Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1100 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1100 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 5476-2011 proposto da:
OPTIMA S.R.L. (c.f. 02618110403), già MEC 3 S.R.L.,
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso
l’avvocato PESATURO ISABELLA;

difende unitamente agli
2013
1771

Data pubblicazione: 20/01/2014

che la rappresenta e

avvocati PICCIONI CELIO,

CARTELLA MASSIMO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

PRE GEL S.P.A. (c.f./p.i. 01133190353), in persona
del Presidente del C.d.A. pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso l’avvocato
LAURITA LONGO LUCIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DI PASQUALE ROSARIO, giusta

avverso la sentenza n.

controricorrente

1300/2010 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GALLI CESARE,
con delega a margine della memoria, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato LAURITA
LONGO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

procura in calce al controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Rimini, accogliendo la domanda proposta da Pre

Mec 3 S.r. 1., di atti non conformi ai principi della correttezza
professionale, idonei a recare danno all’azienda attrice ai sensi
dell’art. 2598 n. 3 c.c., per avere illecitamente acquisito ed
utilizzato notizie destinate a rimanere riservate sulla composizione
del prodotti della ditta concorrente, sui fornitori e sui procedimenti
produttivi, e dispose di conseguenza la inibitoria di tali condotte
pregiudizievoli, con condanna della convenuta al risarcimento del
danno da liquidarsi in separato giudizio.
Nel motivare la decisione il giudice, tra l’altro, osservò: a) che
dalle risultanze di causa e dalle deposizioni testimoniali emergeva
l’esistenza di un progetto di Mec 3 volto ad impossessarsi del
patrimonio tecnologico e produttivo dell’attrice, e, in particolare,
delle tecnologie di produzione di suoi preparati di successo, sia
sfruttando le informazioni fornite da un ex dipendente (Fontana
Vanes), sia acquistando sul mercato grandi quantitativi del
preparato (base per produzione di gelati) denominato Yoggi di Pre

Gel accertò e dichiarò il compimento, da parte della convenuta

Gel al fine di utilizzarlo nella realizzazione della propria base 11
Yoghin, sia cercando di ottenere surrettiziamente dai fornitori di
Pre Gel i preparati confezionati esclusivamente per tale azienda; b)

Vanes si era limitato ad utilizzare lecitamente il patrimonio di
conoscenze acquisito nella precedente esperienza lavorativa, non
essendo vincolato al precedente datore di lavoro da alcun patto di
non concorrenza; i nomi dei fornitori, la composizione e le procedure di preparazione dei prodotti, in quanto non tutelati da
brevetto e non coperte da segreto, erano dati di comune
conoscenza, liberamente acquisibili nel particolare settore di
mercato) non avevano pregio e contrastavano con gli orientamenti
giurisprudenziali in materia; c) che la disposta Consulenza Tecnica
di Ufficio confermava la presenza di inspiegabili e non occasionali
affinità fra i prodotti delle due aziende, e che le deposizioni dei
testi escussi fornivano un quadro sufficientemente chiaro del
modus operandi della convenuta nella sua strategia per battere la
concorrente.
Avverso la decisione proponeva appello Optima S.r,l. (già Mec 3
S.r.l.), riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado e

che le difese della società convenuta (l’ex dipendente Fontana

lamentando nei motivi che il primo giudice aveva errato nella
valutazione delle risultanze istruttorie e dell’esito della C.T.U.,
tenendo conto dei soli elementi di prova offerti da controparte,
omettendo ogni considerazione di quelli a favore di Mec 3 ed

dipendente addetto al laboratorio di A4’ec 3) sottoposto a processo e
poi condannato in primo grado per falsa testimonianza.
L’appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza ed il
rigetta delle domande di controparte.
Si costituiva 1 appellata Pre Gel insistendo per la conferma della
decisione.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1300/10,
rigettava il gravame.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione la Optima srl sulla
base di sedici motivi cui resiste con controricorso la Pregel spa.
Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la
violazione o falsa applicazione di norme di legge, in particolare
dell’art 2697 c.c.„ in relazione all’onere della prova ed all’uso di

enfatizzando la deposizione del teste Marcellì Valerio (ex

presunzioni circa la concorrenza sleale per scorrettezza
professionale e violazione di segreti.
La ricorrente sostiene che gli elementi di fatto su cui si basa la

uso erroneo delle presunzioni in particolare quella secondo cui il
Fontana ,ex dipendente della Pre Gel, avrebbe trasferito alla
ricorrente informazioni di pertinenza di quest’ultima per
consentire la produzione di 11 Yoghin quando dalla CTU risultava
che questo prodotto era di verso da quello della resistente (Yoggi). .
Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità e del tutto
generico.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il motivo con cui si
denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod.
prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo
mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente
violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili
argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo
determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici
della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di

sentenza non erano stati in realtà provati e che era stato fatto un

Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto”
individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle

di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del
merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia,
operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse
soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera
contrapposizione di queste ultime a quelle• desumibili dalla
motivazione della sentenza impugnata. ( ex plurimis Cass 1063/05;
Cass 11501/06; Cass 5353/07).
Nel caso di specie ,la ricorrente riassume in sintetici assunti quelli
che ritiene essere stati gli elementi probatori posti a base della
decisione negando apoditticamente la loro valenza probatoria
senza tenenre conto in alcun modo delle articolare
argomentazioni poste dalla Corte d’appello a base della decisione
basate su un attento e profuso esame delle risultanze processuali e
senza spiegare come tali argomentazioni non fossero conformi alle
norme che essa ricorrente assumeva violate.
A tali elementi probatori la ricorrente contrappone quelli che a suo

singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo

dire avrebbero dovuto essere gli elementi da porre a base della
decisione, in tal modo prospettando invero più che un vizio di
violazione di legge un vizio di motivazione ed in tal modo

prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
Anche per quanto riguarda la contestazione circa il cattivo uso
della presunzione, la ricorrente, anziché contestare il carattere
grave ,preciso e concordante delle presunzioni fatte valere dalla
sentenza, si limita a contrapporre una diversa presunzione anche in
tal modo proponendo una censura in punto di fatto che investe
inammissibilmente il merito della decisione.
Con il secondo motivo

la ricorrente lamenta l’ omessa

motivazione in relazione alla imitazione del prodotto Fior di
Panna e per il rinvio per relationem alla sentenza appellata.
Il motivo in esame è palesemente infondato.
Premesso che la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione
complessiva dell’attività concorrenziale slealmente posta in essere
dalla ricorrente senza fare necessariamente riferimento ai singoli
prodotti in relazione ai quali l’attività è stata svolta, si osserva che
il prodotto Fior di Panna è stato oggetto di valutazione da parte

prospettando una censura di merito in quanto tendente a

della Corte d’appello laddove dà atto ( pag 11 della sentenza)
della deposizione del teste Nichele Giancarlo che ha dichiarato
che, a seguito di accertamenti effettuati sul mercato tedesco, il

aroma e struttura rispetto al prodotto Fiorpanna della resistente e
che erano state effettuate a tale proposito analisi di laboratorio.
E’ quindi di tutta evidenza che nessuna omessa motivazione vi è
stata sul punto.
Con il terzo motivo la società ricorrente prospetta la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto per aver la Corte d’appello
deciso in base a norme a tutela del segreto senza aver identificato
l’oggetto della tutela e sulla base del mero tentativo.
In particolare, il motivo lamenta che la Corte d’appello abbia
ritenuto che nel caso di specie l’oggetto della tutela non erano le
notizie segrete di cui alla legge sulle invenzioni, ma le notizie
riservate che rientravano tra le ipotesi indeterminate di cui all’art
2598 n. 3 c.c mentre invece dovevano applicarsi i criteri delle
notizie segrete previste dall’art 98 del codice di proprietà
industriale. Sostiene poi che sul punto la Corte territoriale ,anzichè
esaminare le doglianze, abbia fatto un mero rinvio generico alla

prodotto Tuttopanna della allora Mec 3 era identico in consistenza,

motivazione della sentenza di primo grado .Assume infine che
nulla è stato precisato circa quali fossero le notizie segrete.
Con il quarto motivo la Optima srl assume la violazione o falsa

fattispecie costitutiva del diritto su notizie qualificabili come
segrete.
In particolare, sostiene che nessuna prova era stata fornita circa il
carattere segreto delle notizie e dei dati tecnici che si assumevano
essere stati carpiti da essa ricorrente mentre invece vi erano in atti
risultanze testimoniali e documentali idonee a dimostrare che dette
notizie ed i dati tecnici erano nella disponibilità di tutti.
Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione
di norme di diritto per omessa identificazione e accertamento delle
misure destinate a mantenere riservate le notizie.
Con il sesto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto per violazione delle norme sull’onere della prova
in ordine all’assunzione di misure destinate a mantenere segrete le
notizie.
I motivi in questione, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente e gli stessi sono infondati e per certi versi

applicazione di norme di diritto in relazione alla prova della

inammissibili.
Per quanto concerne la segretezza, va preliminarmente osservato
che è fuor di luogo il richiamo all’art 98 c.p.i che risulta
inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, così come

dall’art 14 del decreto legislativo n. 198 del 1996, ( il cui contenuto
è analogo a quello di cui all’art 98 cpi) che per la prima volta ha
introdotto nel nostro ordinamento l’ipotesi di concorrenza sleale
per acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo
contrario alla correttezza di informazioni aziendali segrete.
La causa in oggetto è stata introdotta con atto di citazione del 1995
ed è ,quindi, evidente che i fatti di cui si discute sono stati
commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore delle due
norme onde nessuna di esse è applicabile al caso di specie.
L’unica norma applicabile è quindi l’art 2598 n. 3 c.c. , come
correttamente ritenuto della Corte d’appello che ha concluso sul
punto affermando che

