Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11000 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DA ANTONIO SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

Sig. N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCARELLI ENNIO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI

MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORENZO CALCAGNO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione 1 Civile, emessa l’08/10/2008, depositata il 31/10/2008;

R.G.N. 445/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato DI PIERRO NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.L. nella veste di locatore proponeva citazione di sfratto per morosità convenendo la soc. Da Antonio s.r.l. che gestiva un immobile adibito a ristorante in quel di (OMISSIS). La domanda era per morosità pari ad Euro 387,84.

La società convenuta si opponeva alla convalida sostenendo di avere ridotto due mensilità di canone avendo subito atti di disturbo nel godimento del bene. Veniva esperito tentativo di conciliazione e la società convenuta versava banco iudicis la somma richiesta di Euro 678,62.

Il tribunale di Savona con sentenza del 27 novembre 2007 rigettava le domande di convalida dello sfratto per morosità e di rilascio.

2. Contro la decisione proponeva appello il locatore deducendo la persistenza della morosità; resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.

3. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 31 ottobre 2008 notificata il 9 febbraio 2009 in accoglimento dello appello dichiarava risolto il contratto per inadempimento della conduttrice e ordinava il rilascio dello immobile condannando la società alle spese dei due gradi del giudizio.

4. Contro la decisione ricorre la conduttrice deducendo tre motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

5.A. SINTESI DESCRITTIVA. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per ultrapetizione in riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. La tesi formulata nel motivo a ff 7 del ricorso è che il giudice dello appello avrebbe risolto per grave inadempimento per fatti diversi e neppure dedotti dal locatore in giudizio.

Nel secondo motivo si deduce la violazione dello art. 39 c.p.c. in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3 deducendosi litispendenza dal 2006 con altra procedura di sfratto, non meglio precisata. Il quesito è posto a ff 10.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando in relazione alla violazione degli artt. 1460, 1575, 1585 c.c. con riferimento allo art. 360 c.p.c., n. 3 sul rilievo che la società aveva già dedotto sin dal primo grado lo inadempimento del locatore, che si era disinteressato delle molestie del terzo, e in relazione a ciò doveva ritenersi giustificata al autoriduzione dei canoni.

5.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. IL PRIMO MOTIVO è manifestamente infondato. In vero la Corte di appello, dopo aver dato ampio spazio alle ragioni del contendere, ha dato conto a ff 5 a 7 delle ragioni che rendevano evidenti della gravità dello inadempimento, che apparteneva al devolutum e al fatto controverso, senza compiere alcuna extrapetizione.

Il secondo motivo è inammissibile essendo del tutto privo di autosufficienza.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla chiara ratio decidendi espressa dalla Corte a ff 6 del ricorso nel punto in cui non considera inadempiente il locatore in relazione alle molestie dei terzi. Non risulta pertanto alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la soc. Da Antonio s.r.l. a rifondere al resistente C.L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1000,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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