Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1100 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1100 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 2577-2017 proposto da:
BUONGIORNO DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI
FONSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e
difesa dall’avvocato DOMENICO ROSSI;
– controricorrente Contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;

Data pubblicazione: 18/01/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 4152/21/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l’ente
impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la
sentenza della CTR del Lazio, n. 4152/16, che aveva riformato la sentenza
della CTP di Roma n. 26383/14, relativa ad un avviso d’intimazione n.
09720129150216862 relativo al pagamento della Tarsu/Tia per il periodo
2000-2001.
Con un primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4
c.p.c., in quanto i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati
sull’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, formulata fin dal
ricorso introduttivo, in quanto, la cartella risultava notificata il 29.4.2004,
mentre, l’intimazione di pagamento prodromica all’esecuzione forzata
risultava notificata solo in data 22.11.2012.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge,
in particolare, degli artt. 2948 e 2953 c.c., in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., chiedendo la pronuncia nel merito, ex art. 384 c.p.c., in
virtù della probabile fondatezza dell’eccezione, in quanto, sulla base della
sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 23397/16, i giudici d’appello
non si erano accorti che la cartella era stata notificata il 29.4.2004 ed in
assenza di atti interruttivi, l’ingiunzione di pagamento era del 22.11.12,
quando, oramai, il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica della
cartella era decorso.
Con un terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 26 del DPR
n. 602/73, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto,
“l’invio diretto” al contribuente del plico raccomandato contenente la
cartella, senza redazione di alcuna relata ma con la sola sottoscrizione
dell’avviso di ricevimento, secondo il regime postale ordinario, che si
perfeziona con la conoscibilità dell’atto, ex art. 1335 c.c., sarebbe una

Ric. 2017 n. 02577 sez. MT – ud. 20-12-2017
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R.G. 2577/17

modalità non assistita dalle garanzie tipiche degli atti processuali, ed
avanzava istanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale per
l’esame dei profili di costituzionalità.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto,
sono fondati, infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte “Il principio, di

per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque
di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai
sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo
denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione
coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad
entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle
sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o
amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una
prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del
termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di
fare applicazione dell’alt. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo
giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).
Nel caso di specie, trattandosi di credito tributario relativo a Tarsu/Tia per il
quale è prevista la prescrizione quinquennale, la pretesa risulta prescritta,
in quanto, la notifica della cartella di pagamento risulta pacificamente del
29.2.2004 e fino alla notifica dell’avviso d’intimazione del 22.11.12, non
risultano inviati atti interruttivi da parte dell’ente impositore ovvero del
concessionario (non risultando dalla sentenza impugnata, né altrove, alcun
ulteriore atto interruttivo, della prescrizione, come opinato dall’ente
impositore, alla p. 5 del controricorso), né alcuna rilevanza ha il riferimento
alla diversa notifica dell’atto d’intimazione di pagamento riferito a diversa
annualità (vedi in fondo a p. 5 del controricorso).
Il terzo motivo, è infondato per pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex
multis,

Cass. ord. n. 3254/16, 23341/15), mentre, la questione

di

illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, rientrando nella

Ric. 2017 n. 02577 sez. MT – ud. 20-12-2017
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carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito

discrezionalità del legislatore disciplinare distintamente la notifica degli atti
giudiziari rispetto a quelli impositivi.
In riferimento ai precedenti intercorsi tra le stesse parti, per diversa
annualità e menzionati alla pagina 3 del controricorso, le relative
osservazioni proposte non possono essere prese in considerazione, in
quanto non risultano agli atti nessuna delle sentenze in questione.
Va, conseguentemente accolto il primo e secondo motivo di ricorso,

necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto
l’originario ricorso introduttivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di
merito di cassazione a seguito dell’alterno esito fra il giudizio di merito e il
presente giudizio, ponendosi a carico dell’ente impositore le spese del
giudizio di legittimità
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l’ente
impositore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in
C. 300,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.12.2

rigettato il terzo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo

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