Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10991 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 19/05/2011), n.10991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ABENAVOLI IVANA giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente-

e contro

L.G., MILANO ASSIC. SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 17718/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 12^,

emessa 17/04/2005, depositata il 02/08/2005; R.G.N. 50120/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

F.F. impugnò, dinanzi al tribunale di Roma, la sentenza con la quale il giudice di pace capitolino ne aveva dichiarato la corresponsabilità, in concorso con L.G., ex art. 2054 c.c., comma 2, del sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS) tra la sua autovettura, adibita a servizio taxi, e quella condotta da L.G., venute a collisione in conseguenza di una svolta a sinistra compiuta da quest’ultimo mentre il taxi sopraggiungeva nel medesimo senso di marcia dalla parallela corsia di sinistra riservata ai mezzi pubblici.

Il giudice dell’appello accolse in parte il gravame, osservando, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimità:

1) che, in punto di responsabilità del sinistro, questa non poteva che essere attribuita in misura paritaria ad entrambi i conducenti, non già in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, bensì alla concorrente (e in pari misura rilevante) condotta colposa dei medesimi, come chiaramente emerso dal contenuto del rapporto degli agenti di PG e dalle deposizioni dei testi;

2) che, in particolare, al L. andava ascritta l’inosservanza dell’obbligo di precedenza prescritto dall’apposita segnaletica, mentre il F. si era reso a sua volta responsabile per aver impegnato l’area del sinistro a velocità inadeguata alle condizioni di tempo (l’ora notturna) e di luogo (attraversamento di un incrocio con semaforo a luce lampeggiante in centro abitato), velocità comprovata dalla lunghezza delle tracce di frenata, dall’uso della 4^ marcia (trovata inserita dai verbalizzanti) e dai gravi danni subiti dai veicoli; nonchè per aver proceduto, invece che sulla destra, sulla sinistra della corsia preferenziale da lui percorsa.

La sentenza è stata impugnata da F.F. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi (sia pur erroneamente rubricati come 3, per doppia indicazione dei motivi secondo e terzo entrambi come 2^). Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto al suo secondo motivo, che va pertanto esaminato in via preliminare.

Con esso si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 24 e 111 Cost.; artt. 101, 167, 183, 184, 187, 269, 270, 276, 311, 320, 323, 339, 345 c.p.c.); omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata merita, difatti, censura nella parte in cui ha erroneamente ritenuto ammissibile la produzione, in secondo grado, da parte del L., della missiva L. n. 990 del 1969, ex art. 22 richiesta dalla norma in parola come requisito di procedibilità dell’azione, ammissibilità viceversa esclusa alla luce della più recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte.

All’accoglimento del motivo in esame consegue l’assorbimento del terzo, che lamenta, sotto altro profilo, il medesimo vizio in procedendo della sentenza impugnata. Non può invece trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, volto a contestare (sia pur con dovizia di particolari e di argomentazione) il dictum della corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto predicabile, nella specie, una responsabilità concorrente e paritaria dei due conducenti nella produzione del sinistro. Trattasi, invero, di accertamento di fatto che, immune da vizi logico – giuridici e sufficientemente motivato, si sottrae del tutto a qualsivoglia ulteriore analisi di questa corte di legittimità.

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio del capo 3) dell’impugnata sentenza, così come specificato in dispositivo. La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere interamente compensate – segue anch’essa come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso e, decidendo nel merito, cassa senza rinvio il capo 3) della sentenza impugnata, avente ad oggetto la condanna del F. al pagamento della somma di Euro 1500,00, per improponibilità della domanda. Dichiara compensate integralmente tra tutte le parti costituite le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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