Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10994 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17954/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1194/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la pronunzia quale, in seguito alla pronunzia di questa Corte n. 23854/2009, era stato dichiarato inammissibile l’atto di riassunzione nei confronti di R.C. e R.R., soci della Cierre Carni di R. C & R snc per effetto della cancellazione della società intervenuta il 7.2.2008;

Rilevato che la parte intimata non si è costituita in giudizio;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2312 c.c., evidenziando che erroneamente la CTR aveva ritenuto l’estinzione dei debiti fiscali dei soci per effetto dell’intervenuta estinzione della società Cierre Carni, essendo i suddetti succeduti nell’obbligazione tributaria della società;

Considerato che con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e ci si duole della circostanza che il giudice di merito ha annullato la pretesa fiscale nei confronti dei soci sul presupposto che l’assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società, cessata nel corso del giudizio, avrebbe determinato l’estinzione del debito nei confronti dei soci Considerato che i motivi meritano un esame congiunto;

Considerato che il primo motivo di ricorso è fondato, ove si consideri che secondo la giurisprudenza di questa Corte, espressa a Sezioni Unite e dalla sezione tributaria, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate” – cfr. Cass. S.U. 4060/10; Cass. S.U. 6070/2013-;

Considerato che, proprio con specifico riferimento alle società di persone, questa Corte ha ritenuto, che in tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate” – Cass. n. 13805/2016-;

Considerato, ancora, che l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società estinta per ragioni di ordine processuale non può fare stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale – cfr. Cass. n. 11680/2016-.

Considerato che, nel caso di specie, la CTR ha escluso la responsabilità dei due soci di società di persone estinta nel corso del giudizio dalla stessa instaurato e correttamente riassunto nei confronti dei soci concernente l’avviso di accertamento emesso nei confronti del sodalizio sul presupposto, errato, della intrasferibilità della pretesa ai singoli soci secondo il regime di responsabilità proprio dei medesimi, in tal modo non uniformandosi ai principi sopra esposti;

Considerato che ha parimenti errato il giudice di appello nel ritenere che l’assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società, cessata nel corso del giudizio, avrebbe determinato l’estinzione del debito nei confronti dei soci, ancora una volta discostandosi dai principi giurisprudenziali sopra richiamati;

Considerato che la sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i motivi va, conseguentemente, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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