Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11001 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 2018-2012 proposto da:
PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2016
1285

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, eIettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 27/05/2016

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO
FIERTLER, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;

avverso la sentenza n. 565/2010 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega
dell’Avvocato PUOTI che si riporta al ricorso
depositato;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati FIERTLER e
DETTORI che si riportano ai controricorsi depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto

o

l’inammissibilità

e

in

subordine

accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

– controricorrenti

N.R.G.2018/2012
RITENUTO IN FATTO
La società Past srl in liquidazione, già Impresa Francesco Ventura srl,
presentava ai sensi dell’art.9 bis legge 289 del 2002 due istanze di
definizione dei ritardati od omessi versamenti delle imposte relativi alle
dichiarazioni Modello 770/2003 e Modello Unico 2003. L’Agenzia delle
Entrate emetteva provvedimenti di diniego, avendo rilevato l’incongruità

Contro i provvedimenti di diniego di condono la società proponeva
ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che con
sentenza del 14.5.2009 disponeva l’accoglimento parziale del ricorso nel
senso che ” gli effetti dei provvedimenti di rigetto della istanza di
definizione devono ritenersi limitati alle somme non pagate “, e che
“nella fattispecie prevista dall’art.9 bis della legge 289 del 2002 il
mancato pagamento delle altre rate non può che produrre la decadenza
dal beneficio”.
Contro la sentenza la società proponeva appello alla Commissione
tributaria regionale di Catanzaro che con sentenza n.565 del 22.11.2010
confermava la decisione appellata.
Contro la sentenza di appello la società Past srl in liquidazione
propone ricorso per i seguenti motivi::1) illegittimità della sentenza per
violazione dell’art.36 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546, in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., nella parte
in cui ha dichiarato l’infondatezza dell’appello, in quanto la sentenza non
contiene “la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto” richiesti
dal citato art.36 comma 2 ; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.53
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n,546 e 342 cod.proc.civ. , in
relazione all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha
ritenuto che l’atto di appello difettasse del requisito di specificità dei
motivi di gravame.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Equitalia Sud spa resiste con controricorso.
La società deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

dei versamenti effettuati.

111 primo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta nullità della
sentenza per violazione dell’art.36 comma 2 n.4 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546, poiché la sentenza è munita di apparato
argomentativo che rende manifesta la ratio decidendi del giudice, il quale
ha ritenuto l’atto di appello sfornito del requisito della specificità dei
motivi di impugnazione. Neppure è ipotizzabile una nullità della sentenza
per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Secondo la

dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza ai sensi
degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il
provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto
comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del
giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante
valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima
su altre di segno opposto presenti nel secondo. (Sez. 6 – 3, Sentenza n.
15990 del 11/07/2014, Rv. 632120). Nel caso in esame la statuizione del
giudice è chiaramente ricostruibile dalla motivazione, in cui si afferma che
i motivi di appello difettano del requisito della specificità, richiesto a pena
di inammissibilità dall’art.53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
2.11 secondo motivo è infondato. Il giudice di appello ha applicato , e
non violato, l’art.53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 poiché,
svolgendo una valutazione in fatto, ha ritenuto la genericità dei motivi di
appello costituenti mera riproduzione di quelli formulati nel ricorso di
primo grado. Questa Corte non è legittimata a sostituirsi alla
Commissione tributaria regionale negli apprezzamenti di fatto circa la
sussistenza del requisito di specificità dei motivi di appello. Poiché non è
stato dedotto il vizio della motivazione ai sensi dell’art.360 comma primo
n.5 cod.proc.civ., ma esclusivamente il vizio di violazione di legge, questa
Corte neppure è legittimata ad esaminare la tenuta logica o la sufficienza
della motivazione con la quale il competente giudice di merito ha rilevato
il difetto del requisito della specificità dei motivi di appello.
La società ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese
a favore della Agenzia delle Entrate , liquidate in euro 3.000 oltre
eventuali spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa

2

giurisprudenza di questa Corte sussiste un contrasto insanabile tra

liquidate in euro 3.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e
accessori di legge.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese a
favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 3.000, oltre eventuali
spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa liquidate in

legge.
Così deciso il 14.4.2016.

euro 3.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di

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