Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10997 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 19/05/2011), n.10997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

API ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore

Dott. S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato MATTEO LUIGI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA IGEA S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. L.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato

BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MIGANI GIANCARLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA –

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 16/12/2005, depositata il

16/02/2006, R.G.N. 866/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MIGANI GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/2/2006 la Corte d’Appello di Bologna respingeva il gravame interposto dalla società Api s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Rimini 20/7/2004 di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dalla società Nuova Igea s.r.l. di cessazione alla scadenza del 28/2/2001 del contratto di locazione stipulato in data 1/3/1989 (dai danti causa di quest’ultima, con la quale aveva poi stipulato nel 1995 un contratto modificativo della sola misura del canone) avente ad oggetto terreno sito in (OMISSIS), con conseguente condanna al relativo rilascio e fissazione dell’esecuzione al 31/10/2004.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Api s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la Nuova Igea s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, dell’art. 354 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto non ratificabile la disdetta intimata dal falsus procurator per non essere stata acquisita la relativa laddove la disdetta in questione è stata depositata con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rimini in 1 grado come allegato c) della produzione documentale.

Lamenta che erroneamente la domanda di inefficacia della disdetta sia stata dalla corte di appello ritenuta inammissibile perchè nuova, trattandosi di mera specificazione della pretesa fatta valere in 1^ grado.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dalla odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al contratto stipulato il 1 marzo 1989;

all’altro contratto stipulato il 10.07.1995 …. Al solo fine di modificare la misura del canone; alla disdetta inviata in data 28.9.1998; alla procura rilasciata dai danti causa della Nuova Igea al sig. Gu.), di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Quanto all’atto di disdetta, il cui rilievo si è Dell’impugnata sentenza escluso argomentando dall’essere la relativa doglianza rimasta del tutto carente di supporto documentale per non essere stato esso prodotto da alcuna delle parti: non dall’intimante, sul quale incombeva l’onere della prova nè dalla società conduttrice, va osservato che la società Api s.p.a. deduce nel ricorso essere stato tale atto invero depositato con la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rimini in 1^ grado come allegato c) della produzione documentale, e fonda anche in questa sede il suo argomentare sulla medesima, senza avere al riguardo fatto peraltro propriamente valere il vizio revocatorio ex art. 295 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo invero inammissibile la censura finalizzata ad un riesame dell’apprezzamento del fatto e della decisione di diritto adottata dai giudici di merito alla stregua di atti o documenti la cui sussistenza e acquisizione al giudizio è stata dai medesimi esclusa.

Emerge dunque a tale stregua come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., essa in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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