Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10992 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10992 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 27/05/2016

SENTENZA
sui ricorsi iscritti al numero 9799 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
– ricorrente
contro
Fallimento di società cooperativa a r.l. Edilizia Queen,
in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Massimiliano Scaringella, presso lo studio del quale in
Roma, alla via Costantino Morin, n. 1, elettivamente
domicilia
-controricorrente
RG n,9799/10
AngeF

Perrino estensore

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania, sezione 44, depositata in• data 29 giugno 2009, n.
152/44/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7
marzo 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto.
L’Agenzia delle entrate ha notificato al curatore del fallimento, in
relazione all’anno 2002, un avviso di rettifica, che escludeva il diritto al
rimborso dell’iva per euro 180.000,00, irrogando le conseguenti
sanzioni, in quanto per quell’anno d’imposta il curatore non aveva
prodotto la contabilità, che era stata dichiarata smarrita
dall’ amministratore.
Il curatore ha impugnato l’avviso, rimarcando che il credito
risaliva al 1994 e non era mai stato contestato ed ha ottenuto successo in
primo grado. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello
dall’ufficio, considerando adeguatamente dimostrata l’esistenza del
credito, come emerge dalla pronuncia di due sentenze, divenute
definitive, della Commisisone tributaria provinciale, che hanno
annullato un avviso di rettifica concernente l’anno 1996 e riguardante
pur sempre il suddetto credito. A tanto ha aggiunto la circostanza che la
società, è stata dichiarata fallita nel 1996 e poi, a seguito di revoca del
fallimento, intervenuta nel 2000, nuovamente dichiarata fallita nel corso
del medesimo anno, di modo che è stata operativa soltanto sino al 1996.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne
la cassazione, che affida a due motivi, cui il curatore del fallimento
replica con controricorso.
RG n.9799/10
Angelin

stensore

udito per il contribuente l’avv. Massimiliano Scaringella;

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Diritto.
1.-Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività,
proposta dal curatore giacché, a fronte della notificazione della sentenza
impugnata, risalente al 29 gennaio 2010, il ricorso è pervenuto al
destinatario soltanto il successivo 7 aprile.

è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 30
marzo 2010, ossia entro il sessantesimo giorno dalla notificazione della
sentenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal curatore, anche a seguito
della sentenza n. 3/10 della Consulta concernente l’art. 140 c.p.c., la
notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al
solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge,
onde evitare che venga a questi addebitato l’esito intempestivo di un
procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri in ordine alle attività al
medesimo non riferibili; di talché, la notifica si perfeziona per il
notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e
non in quello successivo, del deposito del piego raccomandato
nell’ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante (tra
varie, vedi Cass. 4 giugno 2012, n. 8945).
2.- Nel merito, il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., col quale l’Agenzia denuncia la violazione dell’art.
112 c.p.c. per extrapetizione ed omessa pronuncia, là dove la
Commissione tributaria regionale ha confermato la pronuncia di primo
grado in base a due argomenti non dedotti, ossia la contestazione del
credito d’imposta in anno diverso da quello in cui si è formato e
l’esistenza di presunzioni prive di ricontri, ignorando l’eccezione sul
punto mossa dall’ufficio, è inammissibile per carenza d’interesse ad
agire.
RG n.9799/10
Angelina-M

stensore

Emerge difatti dagli atti e lo stesso curatore ne dà atto, che il ricorso

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Ciò in quanto il giudice d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia, ha seguito un percorso diverso da quello del giudice di
primo grado, di guisa che, in considerazione dell’effetto devolutivo del
gravame, l’extrapetizione e l’omessa pronuncia, se pure sussistenti, sono
risultate del tutto irrilevanti.

col quale la ricorrente lamenta la violazione degli art. 21, 28 e 30 del
d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa o comunque
insufficiente motivazione della sentenza, là dove la Commissione ha
riconosciuto alla parte il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile per
il solo fatto di averne ritenuta dimostrata, in maniera del tutto
insoddisfacente, la sussistenza, è, invece, fondato.
Va premesso che incombe sul contribuente, il quale invochi il
riconoscimento di un credito, la prova dei fatti costitutivi di esso, non
essendo a tal fine sufficiente l’esposizione della pretesa nella
dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal
meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. 26 ottobre
2012, n. 18427). Per conseguenza, ha sottolineato la Corte (Cass. 22
gennaio 2013, n. 1420), è legittima la condotta dell’Agenzia delle entrate
che, a fronte dell’inottemperanza del contribuente all’invito di esibire la
documentazione giustificativa del rimborso iva, proceda al recupero
della somma, anche senza previa ispezione della contabilità, atteso che la
mancanza della documentazione giustificativa rende indebito il
rimborso.
3.1.-In questo contesto, manifestamente insufficiente a fondare la
pretesa al rimborso è la circostanza, su cui punta il giudice di appello,
che questo credito sussistesse qualche anno prima di quello nel quale è
stato richiesto a rimborso.

RG n.9799/10
Angelina

tno estensore

3.- Il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.,

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Quel che occorre, difatti, è la dimostrazione, della quale è onerato il
contribuente, dell’esistenza attuale del credito.
Per quest’aspetto, la motivazione della sentenza è del tutto
inappagante, riferendosi ad eventi al più risalenti al 1996, a fronte di una
richiesta di rimborso esposta con la dichiarazione presentata nel 2003 in

alla pretesa inoperatività della società, che lo stesso giudice d’appello
riferisce che il fallimento è stato revocato nel 2000, pur essendo stato
successivamente dichiarato nel corso dello stesso anno, ad una distanza
dalla revoca rimasta imprecisata.
4.- La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, affinché
riesamini la vicenda e regoli le spese.
per questi motivi
La Corte:
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2016.

relazione all’anno d’imposta 2002, soprattutto ove si consideri, quanto

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