Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10999 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. I, 06/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 06/05/2010), n.10999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31366-2007 proposto da:

D.M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l’avvocato SPALLINA

BARTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTINI LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.L., DE.ME.GI., NUOVA GALAX DI DE MEDICI &

C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1056/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che, con sentenza depositata il 16 ottobre 2006, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia, dichiarò che il sig. D.M. G. è creditore della società Galax s.n.c., in liquidazione, per l’importo di Euro 12.627,41, che il sig. De.Me.Gi.

deve invece alla medesima società la somma di Euro 9.248,11 e che la sig.ra D.M.L. è debitrice verso detta società di Euro 2.954,05;

che avverso tale sentenza il sig. D.M.G. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, nel quale ha cumulato doglianze per omessa pronuncia e per contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;

– che nessuna difesa è stata svolta in questa sede dagli intimati;

– che, a norma dell’art. 380-bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria una relazione indicante le ragioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, a seguito della quale il ricorrente ha depositato memoria; Considerato, in diritto, – che, nella citata relazione ex art. 380-bis c.p.c., è stato evidenziato un assorbente profilo d’inammissibilità del ricorso, perchè, “ove si volesse considerare la doglianza per omessa pronuncia come riferita ad una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., e pertanto riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dovrebbe rilevarsi che essa avrebbe dovuto essere corredata dalla formulazione di un quesito di diritto, a norma dell’art. 366-bis c.p.c. (cfr. Cass. 4329/09) , e che un tal quesito non appare invece essere stato formulato. Quanto, invece, alla denuncia di vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, riconducibili alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è da rilevare che, secondo un indirizzo ormai più volte enunciato da questa Suprema corte, un siffatto motivo di ricorso deve essere accompagnato, sempre a norma del citato art. 366-bis c.p.c., da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. un, 2652/08):

ossia da un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di vagliare immediatamente l’ammissibilità del ricorso proposto a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 8897/08 ed altre conformi). Viceversa, il ricorso in esame non appare fornito di tale specifica indicazione”;

– che le obiezioni formulate nella memoria difensiva del ricorrente – unicamente concentrate sul secondo dei due rilievi sopra riferiti – non appaiono idonee a scalfire detto rilievo, giacchè le espressioni cui il ricorrente fa riferimento, poste a conclusione della censura riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, appaiono volte a ribadire le conclusioni di merito alle quali il medesimo ricorrente avrebbe voluto che la corte d’appello fosse prevenuta, ma non integrano in alcun modo un “momento di sintesi” che valga a circoscrivere le specifiche circostanze di fatto sulle quali si assume esservi stata una motivazione carente, nè le ragioni di tale carenza motivazionale;

che il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA