Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11001 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GLD S.R.L. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti sigg.

T.G., T.L. e T.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26B, presso lo

studio dell’avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RUOTOLO GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LAC SNC (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

LAC SNC (OMISSIS), in persona dei soci illimitatamente

responsabili e legali rappresentanti B.A. e B.

I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LEONI ANDREA, CONTI STEFANO giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GLD SRL (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti sigg.

T.G., T.L. e T.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26B, presso lo

studio dell’avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RUOTOLO GIUSEPPE giusto mandato a margine del ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1818/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 28/11/2007, depositata il 14/02/2008;

R.G.N. 2177/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato RULLI MARIA GRAZIA (per delega dell’Avvocato RUOTOLO

GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MANZI FEDERICA (per delega dell’Avvocato MANZI

ANDREA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La soc. LAC SNC, con ricorso del 13 agosto 2001 conveniva dinanzi al Tribunale di Verona la srl GLD, ed agiva, dopo aver riconsegnato lo immobile che assumeva avere destinazione ad uso commerciale e non già di affitto di azienda, sulla base del contratto scritto del 15 settembre 1998, chiedendo la invalidazione del contratto simulato, con la condanna della locatrice al pagamento della indennità di avviamento oltre interessi e rivalutazione e con condanna degli interessi legali sulla cauzione: chiedeva infine la restituzione dei beni indicati nella scrittura integrativa del 15 settembre 1998 ovvero il loro valore in danaro indicato in 110 milioni e la condanna al pagamento di somme indebitamente versate. La società convenuta si costituiva contestando il fondamento della domanda, assumendo che il contratto tra le parti stabiliva che la locazione riguardava la locazione di azienda e non già una locazione commerciale. Era inoltre proposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa con la condanna della conduttrice al pagamento di canoni scaduti per oltre 48 milioni, con interessi legali e rivalutazione, ed aggiungeva domanda di risarcimento dei danni anche alla immagine.

2. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 22 dicembre 1994 accertava che il rapporto intercorso tra le parti costituiva affitto di azienda, e riteneva la LAC inadempiente condannandola al pagamento di Euro 24.863,38 oltre interessi, ma condannava la GLD al pagamento di Euro 16.962,22; rigettava le altre domande e compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello principale la LAC, con una articolata serie di motivi, che sostanzialmente riproducevano le domande di primo grado, ed appello incidentale era proposto dalla GLD in punto di accoglimento delle domande rigettate dal Tribunale.

4. La Corte di appello di VENEZIA con sentenza del 14 febbraio 2008 accoglieva per quanto di ragione gli appelli principale e incidentale:

a. accoglieva lo appello della LAC qualificando il rapporto come locazione di immobile ad uso commerciale,malgrado il diverso tenore letterale indicato dalle parti;

b. condannava la GLD al pagamento di Euro 82.870,45 con interessi legali dalla data del rilascio a titolo di indennità per la perdita dello avviamento commerciale;

c. accoglieva dal domanda della LAC in punto di esclusione dello inadempimento grave della conduttrice che aveva rifiutato la immediata restituzione della res esercitando il diritto di ritenzione;

d. determinava in Euro 15.134,41 la somma da corrispondere alla LAC per restituzione di canoni;

e. rigettava la domanda della GLD contro la LAC inerente a canoni successivi alla scadenza del contratto;

f. compensava per un terzo le spese dei due gradi, ponendo il resto a carico della LAC – vedi amplius in dispositivo.

5. Contro la decisione ricorre GLD deducendo tre motivi di censura illustrati da memoria, resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo la LAC. I RICORSI sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I RICORSI non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DEL RICORSO GLD:

NEL PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto e falsa applicazione di norme di cui agli art. 1362, 1263 c.c. e gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Il contratto viene riprodotto in esteso ed il quesito a ff 15 sostiene la tesi che la interpretazione del contratto e delle sue clausole doveva condurre alla conclusione ed alla qualificazione dello stesso come contratto di azienda.

NEL SECONDO MOTIVO SI DEDUCE VIZIO DELLA MOTIVAZIONE ed error in iudicando sempre in relazione alle norme indicate nel primo motivo,sotto un diverso profilo,illustrato nel quesito a ff.12 sullo omesso esame del verbale del 15 maggio 2001, che viene integralmente riprodotto.

Nel TERZO MOTIVO SI deduce la contraddittoria ed illogica motivazione delle risultanze testimoniali ed errata valutazione a fronte delle prove documentali offerte in causa e sussunzione del fatto nello schema giuridico prescelto ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 5.

6.B. SINTESI DEL CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE LAC. Nel controricorso si replica alle tre censure e nell’unico motivo del ricorso incidentale si deduce error in iudicando e vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di appello omette di motivare in ordine alla esistenza di presunzioni semplici inerenti alla dazione di somme aggiuntive mensili rispetto ai canoni di locazione pattuiti.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. 7.A. INFONDATEZZA DEL RICORSO GLD. Quanto al primo motivo si osserva che il medesimo è infondato per difetto di specificità, poichè non contrasta la analitica considerazione del contratto, al di là del nomen iuris, dando determinante rilievo al fatto che prima del contratto del 15 settembre 1998 non esisteva alcuna azienda ristorante funzionante e avviata,iniziata solo con lo ingresso della LAC s n c. La motivazione analitica e congrua considera ed integra la valutazione del rapporto considerando anche le clausole ed il contesto probatorio al tempo della conclusione del rapporto ed anche successivamente.

NON sussiste pertanto alcun error in iudicando in ordine alle norme sostanziali e di rito richiamate e la motivazione è logica ed esaustiva ed esprime una corretta qualificazione giuridica del rapporto qualificato come locazione commerciale.

Quanto al secondo motivo si osserva che lo stesso manca di decisività e non contrasta la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello al ff 6 della motivazione quando esamina il contenuto della scrittura integrativa e poi conclude, dopo una analisi delle varie vicende relative alla apertura del ristorante, che manca la prova che prima del contratto del 15 settembre 1998 non esisteva alcuna azienda ristorante funzionante, iniziata solo con lo ingresso della LAC. Quanto infine al terzo motivo lo stesso è inammissibile nella parte in cui deduce come errore motivazionale lo error in iudicando sulla esatta qualificazione del rapporto, che invece risulta corretta per le ragioni sopradette, ed è infondato per il vizio della motivazione, che invece risulta logica e congruamente motivata.

7.B. INFONDATEZZA DEL RICORSO INCIDENTALE LAC. IL MOTIVO, che viene proposto come error in iudicando e vizio della motivazione, è inammissibile in relazione ad un quesito privo della sintesi descrittiva ed in relazione alla pretesa omessa motivazione in ordine alla esistenza di presunzioni semplici, senza invece considerare la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte della motivazione che esclude la idoneità di tali elementi congetturali con la espressione impropria di “mancanza di sicura prova” da intendersi come mancanza di prova anche indiretta o indiziaria.

8. LA RECIPROCA SOCCOMBENZA giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA