Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10998 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 19/05/2011), n.10998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Rag. G.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GALANTINI CARLO F. giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.P.A. (OMISSIS) in persona del

Consigliere Delegato Ing. D.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell’avvocato

DE’ MEDICI LEOPOLDO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COREDIL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2163/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 6/4/2005, depositata il 17/09/2005,

R.G.N. 3401/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega dell’Avvocato MICHELE

ROMA;

udito l’Avvocato RENATO FAMIGLIETTI per delega dell’Avvocato LEOPOLDO

DE MEDICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del 1^ e del 2^

motivo, accoglimento del 3^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/9/2005 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Milano 26/3/2003 di rigetto della domanda di escussione della garanzia stipulata in suo favore dalla società Coredil s.n.c. con la Vittoria Assicurazioni s.p.a., respingeva l’opposizione da quest’ultima spiegata avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10/9/2002, che per l’effetto confermava.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a..

L’intimata società Coredil s.r.l. (già Coredil s.n.c.) non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società Coredil s.n.c. Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (L. n. 890 del 1982, artt. 8 E 9), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonchè dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni, e in particolare l’attestazione circa la sussistenza dell’uno e dell’altro di tali presupposti di legge indefettibilmente necessari perchè l’atto possa raggiungere il suo scopo, e quindi anche della mancanza o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (v. Cass., 10/10/2008, n. 25031; Cass., 29/12/2005, n. 28856; Cass., 5/10/2000, n. 13285; Cass., 11/10/1999, n. 11371; Cass., 14/8/1997, n. 7617;

Cass., 15/1/1996, n. 272; Cass., 26/3/1994, n. 2956).

Orbene, dall’esame degli atti emerge che nella specie il ricorso è stato dall’ufficiale giudiziario C 1 I.O. notificato a mezzo del servizio postale Milano -Succursale (OMISSIS)- in data 31/10/2006 con avviso di ricevimento diretto a Coredil s.n.c. presso la sede a (OMISSIS).

L’avviso di ricevimento in atti reca l’indicazione del deposito dell’atto giudiziario spedito con raccomandata (OMISSIS) il 31/10/06 dall’Ufficio postale di Milano, nonchè l’attestazione Dichiaro di aver immesso in cassetta la raccomandata retro indicata il 7/11/06, con firma vergata a penna dell’agente postale che ha eseguito la consegna e l’indicazione della data 7/11/06, corrispondente al vicino timbro postale (OMISSIS).

Nessuna indicazione risulta invece formulata in ordine alle ragioni che l’hanno determinata e delle modalità con le quali il notificando è stato cercato senza essere reperito (cfr. Cass., 29/12/2005, n. 28856).

Siffatta mancanza già di per sè ridonda invero in termini di nullità della notificazione in argomento del ricorso, alla stregua del suindicato principio.

Ma v’è di più.

Il suddetto avviso altresì non reca nè la firma del destinatario nè quella di altra persona cui l’atto sia stato consegnato, evincendosi pertanto che il procedimento non si è concluso con il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale (cfr. Cass., 27/7/2007, n. 16630).

Il piego restituito al mittente per compiuta giacenza non risulta tuttavia dalla ricorrente prodotto in atti, non rinvenendosi nè nel fascicolo d’ufficio nè in quello di parte, nè d’altro canto emerge indicazione al riguardo nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria di questa Corte in data 15/11/2006.

Il Collegio rimane a tale stregua impossibilitato a verificare sia la menzione sulla busta contenente l’atto notificando dei motivi per i quali non è stato eseguito il recapito del piego (cfr. Cass., 29/12/2005, n. 28856; Cass., 14/8/1997, n. 7617) sia le attestazioni dell’ufficio depositario relative alla restituzione del plico alla scadenza dei dieci giorni, al fine di poter controllare l’inizio e la durata della giacenza (cfr. Cass., 23/7/1998, n. 7201; Cass., Sez. Un., 5/3/1996, n. 1729. E già Cass., 10/10/1973, n. 2551).

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1936, 1945, 1362, 1363, 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato la sussistenza nel caso di un’ipotesi di contratto autonomo di garanzia, anzichè di fideiussione atipica caratterizzata dalla presenza di una clausola c.d. del solve et repete disciplinata dall’art. 1462 c.c..

Lamenta, ancora, che il secondo errore di diritto in cui cade la Corte di merito consiste nell’aver escluso che in presenza della clausola limitativa della proposizione di eccezioni nelle polizze fideiussorie atipiche, così come in un contratto autonomo di garanzia, il garante possa ugualmente opporre eccezioni letterali emergenti dal titolo, giacchè non si tratta … di far rilevare motivi attinenti al rapporto principale (in relazione al quale si è rinunciato alla facoltà di sollevare eccezioni), bensì di far valere i limiti stabiliti nel contratto per l’operatività della garanzia promessa, atteso che l’opponibilità di eccezioni letterali appare pienamente compatibile con il contratto autonomo di garanzia proprio in ragione dell’autonomia del relativo regolamento essendo tale istituto caratterizzato dalla previsione di un debito proprio del garante con contenuto e condizioni di esigibilità indipendenti rispetto al rapporto di provvista, sicchè le eccezioni letterali saranno necessariamente attinenti al meccanismo di funzionamento della garanzia ivi previsto, non potendo per questo motivo assurgere ad eccezioni relative al rapporto sostanziale.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che al concetto di buona esecuzione previsto dal contratto per l’operatività della garanzia de qua possano ricondursi anche le ipotesi di mancata esecuzione e di mancato completamento dei lavori, laddove una esecuzione non completa non può certo definirsi buona, potendo logicamente parlarsi di buona esecuzione solo quando i lavori siano stati eseguiti nella loro interezza (punto primo) ed a regola d’arte (punto secondo).

