Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10991 del 27/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10991 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 7058-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
807

contro

ROTUNNO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA COSSERIA N. 2, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GERARDO DONNOLI, giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/05/2016

avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 03/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato MASSIMILIANO
SCARINGELLA per delega dell’ Avvocato GERARDO DONNOLI,
che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNA GALLUZZO,

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso notificato il 24 dicembre 2005 per gli anni d’imposta 1998
e 1999 il fisco accertava induttivamente maggiori ricavi a carico di Giovanna Rotunno e recuperava maggiori imposte dirette e IVA , avendo
riscontrato l’emissione di due fatture per cessioni di beni in esenzione
d’imposta (art. 10 n.12 d.Iva) senza che risultassero l’invio della comunicazione di cui alla lett. a) dell’art. 2 co.2 d.p.r. 441/1997, l’emissione

stitutiva di notorietà del destinatario della merce prescritta dalla lett. c).
2. La contribuente ricorreva al giudice tributario precisando di aver chiuso l’attività sin dal 9 luglio 1998 a seguito atto di cessione d’azienda rogato dal notaio Polosa e regolarmente comunicato al fisco. Osservava
che le rimanenze di magazzino non trasferite con l’azienda erano state
donate, come cessioni gratuite in esenzione d’imposta, alla Caritas diocesana di Potenza e alla Parrocchia dei SS. Anna e Gioacchino di Potenza. Evidenziava che le operazioni erano state regolarmente contabilizzate e documentate mediante fatture accompagnatorie contenenti la descrizione delle merci, nonché i timbri delle destinatarie e la relativa sottoscrizione per ricevuta. La C.t.p. di Potenza rigettava il ricorso ritenendo che la omissione degli adempimenti richiesti dal precitato art. 2 rendeva non più esenti ma imponibili le operazioni contestate.
3. Per la riforma di tale decisione la contribuente proponeva appello accolto dalla C.t.r. della Basilicata che, con sentenza 3 febbraio 2009, riteneva provata la destinazione benefica delle merci e quindi inoperante la
presunzione di vendita invocata dal fisco.
4. Per la cassazione della decisione d’appello, l’Agenzia delle entrate ha
proposto ricorso con unico motivo, al quale la contribuente resiste con
controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto
sostanziali – art.2, co.2 e co.4, d.p.r. 441/1997; art. 10, n. 12), d.p.r.
633/1972 – e censura la sentenza d’appello laddove sostiene che la presunzione di legge, circa l’avvenuta vendita dei beni non reperiti, non
trova applicazione qualora il contribuente fornisca la prova di aver dato
la destinazione fiscalmente dichiarata ai beni oggetto di verifica anche
tramite documenti diversi da quelli prescritti e, in particolare, attraverso
la produzione delle sole fatture accompagnatorie controfirmate. Afferma,
invece, che la mancanza anche di uno solo dei documenti e degli adem201007058_4_def
1

del documento di trasporto prescritta dalla lett. b), la dichiarazione so-

7

pimenti previsti dal precitato art. 2 renderebbe ipso iure non più esente
ma imponibile l’operazione.
2. La censura non può essere condivisa.
Per l’art. 10, n. 12), d.p.r. 633/1972, sono esenti dall’imposta le cessioni
di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Si tratta

mercio rientra nell’attività propria dell’impresa – che sono considerate
normalmente imponibili. In sostanza, come è stato osservato in dottrina,
il legislatore considera quasi fossero stati distrutti i beni ceduti gratuitamente a organismi aventi finalità di beneficenza e alle Onlus, purché nel
rispetto delle norme procedurali dell’art. 2 d.p.r. 441/1997.
Il d.p.r. 441/1997 stabilisce che si presumono ceduti i beni che non si
trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né
in quelli dei suoi rappresentanti (art.1) e che tale presunzione non opera
qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti (art.2). In particolare le cessioni previste dall’art. 10, n. 12), del decreto IVA, cioè le
cessioni gratuite a Onlus ed enti benefici sono provate, in primo luogo,
con comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla
base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della
consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. Inoltre dette cessione
gratuite sono provate mediante emissione del documento di accompagnamento previsto dal d.p.r. 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente
numerato, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l’ente
ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di accompagnamento.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le presunzioni di
cessione e d’acquisto, poste prima dal d.p.r. n. 633/1972, art. 53, e poi
dal d.p.r. n. 441/1997, art. 2, sono presunzioni legali annoverabili tra
quelle cosiddette “miste” (Cass. n.1976 del 2015), che consentono, cioè,
la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente en-

