Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15768/12) proposto da:

C.R. (c.f.: (OMISSIS)) R.C. (c.f.: (OMISSIS))

parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Gianfranco Di Iorio

giusta procura a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Raffaella Antrilli sito in Roma, largo Trionfale 7,

giusta comunicazione dei 6/10/2016;

– ricorrenti –

contro

C.T. (c.f.: (OMISSIS)) in persona del suo procuratore

generale P.A., a ciò abilitato per atto notar

D.S.Z. in (OMISSIS) – C.E. (c.f.: (OMISSIS)) parti

tutte rappresentate e difese dall’avv. Diano Roberto ed

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Giovanni

Bafile, sito in Roma, via Conca D’Oro n. 300, in forza di procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 916/2011 della Corte di Appello di L’Aquila,

pronunciata il 18 gennaio 2011; pubblicata il 22 settembre 2011;

notificata il 19 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

udito l’Avv. Gianfranco Di Iorio per le parti ricorrenti e l’avv.

Roberto Diano per le controricorrenti;

sentito il Sostituto Procuratore generale, nella persona del dr.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di

improcedibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T. ed C.E. citarono R.C. e la coniuge R.C. innanzi al Tribunale di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, al fine di farli condannare alla demolizione di un manufatto da costoro realizzato su una corte comune nonchè al risarcimento del danno; i convenuti contrastarono la fondatezza della domanda sostenendo di essere proprietari esclusivi della particella pretesa comune (part. (OMISSIS) fol. (OMISSIS)), quanto meno per avvenuto acquisto per usucapione. L’adito Tribunale accolse la domanda argomentando sulla non compatibilità dell’attività edificatoria dei convenuti rispetto al pari diritto degli altri partecipanti alla comunione e ritenendo comunque attestata la comproprietà giusta le risultanze catastali e le conclusioni del consulente tecnico; i C. – R. proposero appello, lamentando la completa pretermissione delle loro argomentazioni difensive, da cui sarebbe dovuta discendere la qualificazione in termini di revindica della domanda svolta dagli attori e la conseguente mancata dimostrazione del diritto dominicale secondo quanto imposto dall’art. 948 c.c.. L’appello venne respinto in quanto la Corte territoriale diede atto che all’udienza collegiale del 21 settembre 2010 il difensore degli stessi appellanti, traendo spunto da un documento in precedenza prodotto e dalla intenzione di non avvalersene, aveva espressamente rinunciato a far valere il “difetto di legittimazione degli appellati”, così che la materia del contendere doveva dirsi limitata all’utilizzo della cosa – da ritenersi pacificamente comune- secondo i parametri indicati nell’art. 1102 c.c. e che, nell’ambito di tale domanda il diritto di comproprietà formava oggetto di accertamento meramente incidentale, come tale dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i C. – R., facendo valere tre motivi di annullamento, illustrati da una memoria – peraltro meramente riproduttiva del testo del ricorso; T. ed C.E. hanno formulato controricorso, depositando anchèessi memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 li ricorso deve dirsi procedibile pur in mancanza della ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta della sentenza: invero il Collegio ritiene di dare continuità al principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta (nella fattispecie, a cura dell’avv. Roberto Diano, difensore di C.T. in persona del suo procuratore generale P.A., autorizzato alla notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994), che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario (o, come visto, dello stesso difensore a ciò autorizzato) della spedizione dell’atto, spettando al resistente l’onere di contestare, attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d’impugnazione, atteso che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell’avviso di ricevimento (così Cass. Sez. 5, n. 19750/2014).

p.1 – Con il primo motivo viene censurata sotto il triplice profilo indicato nell’art 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il decreto L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, la motivazione posta a sostegno della rinuncia al motivo di ricorso attinente alla mancata prova della comproprietà della corte pretesa comune, sostenendosi che detta rinuncia sarebbe stata limitata al solo profilo della pur eccepita demanialità civica della porzione di superficie occupata dalle opere di essi ricorrenti – sulla base di un accertamento non definitivo, pubblicato successivamente alla proposizione dell’appello: a sostegno del mezzo parte ricorrente riproduce il contenuto delle conclusioni precisate all’udienza del 3 marzo 2009 – in cui venne prodotto l’attestato rilasciato dal Comune di Pizzoferrato riguardante la natura demaniale civica del mappale in contesa e, contestualmente si precisarono le conclusioni in cui si ribadì, anche in base a tale produzione, la fondatezza del motivo attinente alla carenza di “legittimazione attiva” degli originari attori – e di quelle articolate alla successiva udienza del 21 settembre 2010 – in cui il difensore delle stesse parti appellate rinunciò espressamente alla eccezione di cui al precedente verbale e conseguentemente ad avvalersi della relativa documentazione, concludendo secondo quanto richiesto nell’atto di appello.

p. 1.a – Il motivo è fondato atteso che la Corte Aquilana non ha messo in relazione argomentativa le conclusioni riportate nelle due udienze e non ha dunque rilevato la incompatibilità tra una pretesa rinuncia alla contestazione (totale) della contitolarità del bene in capo agli attori e l’insistenza sui motivi di appello che su quella tesi invece si fondavano; in particolare non ha sufficientemente e ragionevolmente spiegato perchè la “rinuncia” alla contestazione della comproprietà si accompagnasse alla dichiarata non volontà di avvalersi del solo documento prodotto alla precedente udienza; non coerentemente poi ha giudicato che, impregiudicata l’esistenza della comproprietà sul bene, la residua materia del contendere fosse quella originariamente delineata dal Tribunale in merito all’uso del bene caduto in comunione.

p. 2 – Rimane assorbito l’esame sia del secondo motivo, attinente all’eccesso di mandato difensivo di cui si sarebbe reso responsabile il difensore se la sua attività si fosse dovuta interpretare nei termini indicati dalla Corte territoriale (in quanto, appunto, logicamente condizionato alla ritenuta infondatezza del primo mezzo), sia del terzo motivo, con il quale, sempre considerando rigettati i primi due mezzi, si critica la soluzione del giudice dell’impugnazione il quale, ristretta la materia del contendere alla verifica della compatibilità dell’uso della cosa comune da parte dei ricorrenti con il pari uso di controparte e considerato che in questa prospettiva, l’accertamento della comproprietà assumeva un rilievo meramente incidentale, superabile con ogni mezzo di prova, era in sostanza giunto all’affermazione incidentale di comproprietà con il solo riferimento della verifica catastale effettuata dal CTU.

p. 3 – La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per novellato esame alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale provvederà anche sulla ripartizione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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