Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1100 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 22/07/2016, dep.18/01/2017),  n. 1100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28434-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha escluso che l’elemento organizzativo fosse connaturato, di per sè, al lavoro autonomo, ha chiesto, proprio in quanto lavoratore autonomo, la restituzione dell’Irap versata per gli anni dal 1998 al 2001, imposta che aveva pagato sul presupposto della esistenza di una organizzazione connaturale al tipo di lavoro svolto.

Ha dunque impugnato il silenzio dell’Agenzia sull’istanza di rimborso, ottenendo ragione del suo diritto. La Commissione Regionale ha infatti accolto la tesi secondo cui sono soggetti ad Irap solo i contribuenti che, non essendo inseriti in un autonoma organizzazione, piuttosto la dirigono, a differenza di quanto riguarda il ricorrente.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione con due motivi, riproponendo effetto preclusivo del condono, mentre non si è costituito il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. Sostiene che, nel periodo di imposta dal 1998 al 2001, il contribuente aveva aderito al condono ex art. 9 cit.. L’adesione al condono preclude, secondo la ricorrente, il rimborso di imposte che si ritengano corrisposte indebitamente, poichè la definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle somme relativamente all’annualità di riferimento.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al condono, non ne fa una ragione del decidere. Non c’è una ratio decidendi che possa essere impugnata per violazione dell’art. 9 citata Legge. Se, come assume l’Agenzia la questione della ripetibilità di imposte, relative a periodo in cui era stato applicato il condono, era stata fatta oggetto di appello o comunque posta in secondo grado, allora risulterebbe una omessa pronuncia, poichè la CTR non ha affatto tenuto in considerazione il motivo di appello relativo, piuttosto che una violazione di legge.

Del resto, la ricorrente non richiama il contenuto dell’atto di appello, da cui possa dedursi che la questione era stata comunque posta in secondo grado, e non decisa.

2.- Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia insufficiente motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, aveva fatto valere nei precedenti gradi di merito la circostanza che dalla stessa dichiarazione dei redditi al quadro RE risultavano dichiarati, per gli anni in contestazione (1998-2001) compensi e spese di esercizio che manifestavano una stabile organizzazione del contribuente.

La sentenza impugnata avrebbe invece trascurato questi elementi, decisivi per il giudizio, non tenendone conto nella motivazione, nella quale si e limitata a ritenere che il contribuente ha prodotto reddito senza l’ausilio di collaboratori e con beni strumentali di modico valore.

Il motivo è fondato.

Va rilevato che in tema di IRAP. a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. se congruamente motivato (Sez. 5. n. 4492 del 2012). tenendo conto che il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016).

Per contro, l’Agenzia, come risulta specificamente dedotto in ricorso, aveva evidenziato che nella stessa dichiarazione dei redditi risultavano per gli anni di imposta, spese di esercizio documentate e precise, tali da far presumere l’impiego di capitali e beni strumentali.

Invece, la sentenza impugnata ha trascurato questi dati facendo leva sull’assenza del potere di direzione organizzativa del contribuente, pur ammettendo l’esistenza di una stabile organizzazione a suo favore.

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e dichiarato inammissibile il primo. Spese al merito.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria Regionale dell’Emilia – sez. Bologna. in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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