Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10991 del 26/04/2021

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, (ud. 08/03/2021, dep. 26/04/2021), n.10991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

D.B., rappr. e dif. dall’avv. Lia Minacapilli

lia.minacapilli.avvocatienna.legalmail.it, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Catania 12.10.2018, n. 2130, in

R.G. 257/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

FERRO Massimo alla camera di consiglio del 8.3.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.B. impugna la sentenza App. Catania 12.10.2018, n. 2130, in R.G. 257/2017 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Catania 4.1.2017 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), poichè il timore rappresentato – riferito alle minacce del padre per mancata conversione all’Islam del richiedente – restava in una sfera privata e comunque vi era assenza di conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c) cit., non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza (Sud del Mali), secondo le fonti Amnesty International, UNHCR ed EASO citate; b) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando altre situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, nè essendo stati provati – anche considerando la distanza temporale dalla restrizione subita, oggetto di mera allegazione – traumi conseguenti alla detenzione in Libia; c) insussistente la violazione di un generico obbligo di asilo costituzionale, assorbito dalle tre misure dell’ordinamento italiano ed infondata la generica doglianza sulla mancata audizione personale, non meglio specificata quanto alle circostanze da chiarire;

3. il ricorrente propone due motivi di ricorso, cui si oppone il Ministero con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità della sentenza ove ha escluso – anche violando i doveri di cooperazione istruttoria – che il Mali sia interessato da un contesto socio-politico determinativo, per i suoi livelli di violenza, di un danno grave connesso al rientro, in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); con il secondo mezzo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, ancora ripetendo una pretesa lacuna istruttoria della corte, che non avrebbe indagato sull’attuale situazione del Paese, considerandone la instabilità e dunque la messa rischio del godimento dei diritti fondamentali;

2. il primo motivo è inammissibile, quanto alla situazione del Mali ed al rispetto, in realtà già documentale, del dovere di cooperazione istruttoria esercitato dal giudice di merito, il quale – sulla scorta di fonti specifiche, non oggetto di alcuna contestazione nè ricostruzione alternativa – ha dato atto che nella zona di provenienza del richiedente non sussisteva alcun conflitto armato, nella considerazione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); per gli effetti di protezione invocati, la censura, sul punto, oltre che del tutto aspecifica, non coglie la precisa ratio decidendi adottata dalla corte, poichè non investe criticamente la distinzione per aree operata dal giudice di merito, così trascurando – dunque in termini di pertinenza – le doglianze; tanto più che il ricorrente, come detto, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22769/2020);

3. peraltro il conflitto armato interno, va ripetuto, rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019, 5675/2021);

4. il secondo motivo è totalmente generico, evitando di confrontarsi con la chiara affermazione in sentenza circa il difetto di allegati elementi di vulnerabilità e limitandosi a censurare la consequenzialità del pregiudizio all’esercizio dei diritti fondamentali al rientro dalla sola circostanza della reimmissione coattiva in un contesto d’insicurezza; la esclusa sussistenza, come visto, del conflitto generalizzato e la mancata deduzione di circostanze personali, che la corte ha statuito non essere state nemmeno allegate, inducono ad un’analoga ragione di inammissibilità della censura, eccentrica rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese del procedimento, secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021

 

 

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