“ogni deduzione dell’appellante in ordine

alla nozione di segreto o notizia riservata, all’obbligo del segreto
e alla disciplina e ai presupposti della relativa tutela in sé,
considerati e analizzati al di fuori della ipotesi di cui all’art. 2958

lo è l’art 6 bis della legge sulle invenzioni del 1939, introdotto

n. 3 c.c. appare pertanto impropria”.
Da ciò inevitabilmente discende che

sono manifestamente

infondate tutte le doglianze svolte nei motivi in esame basate

particolare, quelle contenute nel terzo motivo ed in parte nel
quarto che tendono a determinare il concetto di segretezza in base
alla non notorietà ed alla non facile accessibilità agli esperti del
settore dell’insieme degli elementi riservati e quelle espresse nel
quinto e nel sesto motivo ove si contesta la mancanza di prove
circa l’esistenza di misure adeguate per mantenere le notizie
segrete da parte della resistente , in quanto tale requisito non è
previsto dall’art 2598 n. 3 c.c. che,come è noto, prevedendo
ipotesi di concorrenza sleale in via generale per comportamenti
idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni “altro” mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale”, riguarda in
modo indeterminato qualunque condotta contraria ai principi di
correttezza ed idonea in concreto a produrre danni al
concorrente.(ex plurimis Cass 1392/94).
Chiarito quanto sopra, la motivazione della Corte d’appello circa la
individuazione della natura delle notizie riservate suscettibili di

sulle norme inapplicabili dianzi esaminate ( art 98 cpi) e, in

protezione ai sensi dell’art 2598 n. 3 c.c appare del tutto corretta.
La stessa è infatti basata sulla giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, secondo cui l’imprenditore non è tutelato,

concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o
in genere attinenti all’organizzazione dell’impresa, ma anche di atti
volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano
veri e propri segreti, l’impresa concorrente non ritenga di mettere a
disposizione del pubblico. (Cass 2199/71;.Cass 1413/83).
Alla luce di siffatti principi la Corte d’appello, sulla base di un
analitico ed approfondito esame delle risultanze processuali ha
ritenuto che la ricorrente avesse, in violazione della correttezza
professionale, acquisito notizie riservate

facenti capo alla

resistente.
In particolare, la sentenza impugnata ha accertato: a) che lo yogurt
denominato Yoggi della resistente era prodotto utilizzando un
aroma prodotto da una società olandese che aveva un codice
segreto; b) che la Mec 3 aveva acquistato nel 1993 e 1994 ingenti
quantitativi di siffatto yogurt; c) che risultava, in base alle
deposizioni testimoniali , che il dipendente della Pre Gel Fontana,

ai sensi dell’art 2598 comma 3 c.c , soltanto nei confronti di atti di

poco prima della interruzione del rapporto di lavoro aveva chiesto
un elenco aggiornato di tutti i fornitori delle materie prime,
comprendente il tipo di prodotto, il prezzo e il relativo codice,

prime, ed era stato notato copiare l’elenco contenente i dati di ph e
brix del preparati e che , tra il marzo e l’aprile 1994, il Fontana
aveva assiduamente frequentato per intere giornate lo stabilimento
della Mec 3 pur in assenza di un rapporto di lavoro ; d) che la
Mec 3 aveva ripetutamente tentato di ottenere dai fornitori della
Pre Gel campioni di preparati forniti in esclusiva a quest’ultima ;
e) che la Mec 3 aveva chiesto alla ditta Battaggion di fornire
informazioni su macchinari usati dalla Pre gel.
Da tale univoco complesso probatorio ed indiziario, la Corte
d’appello ha desunto in via presuntiva che la Mec 3 aveva posto in
essere una attività volta a carpire informazioni sui processi
produttivi della PreGel e sulle sostanze utilizzate per produrre i
suoi prodotti e che aveva acquisito dall’ex dipendente della pre.Gel
sig. Fontana l’ elenco aggiornato di tutti i fornitori delle materie
prime, comprendente il tipo di prodotto, il prezzo e il relativo
codice, le schede tecniche di materie prime acquistate dai fornitori

aveva fatto richiedere ai fornitori le schede tecniche di materie

e l’elenco contenente i dati di ph e brix dei preparati.
Da ciò risulta che la Corte d’appello ha implicitamente ritenuto che
le informazioni citate rivestissero carattere riservato e, come tali,

professionale.
Sul punto deve dunque ritenersi che dalla motivazione della
sentenza impugnata risultino quelle che sono state le notizie
riservate indebitamente acquisite dalla ricorrente da un ex
dipendente della Pre Gel e tale valutazione appare del tutto corretta
poiché l’elenco dei fornitori , quello delle materie prime usate e
della loro composizione sono per loro natura delle notizie riservate
in quanto valgono proprio ad assicurare la qualità dei prodotti di
una impresa ed a differenziarlo da quelli delle altre imprese a
tutela della propria quota di mercato .
E’ appena il caso di rammentare che questa corte ha ripetutamente
affermato a tale proposito che costituisce concorrenza sleale a
norma dell’art. 2598, n. 3, cod. civ. l’assunzione di dipendenti altrui
o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei
medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata,
delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con

fossero state acquisite in violazione delle regole di correttezza

”animus nocendi”, ossia con un atto direttamente ed
immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a
competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle

costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il
concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare
significativamente la correttezza della competizione. ( Cass
9386/12— Cass 13424/08).
La ricorrente non censura la dianzi • indicata pronuncia ma nei
motivi in esame ( in particolare nel terzo e nel quarto) si limita a
negare apoditticamente l’individuazione delle notizie segrete
sottratte e ad affermare la violazione dell’onere della prova.
Tali censure sono infondate e per certi versi inammissibili.
Anzitutto ,trattandosi di presunzioni, la ricorrente avrebbe dovuto
contestare l’esistenza dei requisiti di cui all’art 2729 c.c. in ordine
alla gravità precisione e concordanza delle stesse.
In secondo luogo, la stessa tende a proporre una diversa
interpretazione delle risultanze processuali in tal modo investendo
inammissibilmente il merito della decisione.
Quanto poi alla lamentata violazione dell’onere della prova, è

relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il

appena il caso di rammentare che il giudice decide sulla base di
tutti gli elementi acquisiti in giudizio , da qualunque parte siano
stati forniti , è ciò è quanto avvenuto nel caso di specie senza che

I motivi vanno complessivamente respinti.
Con il settimo motivo la Optima srl deduce la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto per non aver la sentenza preso
atto della assenza di prova in ordine alla asserita copiatura del
prodotto Yoggi. •
Con l’ottavo motivo contesta la violazione e falsa applicazione di
norme di legge e contraddittoria motivazione per avere la sentenza
violato le norme in tema di onere della prova una volta preso atto
che non era provato che i campioni del 1994 esaminati fossero di
Optima.
Con il nono motivo assume la contraddittoria, insufficiente
motivazione della sentenza per non avere il giudice di merito
sufficientemente argomentato o aver argomentato
contraddittoriamente in ordine ai motivi che avrebbero consentito
di superare la carenza di prova.
Con il decimo motivo contesta la ritenuta illiceità del mero

vi sia stata alcuna violazione dell’onere della prova..

tentativo dell’atto di scorrettezza professionale.
I motivi tra loro connessi possono essere esaminati
congiuntamente.

Con tali motivi la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che poiché
la CTU non aveva potuto accertare in base ai campioni prodotti se
lo yogurt 11 Yoghin di Mac 3 fosse simile nel 1994 allo yogurt
Yoggi della resistente, non vi era prova della concorrenza sleale ed
al massimo poteva ritenersi esservi stato un tentativo .che , come
tale, non costituiva violazione dell’art 2598 n. 3 c.c.
L’intera questione risulta risolta in modo dirimente dalla Corte
d’appello laddove in relazione al dedotto tentativo ha rilevato che
“l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., per
usa di mezzi non conformi alla correttezza professionale, non può
infatti che prescindere dall’accertamento della eventuale imitazione o contraffazione, come dalla confondibilità (oggettiva o
soggettiva) dell’uno o dell’altro prodotto a confronto, verifica che
è invece richiesta nelle ipotesi tipiche previste dal n. 1 della stessa
disposizione (in tal senso Cass. 4029/1985)”.
E’ appena il caso di soggiungere che, essendo l’oggetto della

Gli stessi sono infondati e per certi versi inammissibili.

controversia costituito dalla violazione dell’art 2598 n. 3 c.c, per
indebita acquisizione di notizie riservate relative ai componenti dei
prodotti ed alle procedure di lavorazione della Pre Gel, l’illecito

come la stessa è stata accertata ,quanto meno in relazione alle
informazioni ed ai dati trasmessi alla Mac 3 dall’ex dipendente Pro
Gel signor Fontana, senza che a tal fine sia necessario
l’accertamento della presenza di prodotti simili sul mercato ( vedi
in tal senso Cass 1392/94;Cass 17699/05).
Con l’undicesimo motivo la ricorrente contesta la violazione
dell’art 2697 c.c in relazione all’accertamento circa
l’appropriazione di notizie relativamente a talune componenti dei
prodotti Pre Gel.
Contesta in sostanza che la Corte d’appello si sarebbe pronunciata
sulla questione circa l’acquisizione di notizie da parte della Mac 3
sull’uso di pectina, carrigenina, lecitina di soia, del Centrylex, del
Vanalex e del potassio sorbante nonché di tecniche per la
produzione di gelati fornendo una motivazione per relationem alle
motivazioni della sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile.

risulta commesso per il solo fatto della avvenuta acquisizione,

Posto infatti che nessun cenno a siffatta questione si rinviene nella
sentenza impugnata, era onere della ricorrente,riportare, in
osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, i brani

assenza di ciò il motivo non può trovare ingresso in questa sede di
legittimità.
Con il dodicesimo motivo deduce il vizio di omessa od
insufficiente motivazione circa le condotte contestate ad essa
ricorrente in presenza di accertamenti tecnici, di una sentenza
penale e di prove testimoniali che confutavano le deposizioni
testimoniali poste a base della decisione impugnata.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente riprendendo doglianze in parte già esposte nei
precedenti motivi contesta la valutazione delle emergenze
processuali fatta dalla sentenza impugnata riproponendo l’esame di
testimonianze
(testiMarcelli,Protasoni,Mangano,Crozzalora,Pazzaghini,Vacondio
Simoncini , Masini Scaramelli ,Giavolucci etc) e di documenti
vari.
Il ricorrente in sostanza chiede a questa Corte una rivalutazione

dell’atto di appello ove aveva prospettato siffatta questione. In

degli elementi di fatto posti dal giudice di merito a base della
decisione ; richiesta non ammissibile in questa sede di legittimità.
Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo la società

relative alla esistenza del danno ed al fatto che comunque,
essendosi trattato di tentativo, questo non era produttore di danno.
I motivi sono inammissibili.
Gli stessi non riportano infatti,ancora una volta in violazione del
principio di autosufficienza del ricorso, i motivi di appello
riguardanti il risarcimento del danno onde nessun vaglio è
possibile a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase
di merito, in ordine alla fondatezza delle doglianze.
Con il quindicesimo e sedicesimo motivo la Optima srl contesta
un vizio di motivazione in ordine alla omessa menzione di
risultanze processuali di segno contrario a quelle poste alla base
della decisione nonché alla scelta delle deposizioni testimoniali
attendibili in presenza di una testimonianza falsa.
I motivi da esaminarsi congiuntamente sono infondati e per certi
versi inammissibili .
Sul punto è appena il caso di rammentare che ,quanto al contenuto

ricorrente contesta l’omessa motivazione in ordine alle censure

dell’onere motivazionale che grava sul giudice di appello, la
sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi
imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che

adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del
merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne’ che
egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle,
tutte le argomentazioni da questa svolte. È, infatti, sufficiente che
il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli
elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo
convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per
implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con
l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002;
n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è ,cioè, sufficiente il
riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a
giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti
con l’atto di appello( Cass. n. 9670 del 2003Cass n. 2078 del
1998).

fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l’onere di

Nel caso di specie pertanto, la Corte d’appello ha correttamente
selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in
base ad essi ha argomentato la propria decisione.
Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione tendono in

istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di
merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo
cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo
grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del
merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi (cfr. Cass. n, 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Quanto poi al mancato esame di tre testimonianze ed alla mancata
valutazione di alcuni documenti, va ulteriormente osservato che il
ricorrente , in violazione del principio di autosufficienza, non
riporta nel ricorso il testo di tali testimonianze né il contenuto
testuale dei documenti. Impedendo in tal modo a questa Corte
,cui è inibito prendere visione degli atti processuali, di disporre
degli elementi per poter valutare il fondamento della doglianza .
Il ricorso va in conclusione respinto.

realtà a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti

La ricor:ente va di coriseguerLT. condannata al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna LA società ricorrente al pagamento

200,00 per esborsi ed oltre ace ssori di legge.
Roma 0,1 1.13
li Co

delle spese di giudizio i guidate in euro i L250,00 oltre euro

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