Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10995 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/06/2020), n.10995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13771/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ILARIA ANNA MARIA MILIANTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, FRANCESCA

FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO e GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2014, R.G.N. 832/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 14 gennaio 2014 n. 11 la Corte d’appello di Firenze riformava la sentenza del Tribunale di Lucca e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da C.G., dipendente dell’INPS inquadrato in area C, per la modifica del punteggio conseguito nella graduatoria delle selezioni bandite nell’anno 1999 e nell’anno 2001 per il passaggio al profilo C4, con conseguente collocazione in posizione utile dal 29 settembre 1999.

2. La Corte territoriale esponeva che il punteggio aggiuntivo richiesto in causa (25 punti) era attribuito a coloro che avessero ricoperto “posizioni indennizzate”, quali quella di capo unità operativa presso l’INPS o capo reparto presso l’ex SCAU (funzione equivalente alla prima).

3. Tale punteggio era riconosciuto soltanto a coloro che avessero rivestito stabilmente tali funzioni, percependo la relativa indennità mentre il C. lo aveva richiesto per il periodo di sei mesi – da febbraio a giugno 1995 – durante il quale aveva sostituito temporaneamente il direttore della sede provinciale SCAU di Massa.

4. La sostituzione temporanea del dirigente e la attribuzione della relativa indennità non davano titolo al punteggio.

5. La parte poteva ottenere, al più, il punteggio previsto dall’ultimo periodo della lettera d) del bando – 0,50 punti per ogni anno in cui era stata coperta la posizione indennizzata – in proporzione al periodo svolto (0,25 punti), che non lo avrebbe collocato in posizione utile.

6. Tale conclusione era valida a maggior ragione considerando che il C. alla udienza del 12.5.2009 aveva limitato la contestazione alla graduatoria della selezione successiva a quella del 29.9.1999; il punteggio, dunque, doveva essere ulteriormente dimezzato, come previsto dal contratto collettivo integrativo 1998-2001 a partire dall’anno 2000.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.G., articolato in tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso.

8. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16, 19 CCNL 16 febbraio 1999 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI nonchè dell’art. 11 CCNI del personale non dirigente dell’INPS del 24 giugno 1999 e del punto d) del bando di selezione, indetto con Det. 29 settembre 1999, n. P23/340/1999, cui seguivano le ulteriori procedure di selezione di cui alla Det. 9 maggio 2001, n. P23/130/2001.

2. Richiamato il contenuto delle disposizioni del CCNL, il ricorrente ha esposto che per i passaggi, interni all’area C, nella posizione C4 tali previsioni erano state attuate dall’art. 11, punto d) del contratto collettivo nazionale integrativo e dal punto d) del bando di selezione (determina del 29 settembre 1999).

3. Ha lamentato la erroneità della interpretazione del punto d) del bando posta a fondamento della sentenza impugnata, assumendone il contrasto con il canone, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, del tenore letterale e della connessione sistematica delle parole.

4. Ha dedotto che — (a prescindere dall’espletamento stabile e continuativo delle mansioni indennizzate, provato in sede di merito) – la regola del concorso non prevedeva che il punteggio fosse legato al tempo di fruizione della indennità nè particolari requisiti di stabilità e continuità di svolgimento delle mansioni.

5. Ha criticato la sentenza per avere ritenuto il suo diritto unicamente al punteggio di 0,50 punti per ogni anno di esercizio delle mansioni, osservando che detto punteggio era aggiuntivo – e non alternativo – a quello di 25 punti richiesto. In caso diverso non sarebbe stato mai possibile raggiungere il punteggio massimo di 40 punti, previsto nel primo periodo della lettera d) del bando.

6. Ha altresì dedotto che l’INPS non aveva sollevato una specifica eccezione sulla interpretazione del punto d) del bando ma aveva contestato (pagina 22 del ricorso in appello) la equiparabilità della indennità da lui goduta a quella prevista nell’allegato 3 dell’accordo decentrato di ente del 1998, richiamato dal bando.

7. Ha da ultimo denunciato la erroneità della statuizione con la quale si affermava il dimezzamento del punteggio per i bandi successivi al 1999. Ha esposto che tali bandi (al punto d) prevedevano il medesimo punteggio di 25 punti indicato nel bando del 1999; il bando vincolava la amministrazione, pur se in ipotesi erroneo.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Si deduce la violazione delle previsioni del CCNL 1998/2001 – artt. 15-16-19, ma non si illustrano le ragioni della impugnazione, come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4. La parte ricorrente trascrive le disposizioni della contrattazione sui passaggi interni alle aree senza indicare sotto quale profilo e per quali ragioni la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con tali disposizioni.

