Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1100 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4841-2019 R.G. proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro, n.

9, presso lo studio dell’avvocato Alberto Maria Papadia,

rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Larici e Massimo

Cantiani;

– ricorrente –

contro

CALLARELLI S.R.L.;

D.M.;

C.P.;

ELETTRO CAMERTE DI B.R. E R.T. S.N.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2394/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 31/10/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

 

Fatto

RITENUTO

M.A. appaltava alla ditta individuale di D.M. l’esecuzione di lavori edili per un importo preventivato di Euro 184.930,19. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto il D. si rendeva irreperibile. Pertanto, il M. lo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 33.086,14, da portare in compensazione con il saldo ancora dovuto. Quel giudizio si concludeva con la condanna del D..

Nel frattempo, alcuni creditori del D. sottoponevano a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 s.s. c.p.c., le somme dovutegli dal M.. Quest’ultimo rendeva dichiarazione negativa, in ragione del controcredito in corso di accertamento giudiziale. La dichiarazione veniva contestata e il giudice dell’esecuzione disponeva si procedesse all’istruzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell’art. 548 c.p.c. nella versione, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del 2012. Il Tribunale di Camerino, nell’ambito di questo secondo giudizio, accertava un residuo debito del M. nei confronti del D. di Euro 39.026,67. La sentenza veniva impugnata dal soccombente, ma la Corte d’appello d’Ancona rigettava il gravame.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il M. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dal M. in data 7 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., consistita nel non aver disposto la sospensione pregiudiziale del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato in pendenza del giudizio di risarcimento dei danni proposto in via d’azione dal M. nei confronti del D., in esito al quale è poi risultato che il primo nulla doveva al secondo.

Nel contesto del medesimo motivo viene posta anche la questione del giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 1092 del 2017, con la quale la Corte d’appello d’Ancona ha definito i rapporti diretti fra il M. ed il D.. La sentenza risulta ritualmente prodotta in allegato al ricorso, corredata da certificato della Cancelleria, datato 1 febbraio 2019, di attestazione di omessa proposizione di alcuno strumento di impugnazione.

Quest’ultimo profilo ha rilievo preliminare ed assorbente.

Infatti, poichè la medesima Corte d’appello ha definito, con accertamento passato in giudicato, i rapporti di dare e avere fra il debitore esecutato e il terzo pignorato, il giudice della causa di accertamento dell’obbligo di quest’ultimo, chiamato a pronunciarsi sul medesimo rapporto già definitivamente processato, non poteva decidere difformemente.

Quindi, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per rideterminare l’accertamento relativo all’esistenza e all’entità dell’obbligo del terzo pignorato alla luce del giudicato esterno formatosi sul punto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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