Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11000 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 26/04/2021), n.11000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6253-2016 proposto da:

COOP. CONCORDIA SERVIZI E LAVORI A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIVIO PENTIMALLI 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ROVAGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ENNA;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/01/2016 R.G.N. 246/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per estinzione.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza 11 gennaio 2016, la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dalla Cooperativa Concordia Servizi e Lavori a r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di A.M. e T.M., dipendenti di Q.Eco società partecipante al Consorzio GE.S.A.R., appaltatore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano (costituenti l’Unione dei comuni del Terralbese), di essere assunti, a norma dell’art. 6 CCNL Fise Assoambiente, dalla suddetta Cooperativa, succeduta al Consorzio nell’appalto e di essere risarciti del danno subito per la mancata assunzione, commisurato alle retribuzioni che avrebbero percepito dalla data di licenziamento a quella di effettiva assunzione e di essere regolarizzati nella posizione previdenziale e assicurativa;

2. in via preliminare, la Corte territoriale escludeva la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in conseguenza della presentazione dai lavoratori di un ricorso in via cautelare d’urgenza all’interno di quello di merito, in assenza di alcuna preclusione e pure avendo il primo giudice concesso alle parti termine per difese e istanze istruttorie;

3. nel merito, essa riteneva la successione nel medesimo appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei confronti dello stesso soggetto (Unione dei comuni del Terralbese) della Cooperativa Concordia (nell’irrilevanza dell’attribuzione ad essa anche dell’accessorio servizio di gestione degli Ecocentro comunali) al Consorzio GE.S.A.R. e l’applicabilità dell’art. 6 CCNL Fise Assoambiente (in combinazione con D.P.R. n. 207 del 2010, art. 94, di previsione della possibilità di esecuzione dei lavori, da parte di un consorzio, anche tramite enti consorziati) ai due lavoratori della consorziata Q.Eco: e pertanto l’obbligo della Cooperativa di assumere (come d’altronde fatto con dipendenti di altre imprese dello stesso consorzio) A.M. e T.M., avendo essi comprovato la prestazione del servizio nei 240 giorni anteriori alla nuova gestione;

4. infine, escludeva l’erronea statuizione del Tribunale sulle spese del giudizio, interamente poste a carico della Cooperativa, soccombente nel merito, nell’irrilevanza del rigetto dell’istanza cautelare dei predetti;

5. con atto notificato il 8 marzo 2016, la società ricorreva per cassazione con sei motivi, mentre i lavoratori intimati non svolgevano difese; la causa, inizialmente fissata in adunanza camerale era rinviata a nuovo ruolo, in difetto dei presupposti e rifissata all’odierna pubblica udienza;

6. che prima dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dal difensore dei lavoratori intimati, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

7. che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;

8. che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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