Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10996 del 27/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10996 Anno 2016
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 15253-2009 proposto da:
ZABRI SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.
GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato MANILIO
FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FRANCESCO SAVERIO MERLINO, UGO FERI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

PUBLIAMBIENTE SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

Data pubblicazione: 27/05/2016

MOLINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO
STANCANELLI, GIUSEPPE STANCANELLI giusta delega a
margine;
– controricorrente non chè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2009 della COMM.TRIB.REG. dt-oiLibe
1roScokhr.4
Rph-INICE, depositata il 19/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato STANCANELLI
ANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

COMUNE DI FUCECCHIO;

R.G.N.

Svolgimento del processo

I 5253/09

La conceria Zabri S.r.l. impugnò con separati ricorsi dinanzi alla CTP di
Firenze le fatture emesse da Publiambiente S.p.A. nell’interesse del Comune
di Fucecchio per le somme dovute a titolo di TIA (Tariffa igiene ambientale)
per le annualità dal 2002 al 2005.

contribuente secondo cui la tassazione doveva essere limitata alla superficie
dello stabilimento destinata ad uffici e servizi, dovendone restare esclusa la
maggiore area destinata allo stoccaggio ed alla lavorazione delle pelli.
Proposto appello principale da Publiambiente S.p.A. e appello incidentale dal
Comune di Fucecchio, la CTR della Toscana, senza ulteriore specificazione,
accolse l’appello con sentenza n. 2/9/09, depositata il 19 gennaio 2009.
Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre per cassazione in forza
di tre motivi.
Publiambiente S.p.A. resiste con controricorso.
L’intimato Comune di Fucecchio non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione
degli arti. 61 e 36, secondo comma, del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, anche in
relazione all’art. 1, secondo comma, del medesimo decreto, dell’art. 132
c.p.c. e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile e dei principi generali in materia di contenzioso tributario. Nullità della
sentenza (art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.)”, rilevando l’assoluta inconsistenza,

quanto al merito della questione, della motivazione, compendiata nella
proposizione che “La Commissione ha valutato tutte le ulteriori eccezioni

1

La CTP adita, riuniti i ricorsi, li accolse, accogliendo nel merito la tesi della

anche sia sotto il profilo del Regolamento comunale che in ordine alle
discipline nazionali e comunitarie”.
2. Con il secondo motivo la società contribuente censura la sentenza
impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n.
3 c.p.c.)”, nella parte in cui la CTR ha ritenuto la pronuncia di primo grado

dichiarare “non dovuta la maggiore somma esposta in fattura e determinata
prendendo a riferimento anche le superfici destinate alla lavorazione dello
stoccaggio”.
Secondo la ricorrente, infatti, nell’accogliere il ricorso, la CTP di Firenze
aveva pronunciato nei limiti del petitum del ricorso di primo grado, come
anche illustrato dalla successiva memoria depositata in atti.
3. Con il terzo motivo la ricorrente formula in realtà una pluralità di censure,
così indicate in epigrafe:
“Violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni
e, ove occorra, violazione dell’art. 2697 c.c.. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 49 del D. Lgs. n. 22/1997,
degli arti. 6 e 7 del D.P.R. n. 158/1999, dell’art. 23 del regolamento
comunale T.I.A. di Fucecchio approvato con deliberazione consiliare
14/3/2003, n. 25, dell’art. 17 del regolamento comunale per la gestione del
servizio rimozione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare
14/3/2003, n. 24, dell’art. 18 del regolamento comunale per la gestione del
servizio rimozione rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare
14/3/2002 n. 17 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

2

viziata da ultrapetizione rispetto a quanto richiesto dalla contribuente, ovvero

Insufficiente e illogica motivazione circa punti decisivi della controversia, il
cui corretto apprezzamento avrebbe condotto il giudice a quo al rigetto
dell’appello (art. 360 n.5 c.p.c.):
1) riguardo alla debenza della T.LA. per i locali in cui si producono
esclusivamente rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli

2) riguardo alla debenza della T.I.A. per i rifiuti speciali in quantità
rilevanti e comunque superiori ai massimi stabiliti dall’art. 17,
secondo comma, del regolamento comunale di Fucecchio per la
gestione del servizio T.I.A. approvato con deliberazione consiliare
14/3/2003, n. 24”.
La ricorrente lamenta che, con motivazione assolutamente insufficiente, il
giudice tributario di secondo grado avrebbe disatteso i motivi addotti dalla
contribuente che non solo avrebbe allegato, ma anche dimostrato,
attraverso la produzione dei modelli M.U.D. di produrre, nell’area indicata
di mq 3132, rifiuti speciali per circa 400 tonnellate l’anno, non
assimilabili a quelli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo,
dovendo quindi la relativa superficie andare esente da imposizione ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 22/1997 e 17 del Regolamento del Comune di
Fucecchio approvato con delibera consiliare n. 24 del 14 marzo 2003, che
stabilisce i limiti quantitativi oltre i quali i rifiuti speciali non possono più
ritenersi assimilati agli urbani.
4. Preliminarmente va dato atto che la controricorrente ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alla non
impugnabilità delle fatture.

3

urbani;

L’eccezione è inammissibile, in primo luogo perché attinente al merito del
ricorso originariamente proposto dalla contribuente e non già
all’ammissibilità del ricorso per cassazione e, in secondo luogo, risultando
che la sentenza impugnata su detta questione si è espressamente
pronunciata in senso sfavorevole alla società Publiambiente S.p.A., che

incidentale condizionato onde poter ottenere, in caso di accoglimento del
ricorso principale, la riforma in parte qua della sentenza di secondo grado.
5. Il primo motivo è fondato e va accolto.
invero la sentenza impugnata, relativamente alla questione di merito
oggetto della controversia, si compendia testualmente nella seguente
affermazione: “La Commissione ha valutato tutte le ulteriori eccezioni
anche sia sotto il profilo del Regolamento comunale che in ordine alle
discipline nazionali e comunitarie”.
Rileva la Corte che tale proposizione — quand’anche rapportata alla parte
della sentenza espositiva dello svolgimento del processo, nella quale il
giudice tributario di secondo grado dà sommariamente conto dei motivi
d’appello formulati avverso la sentenza di primo grado – si risolve in una
mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza che emergano in
alcun modo le ragioni della condivisione.
La sentenza impugnata in tali termini motivata per relationem all’atto
d’appello deve ritenersi pertanto affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360, 1°
comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma n. 4 c.p.c. , 118
disp. att. c.p.c. e 36 20 comma n. 4 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992 (in senso
conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. V 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass.
civ. sez. V 26 maggio 2003, n. 8296; Cass. civ. sez. V 15 ottobre 2001, n.
4

avrebbe, quindi, dovuto impugnare detta statuizione con ricorso

12542), non risultando in alcun modo possibile verificare se le ragioni
della decisione, che risultano formulate, alla stregua di quanto sopra
osservato, in modo né chiaro, né tantomeno univoco o esaustivo, siano
attribuibili in ogni caso all’organo giudicante (si veda in proposito Cass.
civ. sez. unite 16 gennaio 2015, n. 642).

motivo, restando assorbiti il secondo ed il terzo.
La causa va rimessa quindi per nuovo esame a diversa sezione della CTR
della Toscana che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa a diversa sezione della CTR della Toscana anche in ordine alle
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 arzo 2016

11 Co siglier stensore

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del primo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA