Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11000 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11000 Anno 2016
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 2017-2012 proposto da:
PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –

2016
1284

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 27/05/2016

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO
FIERTLER, che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce;

avverso la sentenza n. 561/2010 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega
dell’Avvocato PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati FIERTLER e
DETTORI che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto o inammissibilità e in subordine accoglimento
del

ricorso

incidentale.

principale,

assorbito

il

ricorso

– controricorrentí

N.R.G.2017/2012
RITENUTO IN FATTO
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti della
Impresa Francesco s.r.I., esercente attività di lavori speciali di
costruzione, rilevando le violazione, riportate nel processo verbale di
constatazione del 19.12.2006. Sulla base dei dati contenuti nel verbale,
l’Agenzia delle Entrate notificava alla società verificata due avvisi di

reddito di impresa di euro 299.384 a fronte di un reddito dichiarato di
euro 143.821; per l’anno di imposta 2003 accertava un reddito di
impresa di euro 1.625.467 a fronte di un reddito dichiarato di euro
991.910; conseguentemente determinava le maggiori imposte Irpeg, Iva
ed Irap dovute. Gli avvisi di accertamento venivano notificat;in data
22.3.2007; quindi l’Ufficio , in via cautelativa, notificava nuovamente i
medesimi avvisi di accertamento in data 26.9.2007 con la dicitura ” il
presente atto annulla e sostituisce quello precedentemente notificato”.
In data 14.1.2008 veniva notificata la cartella di pagamento recante
l’iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute sulla base degli
accertamenti precedentemente notificati.
Avverso gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento la
società proponeva distinti ricorsi.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro con sentenza del
13.11.2008, previa riunione dei ricorsi, confermava la legittimità degli
avvisi di accertamento, mentre annullava la cartella di pagamento perché
emessa sulla base degli avvisi del 22.3.2007, successivamente annullati.
La società Past srl, già Impresa Costruzioni Francesco Ventura srl,
proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro che
con sentenza n.561 del 22.11.2010 confermava la decisione appellata.
Contro la sentenza di appello la società Past srl in liquidazione
propone ricorso per i seguenti motivi::1) illegittimità della sentenza per
violazione dell’art.36 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992
n.546, in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., nella parte
in cui ha dichiarato l’infondatezza dell’appello, in quanto la sentenza non
contiene “la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto” richiesti
dal citato art.36 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ;

ks,\

accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2004, accertava un

2) violazione e falsa applicazione dell’art.53 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546 e 342 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 comma
primo n.4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto che l’atto di appello
difettasse del requisito di specificità dei motivi di gravarne.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Equitalia Sud spa resiste con controricorso.
La società deposita memoria.

1.11 primo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta nullità della
sentenza per violazione dell’art.36 comma 2 n.4 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546, poiché la sentenza è munita di apparato
argomentativo che rende manifesta la ratio decidendí del giudice, il quale
ha ritenuto l’atto di appello sfornito del requisito della specificità dei
motivi di impugnazione. Neppure è ipotizzabile una nullità della sentenza
per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte sussiste un contrasto insanabile tra
dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza ai sensi
degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il
provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto
comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del
giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante
valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima
su altre di segno opposto presenti nel secondo. (Sez. 6 – 3, Sentenza n.
15990 del 11/07/2014, Rv. 632120). Nel caso in esame la statuizione del
giudice è chiaramente ricostruibile dalla motivazione, in cui si afferma che
i motivi di appello difettano del requisito della specificità, richiesto a pena
di inammissibilità dall’art.53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
2.11 secondo motivo è infondato. Il giudice di appello ha applicato , e
non violato, l’art.53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 poiché,
svolgendo una valutazione in fatto, ha ritenuto la genericità dei motivi di
appello costituenti mera riproduzione di quelli formulati nel ricorso di
primo grado. Questa Corte non è legittimata a sostituirsi alla
Commissione tributaria regionale negli apprezzamenti di fatto circa la
sussistenza del requisito di specificità dei motivi di appello. Poiché non è
stato dedotto il vizio della motivazione ai sensi dell’art.360 comma primo

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

n.5 cod.proc.civ., ma esclusivamente il vizio di violazione di legge, questa
Corte neppure è legittimata ad esaminare la tenuta logica o la sufficienza
della motivazione con la quale il competente giudice di merito ha rilevato
il difetto del requisito della specificità dei motivi di appello.
La società ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese
a favore della Agenzia delle Entrate , liquidate in euro 7.000 oltre
eventuali spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa

accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese a
favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 7.000, oltre eventuali
spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa liquidate in
euro 7.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di
legge.
Così deciso il 14.4.2016.

liquidate in euro 7.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e

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