Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11000 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 06/05/2010), n.11000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31450-2005 proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), T.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso

l’avvocato MENICACCI STEFANO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP A R.L. (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), nella qualità di mandataria di Minerva S.r.l., in

persona del Responsabile Gestione Contenzioso Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso

l’avvocato TONUCCI MARIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4489/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ALBERTO FANTINI, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in opposizione, notificata in data 2-01-1997 S. S., in proprio e quale socio accomandatario della Tecnoconsult S.a.s. e T.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la B.P.E.L., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cooperativa S.r.l., in persona del legale rappresentante, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in data 14-10-1996 nei confronti della Tecnoconsult S.a.s., titolare di un conto corrente presso la predetta banca, nonchè di essi stessi, in quanto garanti fideiussori, per l’importo di L. 62.399.853, quale corrispettivo per il saldo passivo di detto conto corrente, disconoscendo la sottoscrizione relativa tanto al contratto di conto corrente che di quello di fideiussione, e lamentando l’illegittimità del tasso di interesse richiesto dalla banca.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la B.P.E.L. chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 29-11-1998/19-1-2000, rigettava l’opposizione.

Proponevano appello S. e T., sostenendo la mancanza di prova del loro rapporto fideiussorio, non avendo essi sottoscritto il relativo contratto, ed eccependo la sua nullità in quanto gli interessi sugli interessi e la misura di quelli convenzionali non erano stati determinati per iscritto.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 23-6/18-10-2004, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione S. e T., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la B.P.E.L. che pure ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 214, 216 e 219 c.p.c., art. 2719 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che, stante il loro disconoscimento della sottoscrizione sul contratto di conto corrente e fideiussione, nonchè la proposta eccezione di non conformità all’originale ex art. 2719 c.c. dei predetti contratti, allegati dalla banca soltanto in copia, era onere della Banca stessa non soltanto di produrre l’originale dei documenti, ma pure di provare l’autenticità delle firme, a mezzo di validi documenti di comparazione. Il motivo è infondato e va rigettato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il Giudice a quo precisa, a differenza di quanto sostenuto dagli odierni appellanti, che la B.P.E.L. aveva prodotto in udienza, nel giudizio di primo grado, alla presenza del C.T.U., incaricato di eseguire la verificazione della scrittura disconosciuta, gli originali di tali documenti, indicati per la comparazione delle scritture.

Precisa ulteriormente il giudice a quo che gli odierni ricorrenti non hanno partecipato all’udienza destinata al rilascio dei saggi grafiche non si sono presentati nel luogo, nell’ora e nel giorno, fissati dal C.T.U., per l’espletamento dell’incarico ricevuto. Non si tratta all’evidenza di inversione dell’onere della prova (anche se il Giudice a quo parla, con qualche ambiguità, di onere a carico dei fideiussori di fornire prova di quanto da essi assunto) ma di palese e corretta applicazione dell’art. 219 c.p.c., per cui, nel procedimento di verificazione di scrittura privata, se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura stessa può ritenersi implicitamente riconosciuta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284, c.c., art. 112 c.p.c., art. 2697 c.c., eccependo la nullità del contratto, a causa della determinazione di interessi superiori alla misura legale nonchè dell’intervenuto anatocismo.

Anche questo motivo appare infondato, e va pertanto rigettato.

Va precisato che, ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 3, la mancata determinazione per iscritto degli interessi in misura superiore a quella legale, non produce la nullità del contratto, ma l’automatica riduzione degli interessi stessi al saggio legale. Ha peraltro chiarito il Giudice a quo che la determinazione era stata effettuata in forma scritta: S.S., quale amministratore unico della Tecnoconsult S.a.s. aveva sottoscritto il contratto di conto corrente nonchè il “foglio informativo analitico”, per cui il tasso minimo tra le parti era stabilito nella misura del 5%, quello sui limiti per la capitalizzazione degli interessi di fine anno del fido concesso era del 14% e quello extra fido del 18%.

Quanto al lamentato anatocismo, va preciso che si tratta di domanda proposta per la prima volta nel giudizio di appello, come appare del resto sostanzialmente pacifico tra le parti: bene ha fatto dunque il Giudice a quo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., a non prenderla in considerazione.

Conseguentemente va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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