Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10999 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1436/2015 proposto da:

T.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 3135/29/22014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3135/29/2014, depositata in data 14/04/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ber IRAP dovuta e non versata in relazione all’anno d’imposta 2005 ed all’attività di avvocato – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che ricorreva il presupposto impositivo dell’IRAP, rappresentato dall’autonoma organizzazione, considerati “il livello totale del compensi” presenza di “forme di collaborazioni”, per una spesa di “Euro 9.366,00”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3 e 4, non essendo dovute l’IRAP dal professionista che impieghi un solo collaboratore, part-time, per un periodo di nove mesi, con mansioni esecutive; 2) con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, L. n. 212 del 2000, art. 10 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, avendo la C.T.R. ritenute applicabili le sanzioni, pur in situazione di oggettiva incertezza sulla portata della normativa.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Ora, la C.T.R. ha ritenuto rilevanti elementi non decisivi, quali l’entità dei compensi percepiti dai professionista a l’apporto dato da un dipendente part-time, senza vaglio delle mansioni meramente esecutive, per quanto dedotto dal ricorrente.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti; i restanti, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in riversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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