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa: l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).

Esso è volto a trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, dipendente o meno dall’inadempimento del debitore, laddove le fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

Diversamente dal fideiussore, il garante autonomo non può allora considerarsi un “vicario” del debitore, essendo l’obbligazione di garanzia assunta del tutto autonoma rispetto all’obbligazione di prestazione del garantito, e pertanto …rispetto a quest’ultima qualitativamente diversa, essendo volta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Va per altro verso ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione (v.

Cass. 21/4/2005, n. 8296).

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), risponde ad orientamento interpretativo consolidato in tema di interpretazione del contratto che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto.

Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacchè per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).

Se è vero che l’elemento letterale assume funzione fondamentale, il giudice, nel rispetto del ed. principio del gradualismo (v. Cass., 30/5/2007, n. 12721), deve allora se del caso fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare a quelli, anch’essi in realtà primari criteri d’I’nterpretazione soggettiva, dell’interpretazione funzionale ex art. 1367 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. Il primo di tali criteri consente di accertare il significato dell’accordo alla stregua della relativa ragione pratica o causa concreta.

Il secondo, che quale criterio d’interpretazione del contratto si specifica nel significato di lealtà (sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi ovvero nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte: v. Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali invero non rispondenti alle intese raggiunte, e a tale stregua pertanto deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (per il riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Orbene, facendo esplicazione dei propri poteri (cfr. Cass., 19/9/2007, n. 19367; Cass., 27/1/2006, n. 1754), la corte di merito, in base ai criteri d’interpretazione letterale e globale (art. 1362 c.c.) nonchè sistematica (art. 1363 c.c.) delle clausole contrattuali – e in particolare delle clausole n. 2 e n. 5 delle condizioni generali di polizza – e all’interpretazione funzionale (art. 1367 c.c.) e secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.) del contratto, argomentando dall’inserimento delle locuzioni a prima e semplice richiesta e qualunque eccezione esclusa, ha nel caso qualificato il contratto de quo quale contratto autonomo di garanzia.

A tale stregua essa ha fatto invero puntuale e corretta applicazione dei suindicati principi posti dalle Sezioni Unite, ed ha altresì specificamente e congruamente motivato in ordine alla ravvisata impossibilità di riconoscere pregio alla tesi difensiva propugnata dall’allora appellata ed odierna ricorrente società Vittoria Assicurazioni s.p.a. diretta ad accreditare la diversa qualificazione dell’accordo negoziale in questione in termini di fideiussione atipica caratterizzata dalla presenza della clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e, conseguentemente, il preteso diritto di sollevare eccezioni emergenti dal titolo, sottolineando come al riguardo osti la rilevanza del carattere dell’accessorietà che siffatta ricostruzione presuppone, in contrasto invero non solo con il tenore formale del contratto, ma anche con la relativa interpretazione funzionale, attesa la causa concreta del contratto di garanzia nel caso dalle parti stipulato.

La ricorrente, che nell’espressamente richiamare Cass., Sez. Un., 1/10/1987, n. 7341, intende far valere proprio l’interpretazione superata dalla richiamata Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, denunzia vizi di motivazione asseritamente affettanti l’impugnata sentenza, ma finisce per porre in realtà censure di violazione di norme di diritto, senza peraltro compiutamente argomentare in ordine ai criteri ermeneutici di cui denunzia la violazione, laddove si limita a sostanzialmente riproporre le tesi non accolte dal giudice del gravame di merito (ivi compresa la pretesa non riconducibilità, nell’ambito della clausola contrattuale relativa alla non buona esecuzione delle opere, anche dell’ipotesi del mancato completamento delle medesime lamentata da controparte), ovvero a formulare censure di carattere assolutamente generico, prive di riferimento al caso concreto in esame, e del tutto apodittiche.

A tale stregua essa viola invero il principio in base al quale la denunzia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale esige la specifica indicazione non solo dei canoni in concreto inosservati ma anche del modo mediante il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899), laddove nessuna delle due censure può invece risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice sostanziantesi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.

Orbene, tali principi risultano invero ignorati dall’odierna ricorrente, la quale trascura di considerare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare v. Cass., 20/3/2006, n. 6091; Cass., 25/2/2004, n. 2803).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti -salvo i casi tassativamente previsti dalla legge- (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802).

Non va d’altro canto sottaciuto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto entrambi i più sopra cennati profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;

sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (v. Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass., 25/10/2006, n. 22899).

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la corte di merito non ha pronunziato in ordine alla domanda, riproposta anche in via subordinata all’accoglimento dell’appello interposto da controparte, di surroga e regresso nei confronti della debitrice principale Coredil s.n.c., con condanna di quest’ultima al rimborso, in favore dell’opponente, di tutte le somme che la stessa Vittoria sia eventualmente tenuta a versare alla Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. in ottemperanza al decreto ingiuntivo opposto.

Il motivo è inammissibile.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche come nella specie sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass. , 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Va ulteriormente sottolineato che il motivo si profila altresì formulato anche in violazione del principio di autosufficienza, che anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c. va invero osservato, dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che, pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con conseguente potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta comunque quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Orbene, nella specie la ricorrente non indica se, come e quando la domanda in argomento sia stata proposta in primo grado, omettendo altresì di riportarla nel ricorso.

Del pari non indica quale sia stata la decisione al riguardo del giudice di prime cure, nè la censura mossa al riguardo nell’atto di appello, la medesima non riportando compiutamente – per quanto di relativo interesse – del ricorso.

Emerge dunque evidente, alla stregua dei suesposti rilievi, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via la ricorrente allora in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è invero a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della società Coredil s.r.l. (già Coredil s.n.c.), non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a., che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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