Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10999 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/05/2011), n.10999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MERLO SARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORSO ANTONIO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI SPA, (OMISSIS), (incorporante il Banco di Napoli

Spa), in persona dell’Avvocato R.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio

dell’avvocato PARLATORE ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASSARELLI GIUSEPPE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

APOC ASS ORTOFRUTTICOLI CAMPANIA, O.C.;

– intimati –

sul ricorso 26048-2006 proposto da:

O.C. (OMISSIS), MA.AL.;

– ricorrenti –

contro

A.P.O.C. ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLI CAMPANIA, in persona del suo

legale rappresentante sig. Ma.Gi., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio

dell’avvocato ROMANO ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUPO ALFREDO giusta mandato a margine del controricorso;

SANPAOLO IMI SPA, (incorporante il Banco di Napoli), in persona

dell’Avvocato R.R. elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASSARELLI GIUSEPPE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

O.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 441/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 23/11/2005, depositata il

16/02/2006; R.G.N. 3524/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato PASSARELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atti autonomi di opposizione del settembre ottobre 1992, la Associazione produttori ortofrutticoli della Campania – APOC – ed i signori O.C. e M.F., contestavano la validità dei decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed in favore del Banco di Napoli, con i quali si ingiungeva a ciascuno di essi il pagamento della somma di L. 6.025.420.000, oltre interessi convenzionali nella misura del 14,80% dal 25 giugno 1992 al saldo e spese del procedimento per scoperto di conto corrente aperto ai sensi della L. n. 433 del 1977, art. 11. In particolare la Associazione Apoc sosteneva di non dovere dette somme nè come capitale e interessi convenzionali, essendo nulla e invalida la fideiussione per la indeterminatezza dello oggetto e per vessatorietà delle clausole, mentre i due fideiussori O. e M. deducevano di non dovere la somma ingiunta per estinzione nei loro riguardi della fideiussione che era stata stipulata a garanzia per il raggiungimento dello scopo sociale della Agritel e non per le ingenti somme richieste dalla stessa senza alcuna nuova manifestazione di volontà dei garanti e senza alcuna nuova comunicazione agli stessi circa la erogazione di tali somme, ed in via gradata deducevano la liberazione della fideiussione per fatto del Creditore ai sensi dello art. 1955 c.c. e segg. per la colpevole negligenza del Banco di Napoli. I predetti opponenti convenivano, con separati atti, dinanzi al Tribunale, il Banco di Napoli e chiedevano lo accoglimento della opposizione, per le ragioni indicate in ciascun atto autonomo, la revoca del decreto e la condanna del Banco alla rifusione delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio il Banco di Napoli chiedeva la riunione dei giudizi ed il rigetto delle opposizioni. Il Tribunale disponeva la riunione ed era emesso lo Interpello del Banco che non rendeva lo interrogatorio ma su ordine del giudice esibiva la documentazione attestante il conferimento delle materie prime da parte della Apoc alla Afritel e la erogazione degli acconti a fronte dei conferimenti. La Banca concludeva per il rigetto della opposizioni e la conferma dei decreti, e ciascuna delle parti insisteva nelle proprie difese.

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione stralcio,con sentenza del 28 maggio 2003 revocava il decreto opposto nei confronti degli opponenti e dichiarava nulla la convenzione tra gli stessi e il Banco di Napoli filiale di Caserta, accoglieva le opposizioni e dichiarava estinte le fideiussioni prestate e non dovute le somme ingiunte, e condannava la Banca al pagamento delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello il Sanpaolo Imi spa, incorporante del Banco di Napoli, chiedendo la riforma della decisione per errori sostanziali in punto di diritto in ordine alle fideiussioni prestate, da ritenersi valide ed efficaci, mentre la condotta della Banca non aveva determinato la estinzione delle fideiussioni o la lesione dei diritti dei garanti. Resistevano le controparti con autonomi atti ed il M. proponeva appello incidentale condizionato sostenendo che il credito agrario della Banca era garantito dallo Stato sulla base della L. n. 2137 del 1933, art. 1, comma 1 bis.

4. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 16 febbraio 2006 accoglieva lo appello Principale della Banca rigettando le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. 1955 del 1992 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava altresì lo appello incidentale condizionato; condannava gli opposti al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione hanno proposto:

a. ricorso principale -20801 del 2006, notificato il 15 settembre 2006 alle controparti, M.F., deducendo tre motivi di censura, cui resiste la Banca con controricorso;

b. ricorso incidentale adesivo O.F., peraltro privo della indicazione dei fatto e dei motivi, ricorso notificato il 15 settembre:

c. controricorso e ricorso incidentale la APOC notificato il 23 e 26 settembre alle controparti, con numero di registro 26048 del 2006.

Memorie difensive sono state proposte dalla Banca e da M..

Peraltro la Banca nelle memorie eccepisce la tardività dei ricorsi APOC ed O., in quanto soccombenti in giudizio relativamente ad un rapporto obbligatorio scindibile, quale è quello derivante dalla solidarietà, che non incide sulla autonomia e indipendenza dei rapporti sostanziali tra ciascun creditore ed il soggetto obbligato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del ricorrente tardivo ancorchè la sentenza sia stata tempestivamente impugnata da altro condebitore solidale e cita Cass. 14 luglio 2009 n. 16390.

I RICORSI, principale e incidentali sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1 ricorsi non meritano accoglimento in ordine ai dedotti motivi, che per chiarezza espositiva vengono dapprima in sintesi descrittiva, ed a seguire in confutazione in punto diritto, considerando preliminare la questione in rito sulla tardività, come proposta dalla Banca controricorrente.

SINTESI DEI MOTIVI. 6.A. RICORSO 20801-06 DEL M.: notificato il 29 giugno 2006.

NEL PRIMO MOTIVO si deduce carenza di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 5, sul rilievo che la Corte di appello , nel riesame del merito, non ha tenuto in conto la nota inviata il 9 marzo 1989 dalla Regione Campania che invitava gli istituti di credito di accertare la veridicità delle dichiarazioni di notorietà ed accertare il controllo diretto dei conferimenti. Si afferma che non avendo la Corte motivato sul punto, con riguardo alla negligenza della Banca, si sarebbe formato un giudicato interno.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 342 c.p.c. in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 3 sul rilievo che nel rispetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum la Corte di appello avrebbe dovuto delimitare lo ambito della sua cognizione ai motivi di impugnazione specificatamente indicati e cioè a quelli esposti nelle lettere a ed e dello atto di appello che tuttavia non viene riprodotto in esteso. Si assume ancora che si è formato giudicato formale sul punto non oggetto di gravame.

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando e per violazione degli artt. 1440 e 2697 c.p.c. e dell’art. 645 c.c. ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che il M., debitore convenuto nel giudizio per inadempimento, essendosi avvalso della eccezione di inadempimento per la negligenza della Banca che non aveva effettuato i controlli richiesti, doveva limitarsi alla proposizione della eccezione senza assumere alcun obbligo probatorio sul punto – vedi a ff 15 del ricorso.

6.B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE ADESIVO DI O.C., NOTIFICATO IL 15 SETTEMBRE 2006.

Il ricorso, privo della esposizione del fatto e dei motivi in diritto, aderisce alle ragioni espresse dal ricorrente M..

6.C. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DI APOC, NOTIFICATO IL 23 E 26 GIUGNO 2006.

Il ricorso, che aderisce ai motivi del ricorso principale, si articola in cinque motivi, così sintetizzati:

Nel PRIMO MOTIVO SI DEDUCE IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE circa un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata verifica da parte della Banca della veridicità della misura dei conferimenti in base ai quali era poi erogato il finanziamento, punto considerato decisivo dai primi giudici.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo, sul rilievo che erra la Corte nel ritenere che l’ordine alla Banca di depositare la documentazione attestante i conferimenti di materie prime era riferibile alla Agritel e non alla Apoc che, si assume, sin dal 1988 non riforniva la Agritel delle materie prime prodotte dai propri associati.

NEL TERZO MOTIVO SI DEDUCE LA VIOLAZIONE DELLO ART. 342 c.p.c., per avere la Corte di appello considerato la posizione della Apoc nei confronti della Agritel, al di là dello effetto devolutivo dello appello della Banca.

NEL QUARTO MOTIVO SI DEDUCE ERROR IN IUDICANDO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1406 2967 E 645 C.P.C. Ma si omette alcuna illustrazione della censura.

NEL QUINTO MOTIVO SI DEDUCE IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE IN ADESIONE AL TERZO MOTIVO DEL RICORSO M..

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. 7. A. SULLA ECCEZIONE DI TARDIVITA’ DEI RICORSI APOC ED O. SI OSSERVA che questa Corte a sezione semplice è vincolata, ai sensi dello art. 374 c.p.c., comma 3 al dictum delle SU sentenza n. 24627 del 27 novembre 2007, compositiva di un conflitto di orientamenti, che considera ammissibile la impugnazione incidentale tardiva, anche nelle cause scindibili, nel caso in cui la impugnazione principale metta di discussione lo assetto degli interessi derivante dalla sentenza di appello che ha respinto le singole ragioni dedotte dalle parti già vittoriose dinanzi al tribunale. Prevale, ai fini del giusto processo il principio della unitarietà dei fatti che si riconducono alla lesione del credito garantito azionato dalla banca .

VEDI ANCHE la successiva Cass. SU 4 agosto 2010 n. 18049, che si conforma al principio estensivo.

7.B. SULLA INFODATEZZA DEL RICORSO M..

Il primo motivo è manifestamente infondato e appare erroneamente formulato come vizio della motivazione, mentre deduce come fatto controverso e decisivo, un obbligo di vigilanza e controllo che si desume da una nota della Regione Campania del 9 marzo 1989, che tuttavia non si riproduce in violazione del principio di autosufficienza. La Corte di appello a ff 11 e 12 della motivazione, ha considerato decisiva la circostanza secondo cui il fideiussore M. era amministratore delegato della Agritel e che la Apoc aveva concesso in locazione alla Agritel lo stabilimento di (OMISSIS), con la conseguenza che ciascuno degli opponenti fideiussori erano perfettamente a conoscenza della situazione economica della Agritel, mentre la Banca beneficiaria delle fideiussioni, non risultava compromessa dalla violazione di principi di correttezza e buona fede. NON sussiste dunque alcun vizio di motivazione in relazione al devolutum in appello, e nessun giudicato interno risulta verificato sul punto che attiene eventualmente alla violazione di una regula iuris che non risulta indicata e provata.

Nel secondo motivo si deduce come vizio della motivazione un errore revocatorio in ordine ad un ordine di esibizione, che non risulta riprodotto, impedendo di verificare lo stesso errore di percezione o la decisività dello stesso. Il motivo nella sua formulazione impropria è inammissibile.

Manifestamente infondato è il terzo motivo dove si deduce un error in iudicando e contestualmente un vizio della motivazione nel punto in cui si afferma, come principio di diritto, che il fideiussore che eccepisca lo inadempimento del garantito, determina ipso iure un onere probatorio a carico del Banca Garantita.

La Corte di appello ai ff 11 e 12 della motivazione ha invero escluso lo inadempimento della Banca e implicitamente la violazione delle norme sostanziali indicate nel motivo, è invece inammissibile come vizio della motivazione non censurando la chiara ratio decisionis esposta in sede decisionale.

7.C. SULLA INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO O.C..

Il ricorso pur ammissibile in quanto tardivo è inammissibile ai sensi dello art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 nel testo vigente al tempo del ricorso, mancando la esposizione dei fatti di causa e dei motivi di censura, non essendo sufficiente la adesione formale alle ragioni del M..

7.D. SULLA INAMMISSIBILITA’ E INFONDATEZZA DEL RICORSO APOC. Sono inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto motivo, per le seguenti considerazioni: il terzo motivo censura lo appello per extrapetizione, ma non deduce nè la violazione dello art. 366 c.p.c., n. 4 nè un preciso riferimento agli atti di appello da cui desumere il limite devolutivo; il quarto è privo di ogni argomentazione; il quinto è per mera relationem.

Infondati sono il primo ed il secondo motivo per le seguenti considerazioni: il primo riproduce sostanzialmente il primo motivo del ricorso M. ed è malformulato in quanto intende dedurre la esistenza di una regula iuris non specificata a carico della Banca.

Per il principio di specificità e della tipicità delle censure in cassazione, non può questa Corte integrare di ufficio un motivo carente ed improprio.

Il secondo motivo è privo di decisività in relazione alla chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 11 e 12 che evidenzia e la condotta della APOC e la piena operatività della garanzia fideiussoria non risultando provata la condotta in mala fede della Banca nella esecuzione del contratto.

7.D. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE SEGUE IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA e le stesse vengono poste a carico di ciascun ricorrente e liquidate in favore della Banca resistente, come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna ciascun ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione in favore di SANPAOLO IMI SPA che liquida per ciascun ricorrente in Euro 12.500,00 di cui 500,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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