Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10997 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27558/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4397/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’impugnazione proposta dalla G.V. sas, il giudice di appello ha annullato la cartella di pagamento emessa a carico della contribuente per la ripresa di IVA e altri tributi;

Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte intimata;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22, ipotizzandosi a carico della CTR una non corretta applicazione della disciplina legale in tema di ammissibilità del ricorso, è fondato, ove si consideri che il giudice di appello, nel riconoscere l’avvenuta notifica della cartella in data 12 maggio 2011 e la proposizione del ricorso in data 20 ottobre 2011, non ha rilevato l’eventuale intempestività del ricorso alla stregua dell’art. 21, ult. cit.;

Considerato che l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo ed impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Campania che, in diversa composizione, dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, dovrà altresì provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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