Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10996 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27103/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DOMUS IMMOBILARE DI N.R. SAS, N.R.,

N.F., M.R., N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2216/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, nel rigettare l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della Domus Immobiliare di N.R. s.a.s. relativo alla ripresa a tassazione accertata sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate dalla parte contribuente relative all’anno 2006.

La parte intimata non ha depositato difese scritte

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per mancanza dei suoi elementi essenziali, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, è fondato.

Ed invero, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinchè una sentenza risponda ai requisiti fissati dall’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, è necessario che il “decisum” sia supportato da una motivazione al cui interno vi sia una compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal Giudice di appello sulle singole censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata – cfr. Cass. n. 4791/2016-.

Orbene, l’Agenzia aveva, in sede di appello, espressamente sollecitato alla CTR una verifica in ordine alla sussistenza di elementi specifici idonei a superare la presunzione nascente dalle movimentazioni bancarie riscontrate, evidenziando che i giudici di primo grado si erano limitati a ritenere che “…da un esame a campione della documentazione prodotta in sede di ricorso la stessa appariva più che plausibile” – cfr. pag. 6 ricorso per cassazione, ove viene riportato in stralcio la decisione di primo grado-.

Siffatta doglianza era, d’altra parte, direttamente collegata al fatto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili – cfr., ex plurimis, Cass. n. 15857/2016-.

Orbene, a fronte di tale motivo di censura, la CTR si è trincerata dietro affermazioni meramente tautologiche, affatto esplicative delle ragioni della decisione e fondate sulla circostanza, in alcun modo agganciata a dati fattuali che la contribuente aveva fornito “valide prove” attraverso “la ricostruzione documentale” dei rapporti sottostanti alle singole operazioni bancarie. L’unico riferimento concreto ai prospetti analitici relativi alle locazioni immobiliari che si rinviene in sentenza cozzava incontrastabilmente con la circostanza che già l’avviso di accertamento aveva dato conto della giustificazione offerta in sede di contraddittorio dalla parte contribuente, tanto da ridurre la base imponibile – v. pag. 11 del ricorso per cassazione, nel quale è riprodotto l’avviso di accertamento-.

In definitiva, la sentenza qui impugnata è viziata, difettando tanto dell’individuazione dei fatti rilevati, quanto del criterio logico utilizzato per pervenire all’enunciato valutativo su quei fatti.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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