20I007058_4_def
2

cioè di quelle cessioni gratuite di beni – la cui produzione o il cui com-

tro i limiti oggetto e di mezzi di prova ivi prefigurati e stabiliti a fini antielusivi (Cass. n.4864 del 2015).
Sul versante del diritto dell’UE, secondo la sesta direttiva (art. 5 co.6),
“é assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla
propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale … lo trasferisce
a titolo gratuito … quando detto bene o gli elementi che lo compongono
hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore

membri esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico aventi
carattere sociale, educativo o religioso, “alle condizioni da essi stabilite
per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste … e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso”.
In sintesi, ai fini dell’imposizione sul valore aggiunto, il sistema di presunzione mista stabilita dal d.p.r. 441 e la necessità di specifica procedura (comunicazione preventiva al fisco e alla G.d.F.; bolla di accompagnamento; dichiarazione di notorietà del destinatario) risponde, in tesi
generale, allo scopo di prevenire frodi.
3. Nella specie è assolutamente pacifico che non si verta affatto in tema
di frodi, ovverosia di cessioni occultate, mascherate o abilmente travisate, tanto da essere eventualmente emerse solo a seguito dei riscontri di
magazzino da parte dei verificatori. Al contrario è pacifico che le cessioni
gratuite alla Parrocchia e alla Caritas sono tracciate dalla contabilità aziendale e sono documentate da fatture accompagnatorie, descrittive
delle merci e controfirmate dai soggetti destinatari, cioè da documento
equivalente a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, che ha disposto la soppressione dell’obbligo
della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti. Mancano, invece,
la comunicazione preventiva alle autorità di finanza e la dichiarazione di
notorietà dei destinatari. Quest’ultima è evidentemente surrogata proprio dalla sottoscrizione apposta per ricezione della merce sulle fatture
accompagnatorie, cioè su documento le cui annotazioni si presumono
normalmente veridiche perché la loro eventuale falsità materiale e/o ideologica è presidiata da sanzioni penali e costituisce indubbio indice rivelatore di frode, rilievo quest’ultimo neppure adombrato dal fisco in sede di accertamento e di giudizio. Né di fronte all’annotazione contabile
delle cessioni gratuite fatte a enti benefici e religiosi, ai primi per legge
assimilati, v’è alcuna contestazione circa la corretta osservanza dei
principi contabili di chiarezza, verità e correttezza delle scritture nel
201007058_4_def
3

aggiunto”; inoltre (art. 13, lett. A) possono riconosciute dagli Stati

l

rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
con prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò vale non solo sul piano
civilistico delle poste di bilancio, definite dai principi contabili secondo la
“vera natura” dell’evento appostato, ma anche sul consequenziale versante tributario, particolarmente rilevante soprattutto riguardo
all’imposizione su redditi.
Dunque, la fattispecie in esame si presenta con cartetteristiche del tutto

sunzione di vendita, atteso che non è contestato dal fisco (mancando
qualsivoglia autosufficiente rilievo del genere in ricorso) ed è accertato
del giudice di merito (mancando qualsivoglia impugnazione specifica sul
punto), che la merce, residuata all’esito della cessione d’azienda e in
prospettiva di chiusura dell’attività, abbia effettivamente ricevuto il suo
recapito finale e gratuito presso gli enti benefici e religiosi indicati in fattura, così realizzandosi operazioni per legge esenti.
4. Inoltre, sul versante specifico dell’imposizione armonizzata sul valore
aggiunto, si deve rammentare come gli adempimenti formali, prescritti
dalla legge fiscale nazionale, possono essere dettati unicamente “per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste … e
per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso”, laddove tali misure non possono andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi senza intaccare sul piano fiscale sostanziale la posizione della parte contribuente, una volta che l’amministrazione finanziaria disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali dell’esenzione siano stati soddisfatti.
5. Infine, si osserva che le presunzioni di cessione fondate sulla normativa specificamente dettata per VIVA operano ai fini dell’imposizione reddituale nei limiti dell’ordinaria presunzione semplice e in presenza di riscontri adeguati alla disciplina delle imposte dirette (Cass. n.13667 del
2001, n.17210 e n.16483 del 2006), laddove nella specie la contribuente ha allegato e provato il fatto dell’intervenuta cessione gratuita attraverso documentazione, l’apprezzamento della cui idoneità è rimesso alla
libera valutazione del giudice di merito (v. Cass. n. 15087 del 2000) non
censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

201007058_4_def
4

diversa da quella tipica dell’ammanco di magazzino cui è correlata pre-

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio
di legittimità liquidate in C 3100,00 per compensi oltre a C 200,00 per
borsuali e agli oneri accessori.

Così deciso dah’orna, 7 marzo 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA