Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11000 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017), n. 11000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2461/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RONCHI NOVI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
S.M. nata il (OMISSIS), S.M. nata il (OMISSIS),
s.m., P.A., Z.G.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE COLONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato
DIEGO BONAVINA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1300/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VFNETO, depositata 25/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione: affidato ad un motivo, nei confronti della Ronchi Novi srl in liquidazione e di P.A., S.M., S.M., s.m. e Z.G.C. (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1300/01/2014, depositata in data 25/08/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di Registro, ipotecaria e catastale, dovuta in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti (rideterminando il maggior valore del terreno rispetto a quello accertato dall’Ufficio).
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato tempestivo il gravame principale proposto dai contribuenti (con atto depositato “il 9/11/2012” e notificato ili “17/09/2012”), accogliendolo nei merito e respingendo quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, stante la correttezza del valore di vendita dei terreni dichiarato dalle parti.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, che erroneamente la C.T.R. non ha pronunciato l’inammissibilità del gravame per tardività dello stesso, in violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e art. 327 c.p.c., atteso che il termine semestrale (trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla Novella di cui alla L. n. 69 del 2009) scadenza “il 16/10/2012”, martedì, giorno non festivo, tenuto conto della sospensione feriale, laddove l’atto di appello è stato spedito per la notifica a mezzo posta il “17/10/2012” (e non il “17/09/2012”, come erroneamente indicato in sentenza).
2. La censura è infondata.
Invero, considerata la data di pubblicazione della decisione di primo grado (il 1703/2012), il termine di sei mesi e 46 giorni, per la sospensione per il periodo feriale, scadeva il “17/10/2012” (mercoledì) e non il 16/10/2012, come indicato in ricorso, e l’appello risulta pacificamente spedito nel suddetto termine ultimo (essendovi stato un mero errore materiale nell’indicazione in sentenza della data del “17/09/2012”, quale data di notifica).
Invero, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e art. 2963 c.c., comma 4; il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dai gravarne, cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nei testo vigente ratione temporis (Cass. 22699/2013; Cass. 17313/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il DP.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017