Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10994 del 08/05/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10994 Anno 2018
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7659-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

FALGARI Pierangelo,

rappresentato e difeso dall’avv. Dario

MORESCO ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Bafile, n. 3,
presso lo studio legale dell’avv. Giacinto Gaetano MANCUSI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 7123/30/2016 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 19/12/2016;

Data pubblicazione: 08/05/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO
— che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
liquidazione ed irrogazione di sanzioni conseguenti al disconoscimento

d.P.R. n. 131 del 1986, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con
due motivi, cui replica l’intimato con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe indicata con cui la CTR lombarda, accogliendo l’appello proposto
dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riteneva
che a quest’ultimo spettasse l’agevolazione fiscale in quanto nel calcolo
della superficie dell’immobile non poteva essere computato il locale di
sgombero, cosicché la stessa non superava i 240 metri quadrati e
l’abitazione non poteva essere considerata di lusso, come tale esclusa dal
godimento dei benefici;
— che, costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore
ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., con motivazione semplificata il
Collegio

OSSERVA
— che dei due motivi proposti l’esame del secondo, con cui è
denunciata la nullità della sentenza per la natura apparente della sua
motivazione, va anteposto al primo, avendo carattere potenzialmente
assorbente;
—che il motivo è infondato in quanto il giudice d’appello ha espresso
una chiara ratio decidendi (esclusione del locale di sgombero dal computo
della superficie tassabile), per cui non ricorre quell’impercettibilità del
fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica
(Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016) e,
seppure si volesse convenire con la ricorrente circa l’omesso esame delle
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delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, di cui al

caratteristiche di fatto del predetto locale, si verterebbe in ipotesi di vizio
motivazionale non così radicale da rendere la motivazione inidonea ad
assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315
del 2015);
—che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa

Unico dell’imposta di registro n. 131/1986, nel testo vigente ratione

temporis, dell’art.6 del D.M. 2/08/1969 nonché dell’art. 2697 cod. civ.,
lamentando che la CTR aveva ritenuto il locale di sgombero sic et simpliciter
«non computabile ai fini della detenninazione dei requisiti per
l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa»,
omettendo di considerare le caratteristiche abitative dello stesso, come
emergenti dagli atti di causa;
—che il motivo è fondato;
— che, secondo l’insegnamento di questa Corte, «per stabilire se
un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per
l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Tariffa allegata al
d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione “ratione temporis” vigente, ci si
deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del
d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta
detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la superficie
di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a
prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non richiamato nel
decreto, mentre costituisce parametro idoneo rutilizzabilità” degli
ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con
accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono
computabili nella superficie utile complessiva» (Cass. n. 18480 del 2016); si
è quindi precisato che nella individuazione dei locali da ricomprendere nel
calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso
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applicazione dell’arti, nota II bis, della Tariffa, parte I, allegata al Testo

debba essere considerato “di lusso”, deve prescindersi dalla conformità dei
relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio
comunale sotto il profilo dell’altezza minima, rilevando unicamente la loro
marcata potenzialità abitativa al momento dell’acquisto, in coerenza con
l’apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a

idonea documentazione tecnica, l’inutilizzabilità a scopo abitativo dei vani
in questione» (Cass. n. 11556 del 2016; conf. n. 10191 del 2016, n. 25674
del 2013)
— che la CTR non si è attenuta ai predetti principi là dove ha ritenuto
di escludere dal computo complessivo della superficie dell’immobile quella
corrispondente ad un ambiente che l’amministrazione aveva qualificato
come locale di sgombero e, quindi, solo sulla base di tale qualificazione,
senza altra verifica nel senso prospettato nelle suindicate pronunce,
ovvero senza dare rilievo alla “potenzialità abitativa” ovvero
“all’utilizzabilità” del locale in contestazione, che dal sopralluogo
effettuato dall’Ufficio era dotato di «impianto elettrico, pavimentazione in
cotto, pareti tinteggiate con pittura di tipo civile, infissi esterni in legno e
vetri costituiti da due finestre e una porta, quest’ultima collegante il vano
in questione con l’intercapedine perimetrale», era «alto 2,70 m.» e ad esso
«si accedeva sia da porta esterna collegata al vano box, sia internamente
mediante scale di collegamento ai piani superiori dell’abitazione»;
— che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR
che dovrà riesaminare la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati,
compresa la questione della inclusione o meno della superficie del box ai
fini della determinazione dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni
per l’acquisto della prima casa, dalla cui valutazione la CTR ha
espressamente affermato di prescindere, nonché dell’incidenza

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sub Jpecie

fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, l’onere di provare, mediante

dello ins superveniens di cui al d.lgs. n. 175 del 2015, art. 33, così come
sollecitato dal controricorrente nella memoria in atti;
— che, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il
secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla competente Commissione tributaria

P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/02/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

regionale;

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