10. Dalla lettura complessiva del motivo risulta che il vizio di interpretazione lamentato riguarda, piuttosto, le previsioni del contratto integrativo di ente, del 24.6.1999 (art. 11, punto d) e del bando di selezione del 29.9.1999 (punto d).

11. Trattasi di atti di autonomia negoziale rispetto ai quali non è deducibile in questa sede il vizio di violazione diretta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – in quanto non aventi natura di contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro. Con riferimento alla interpretazione del contratto collettivo integrativo nell’ambito del pubblico impiego privatizzato questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n. 14449; Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008) che la regola che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione.

12. Al fine di far valere in sede di legittimità una violazione sotto i due richiamati profili occorre fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate ed inoltre precisare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ovvero dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 17168/12).

13. Infine, in ossequio al principio di specificità del ricorso enunciato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure che investono l’interpretazione di un atto devono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole che individuano l’effettiva volontà dell’autore o degli autori dello stesso al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa o il controllo della decisività delle censure relative alla motivazione (cfr., ad es. Cass. nn. 8231/11 o 17915/10 o 13587/10).

14. Applicando le regole enunciate ai caso in esame, nel quale il ricorrente contesta la interpretazione delle disposizioni del bando di concorso circa il punteggio relativo al curriculum professionale, deve rilevarsi che, a fronte di un preciso significato che la sentenza ha attribuito, alla stregua delle norme dei bando, alle posizioni valutabili (posizioni indennizzate), le contestazioni della parte si limitano ad argomentare, sulla base della estrapolazione di alcune parole dal testo del bando, la preferenza per una interpretazione diversa, senza ancorare tali argomentazioni nè ad una specifica violazione del canone della interpretazione letterale nè al testo complessivo dell’atto da interpretare.

15. In tal modo l’operazione compiuta con il ricorso si riduce alla mera contrapposizione di un tipo di significato negoziale ad un altro, senza la dimostrazione della violazione dei criteri di interpretazione legali.

16. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

17. Si denuncia l’omesso esame della domanda di conciliazione presentata (documento 15 allegato al ricorso introduttivo), dalla quale sarebbe emersa la infondatezza della eccezione dell’INPS (pagina 1 dell’atto di appello) di improcedibilità della domanda relativa al primo bando (del 29.9.1999, poi modificato con determina 18 novembre 1999) per mancanza di impugnazione amministrativa e del tentativo di conciliazione.

18. Si denuncia, altresì, l’omesso esame della decorrenza del bando successivo a quello del 1999, che era quella dell’1 novembre 2000 e non quella del 2001, come sostenuto dall’INPS (pagina 7 dell’atto di appello).

19. Il motivo è inammissibile.

20. I fatti di cui si assume l’omesso esame sono estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata; sul rigetto della domanda non hanno influito nè ragioni di improcedibilità della azione giudiziaria nè motivi di decorrenza del bando di selezione.

21. La censura si riferisce all’argomento, indicato ad abundantiam dalla Corte territoriale, secondo cui per il bando del 2001 il punteggio doveva essere dimezzato. Tale ratio è meramente rafforzativa della decisione; inoltre essa non è fondata sulla improcedibilità della domanda relativa al primo bando ma piuttosto, sulla limitazione della domanda che sarebbe stata effettuata dal difensore del C. nel corso del giudizio di primo grado (alla udienza del 12 maggio 2009).

22. Con il terzo motivo la parte ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

23. Ha esposto che il giudice del primo grado aveva accolto la domanda principale, relativa al primo bando di concorso; pertanto se effettivamente – come indicato nella sentenza impugnata- la domanda fosse stata limitata in corso di causa soltanto alla selezione successiva alla prima, il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione.

24. Tale vizio sarebbe stato sanato dalla mancata proposizione di uno specifico motivo di appello da parte dell’INPS sicchè la Corte territoriale sarebbe a sua volta incorsa in un vizio di ultrapetizione.

25 Il motivo è inammissibile. Esso infatti non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma un argomento rafforzativo (il dimezzamento del punteggio in relazione alla seconda selezione), privo di rilevanza decisiva, come già esposto in relazione al secondo motivo.

26. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile. 27.Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

28. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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