Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10998 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10998 Anno 2016
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 29190-2011 proposto da:
PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato

in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI PUUTI, che lo

rappresenta e difende

giusta

delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 27/05/2016

- controricorrente nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimati –

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato
MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANCARLO GENTILE giusta delega in calce;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

PAST SRL IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
COSENZA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 485/2010 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 12/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega
dell’Avvocato PUOTI che si riporta al contenuto del
ricorso;
uditi per i controricorrenti gli Avvocati DETTORI e
FIERTLER che si riportano al controricorso;

Nonché da:

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale.

N.R.G.29190/2011
RITENUTO IN FATTO
Ai sensi degli art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 54 bis
d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l’Agenzia delle Entrate liquidava con
procedura automatizzata le imposte risultanti dalle dichiarazioni
presentate dalla società srl Past in liquidazione, relative ai periodi di
imposta 2000 e 2001, procedendo ad iscrizione a ruolo per tardivo od

l’emissione da parte di Equitalia Sud spa della cartella di pagamento per
l’importo di euro 1.167.208, notificata alla società in data 12.10.2006.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Cosenza che con sentenza del 15.2.2008 lo accoglieva parzialmente,
disponendo il ricalcolo degli interessi e delle sanzioni relativamente all’Iva
anno 2000.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di
Catanzaro che con sentenza del 12.10.2010 lo respingeva.
Contro la sentenza del giudice di appello la società Past srl in
liquidazione propone ricorso per i seguenti motivi:1) motivazione
insufficiente su un punto controverso e decisivo del giudizio, in relazione
all’art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha rigettato
l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancanza di
chiarezza nella motivazione e per omessa indicazione del responsabile del
sottostante procedimento amministrativo; 2) violazione e falsa
applicazione degli artt.2697 cod.civ. e dell’art.9 bis legge 289 del 2002,
in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., nella parte in cui
ha ritenuto legittime le sanzioni iscritte a ruolo nonostante la società
avesse tempestivamente presentato la dichiarazione integrativa prevista
dall’art.9 bis legge 289 del 2002, provvedendo al pagamento di una parte
consistente delle imposte.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
Equitalia Sud spa

resiste con controricorso e propone ricorso

incidentale con cui deduce la violazione dell’art.57 decreto legislativo 31
dicembre 1992 n.546, nella parte in cui il giudice di appello non ha
rilevato l’inammissibilità della domanda di nullità della cartella per vizio
di motivazione, non contenuta nel ricorso introduttivo con il quale la

ftt-,

omesso versamento delle imposte Irpeg, Irap ed Iva dichiarate . Seguiva

società si era limitata ad eccepire l’inserimento nella cartella di
pagamento di determinati importi già versati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato. La cartella di pagamento, emessa a
seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli
artt.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 54 bis d.P.R. 26 ottobre
1972 n.633, con la quale l’Ufficio si limiti alla liquidazione delle imposte

sufficientemente motivata con il mero richiamo alla dichiaraziong i cui
dati sono pienamente conosciuti dal contribuente (Sez. 5, Sentenza n.
25329 del 28/11/2014, Rv. 633304). Nella parte in cui eccepisce che il
giudice di appello non ha rilevato la nullità della cartella per mancata
indicazione del responsabile del procedimento, il motivo è inammissibile
per violazione del principio di autosufficienza; dal testo della sentenza
impugnata non risulta che tale eccezione sia stata proposta con il ricorso
introduttivo e reiterata davanti al giudice di appello, ed il ricorrente non
ha assolto l’onere di indicare il “tempo” ed il “luogo” in cui l’eccezione è
stata introdotta nel processo ai sensi dell’art.366 comma primo n.6
cod.proc.civ., né ha assolto l’onere di allegazione della relativa
documentazione ai sensi dell’art.369 comma secondo n.4 cod.proc.civ. In
ogni caso l’eccezione è anche infondata. A norma dell’art. 36, comma 4ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella legge 28 febbraio
2008 n. 31, l’obbligo di indicazione nella cartella di pagamento, a pena di
nullità, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di
emissione e notificazione della cartella stessa è applicabile soltanto alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere
dal 1 giugno 2008. (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv.
613232). Nel caso in esame è pacifico che la cartella di pagamento è
stata notificata in data 12.10.2006.
2.11 secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che le
disposizioni in materia di condoni fiscali integrano sistemi compiuti di
natura eccezionale.; pertanto ciascuna delle diverse ipotesi di definizione
agevolata previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituisce una
propria specifica disciplina, di stretta interpretazione. Con riguardo alla
specifica sanatoria fiscale prevista dall’art. 9 bis della legge n. 289 del

2

dichiarate dallo stesso contribuente ma non versate in tutto o in parte, è

2002x ( condono cosiddetto demenziale), in cui non viene in discussione
la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello
stesso contribuente, è necessario / ai fini del perfezionamento della
definizione, l’integralità e la tempestività di tutti i versamenti in
sanatoria, non essendo sufficiente il solo pagamento della prima cui non
segua l’adempimento delle successive. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650
del 07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25238 del

condono prevista dall’art. 9 bis delle n.289 del 2002 è ammessa dalla
stessa ricorrente, laddove dichiara di avere effettuato soltanto “alcuni
versamenti ” in luogo dei versamenti integrali.
3.11 ricorso incidentale proposto da Equitalia è assorbito.
La società ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese
in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 9.000 oltre
eventuali spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa
liquidate in euro 7.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e
accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia
delle Entrate liquidate in euro 9.000, oltre eventuali spese prenotate a
debito, ed a favore di Equitalia Sud spa liquidate in euro 7.000, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso il 14.4.2016.

08/11/2013, Rv. 629201). D mancato perfezionamento della procedura di

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