Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11001 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25996-2005 proposto da:

F.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l’avvocato SANTARELLI STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPOPIANO GIANCARLO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante della FURI BRUNO e PISTOLESI

FIORENZO S.N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso l’avvocato BERLIRI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZANCHI PIETRO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato STEFANO SANTARELLI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO BERLIRI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 maggio 2000 il sig. F. M. conveniva dinanzi al Tribunale di Siena il sig. P. F. e la FURI Bruno e PISTOLESI Fiorenzo s.n.c., per ottenerne la condanna in solido al pagamento della somma di L. 76.823.397, oltre interessi legali, a titolo di saldo della liquidazione della propria quota sociale e degli utili dell’esercizio 1999, portato da un atto pubblico di recesso in cui il valore della partecipazione era stato determinato in L. 200 milioni, in via transattiva, prescindendo dalle risultanze contabili, e si riconosceva altresì l’ulteriore credito su eventuali utili da distribuire pro quota.

Esponeva che il P. gli aveva corrisposto la minor somma di L. 153.229.397, computando illegittimamente in detrazione gli acconti sugli utili da lui percepiti nell’esercizio in corso: già presupposti, invece, dalle parti in sede di liquidazione transattiva del valore della quota, che prescindeva espressamente dalle risultanze contabili.

Costituendosi ritualmente, le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda.

Con sentenza 31 luglio 2002 il Tribunale di Siena, ritenuto che i prelievi in corso di esercizio dovevano essere imputati esclusivamente in conto utili, e non pure sul valore della quota di partecipazione, fissato stabilmente in L. 200 milioni, condannava i convenuti al pagamento della somma trattenuta.

In accoglimento del successivo gravame del P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della FURI Bruno e PISTOLESI Fiorenzo s.n.c., la Corte d’appello di Firenze con sentenza 10 marzo 2005 rigettava la domanda del F., che condannava alla restituzione della somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

La corte territoriale motivava – che l’atto di recesso del 3 dicembre 1999 doveva essere interpretato nel senso che le parti avevano concordato il valore di liquidazione della quota in L. 200 milioni, ma che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale, tale somma era soggetta a conguaglio, in più o in meno, in dipendenza, da un lato, degli utili in via di maturazione nell’esercizio in corso e, dall’altro, delle anticipazioni già corrisposte a tale titolo al F.;

– che l’interpretazione contraria accolta dal tribunale sull’irriducibilità del credito di L. 200.000.000, suscettibile solo di eventuale maggiorazione in caso di ulteriore distribuzione di utili, avrebbe portato all’illogica duplicazione della loro quota di spettanza del F., non tenendo conto degli anticipi già incassati.

Avverso la sentenza, non notificata, il F. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20 ottobre 2005, deducendo, con motivo formalmente unico, la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonchè la carenza e illogicità della motivazione, perchè il giudice d’appello aveva travisato il significato delle espressioni letterali adottate, omettendo di apprezzarne la causa transattiva e la presupposizione degli acconti percepiti: come messo in rilievo dall’uso della preposizione “oltre”, indicativa di un conguaglio solo aggiuntivo rispetto al valore della partecipazione sociale autonomamente liquidata in L. 200 milioni.

Resisteva con controricorso il P., in proprio e quale legale rappresentante della Furi Bruno e Pistoiesi Fiorenzo s.n.c..

All’udienza del 27 Gennaio 2010 il P.G. ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, che censura promiscuamente in un unico motivo vizi eterogenei della decisione, è inammissibile.

Sotto un primo profilo, il ricorrente pur denunziando la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., si astiene totalmente dall’indicare quale sia la lettura data dal Giudice del merito di dette disposizioni e le ragioni per cui la stessa non possa essere accettata, per contrasto con l’insegnamento di questa Corte o con quanto ritenuto dalla dottrina in argomento. Quando, infatti, nel ricorso per Cassazione, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono distoniche con le norme richiamate – nell’interpretazione di esse stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della dedotta violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177).

Nella specie, la censura alla sentenza di appello, prospettata sotto il profilo della divergenza da quanto ritenuto – peraltro in linea di fatto, totalmente prescindendo da qualsiasi enunciazione di principi di diritto – dal primo Giudice, risulta non conforme al modello voluto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

Sotto il concorrente profilo del vizio di motivazione, quel che il ricorrente contesta è in realtà la ricostruzione ermeneutica della volontà delle parti, cui contrappone una difforme esegesi del testo negoziale, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. L’impianto argomentativo della sentenza impugnata appare ampio ed immune da illogicità o contraddizioni, esplicando coerentemente le ragioni dell’interpretazione adottata della volontà delle parti.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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