Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10994 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 26/04/2021), n.10994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12964-2016 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

PERSIANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROCCO DI

TORREPADULA, GIOVANNI NICOLA D’AMATI, LUCA BONESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2016 R.G.N. 1253/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine accoglimento primo e secondo motivo, assorbito il terzo

motivo;

udito l’Avvocato VALERIO MAIO per delega verbale Avvocato MATTIA

PERSIANI;

udito l’avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva accolto la domanda proposta da B.R. nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. intesa a conseguire l’accertamento della natura discriminatoria del licenziamento intimato con decorrenza 1/5/2014 dalla società all’esito di unta procedura di licenziamento collettivo, e la declaratoria di nullità del recesso oltre alla reintegra nel posto di lavoro”.

Avverso tale decisione la RAI s.p.a. interpone ricorso per cassazione affidàto a tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

La ricorrente in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., ha dato atto che nelle more del giudizio, con sentenza n. 67,76 resa pubblica il 15/3/2017, questa Corte aveva dichiarato legittimo il primo licenziamento intimato in data 29/2/2012 dalla RAI nei confronti di B.R..

Per effetto di tale decisione il rapporto di lavoro inter partes era da reputarsi definitivamente risolto in seguito alla intimazione del primo licenziamento, sicchè non ara necessaria l’emanazione di un’ulteriore pronuncia sul secondo licenziamento comminato il 24/4/2014, essendo venuta meno ogni ragione del contendere fra le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si impone in via pregiudiziale l’esame della questione sollevata nella memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., depositata da parte ricorrente.

Nella prospettazione della società, per effetto di tale decisione il rapporto di lavoro inter partes era da reputarsi definitivamente risolto in seguito alla intimazione del primo licenziamento, sicchè non era necessaria l’emanazione di un’ulteriore pronuncia sul secondo licenziamento comminato il 24/4/2014, essendo venuta meno ogni ragione del contendere fra le parti.

Deve innanzitutto intendersi consentita la produzione della sentenza innanzi richiamata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto concernente il requisito della ammissibilità del ricorso.

Deve poi ritenersi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Opina questa Corte che la risoluzione, in rito, della questione sottoposta al suo scrutinio nei termini anzidetti, per la carenza della condizione dell’azione dell’interesse ad agire in termini di attualità e concretezza, appaia preferibile rispetto a quella prospettata dalla parte ricorrente; ciò in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato.

Come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d’ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno – oggettivamente – la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia (vedi, ex plurimis, Cass.7/9/1993 n. 9401; Cass. 16/3/2015 n. 5188, Cass. 9/6/2016 n. 11813).

E’ stato sostenuto che tale pronuncia di accertamento può essere emanata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione che non consenta di pervenire alla naturale conclusione del giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (fra le altre, vedi Cass. 22/12/2006 n. 27460).

Ma tali condizioni non risulta si siano verificate nel presente giudizio, non avendo la parte controricorrente, mostrato di aderire alle conclusioni rassegnate dalla società.

Quanto al regime delle spese, il fatto processuale sopravvenuto allegato dalla parte datoriale, idoneo a conferire un definitivo assetto al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, consiglia di disporre l’integrale compensazione delle spese inerenti al presente giudizio.

Non ricorrono, infine, i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, essendo esso operante solo laddove il procedimento per cessazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell’impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (vedi Cass. 2/7/2015, n. 13636; Cass.10/02/2017 n. 3542, Cass. sez. U. 28/4/2017 n. 10553).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

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