., non avendo la C.T.R. preso in considerazione elementi nuovi rappresentati dal fatto che il corrispettivo incamerato dalla cessione immobiliare, per effetto di alcune pronunce, non meglio precisate, passate in giudicato, e di accordi transattivi con la parte cessionaria, era risultato inferiore. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. La prima censura è infondata.

Con riguardo al rigetto della istanza di annullamento in autotutela, la C.T.R. ha esaurientemente motivato, confermando l’orientamento della C.T.P. relativamente al legittimo diniego, per intervenuta definitività dell’atto.

In ogni caso, le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte affermato il principio secondo il quale avverso l’atto, con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. S.U. nn. 2870 e 3698 del 2009; il principio è stato confermato da Cass. S.U. n. 16097 del 2009, con la quale si è anche affermato, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti).

Tali principi risultano costantemente seguiti anche di recente (v., tra le altre, Cass. n. 3442 del 2015; id. Cass. n. 25524 del 2014, Cass. 18597 del 2015, le quali hanno ribadito che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto).

Nella specie, l’esistenza di tale interesse generale non risulta prospettata.

3. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo denunciato lomesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la socombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA