Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10991 del 09/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/06/2020), n.10991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28574/2014 proposto da:

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115, presso

lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE(ROSCI),

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA TESTI;

– controricorrente principale –

e contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE DONNO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

PROVINCIA DI LECCE;

– controricorrente principale – controricorrente al ricorso

incidentale –

e contro

COMUNE DI LECCE, AZIENDA SERVIZI ENERGIA MABIENTE ASEA S.R.L., LUPIAE

SERVIZI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2016/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/09/2014, R.G.N. 4175/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 1 settembre 2014 la Corte d’appello di Lecce rigetta sia l’appello principale del Ministero del Lavoro sia l’appello incidentale di M.L. avverso la sentenza n. 1945/2011 del locale Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione del suddetto Ministero di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo secondo cui essendo stata la domanda prospettata sia come richiesta di assunzione sia come domanda di risarcimento dei danni, la giurisdizione del giudice ordinario sulla richiesta principale si estende automaticamente anche alla domanda risarcitoria;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è infondata l’eccezione di prescrizione perchè, anche volendosi ritenere quinquennale il relativo termine, il primo giudice ha accolto la sola domanda di risarcimento dei danni e tali danni sono permanenti;

b) va respinto anche l’appello incidentale con cui si chiede l’accoglimento della domanda pure nei confronti della resistente Lupiae Servizi s.p.a., in quanto tale società è priva di legittimazione passiva;

c) peraltro la domanda giudiziale diretta ad ottenere l’assunzione al lavoro non può essere accolta perchè “ormai i posti di LSU risultano essere stati coperti”;

che avverso tale sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, propone ricorso affidato a tre motivi;

che resiste, con controricorso, M.L., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo;

che anche la Provincia di Lecce propone controricorso per resistere al ricorso principale del Ministero suindicato.

Diritto

CONSIDERATO

che in via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione – posta dal primo motivo del ricorso principale – in virtù del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

che il ricorso principale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è – articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il lamentato danno da ritardo deriverebbe dal comportamento inerte della P.A. che si risolverebbe in una violazione della legge che “regola il procedimento ordinato all’esercizio del potere e, perciò, nella lesione di un interesse legittimo pretensivo e non di un diritto soggettivo”, nè avrebbe rilievo l’affermazione della Corte d’appello sulla proposizione della domanda risarcitoria subordinatamente a quella di assunzione visto che la M. non ha mai chiesto di essere assunta dal Ministero;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 2-bis, ribadendosi l’eccezione di prescrizione sul rilievo che la protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti per il quale la prescrizione decorre dal compimento del fatto;

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentandosi che la Corte d’appello non abbia “speso neppure una riga di motivazione” sul motivo di gravame della P.A. nel quale si sosteneva che i pretesi ritardi dell’Amministrazione non erano dipesi da incuria (colpa) dell’Ufficio ma dalla “tempistica delle rinunce degli altri lavoratori LSU” inseriti nella graduatoria in oggetto;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale M.L. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo che la Corte d’appello non ha esaminato il proprio appello incidentale nel quale si chiedeva l’accoglimento della domanda proposta nei confronti della Provincia di Lecce, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di collocamento obbligatorio, successivamente all’epoca del denunciato mancato aggiornamento delle graduatorie, come confermato anche dal Comune di Lecce;

che l’esame delle censure porta al rigetto sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, per le ragioni di seguito esposte;

che il primo motivo del ricorso principale non è fondato, in quando, in base a consolidati e condivisi orientamenti delle Sezioni Unite di questa Corte:

a) le assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35) sono comprese tra le assunzioni le cui controversie sono devolute al giudice ordinario dal cit. D.Lgs. n. 165, art. 63, trattandosi di giudizi nei quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo all’assunzione (vedi, per tutte: Cass. SU 3 novembre 2009, n. 23202; Cass. SU 29 novembre 2006, n. 25276);

b) d’altra parte, nella stessa logica, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perchè in essa si fa valere il diritto all’assunzione, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale e dall’esercizio di poteri discrezionali della P. A. (vedi, fra le tante: Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26272; Cass. SU 29 dicembre 2016, n. 27460);

c) di conseguenza, con riguardo ai lavori socialmente utili e fattispecie assimilate (LSU/LPU etc.), per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni dei lavoratori, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la P.A. svolge in questi ambiti un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, attività queste ultime svolte dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi (Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4229; Cass. SU 31 gennaio 2008, n. 2277; Cass. Sez. Lav., 20 settembre 2016, n. 18423; Cass. SU 22 settembre 2003, n. 14070; Cass. 16 giugno 2000, n. 445; Cass. 3 luglio 2008, n. 20591; Cass. SU 2 luglio 2007, n. 14952, nonchè di recente Cass. Sez. Lav. 15 ottobre 2018, n. 25723);

che, come afferma la Corte d’appello, nella specie la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale si estende automaticamente anche alla domanda risarcitoria, visto che entrambe hanno la loro fonte nel diritto soggettivo della ricorrente all’assunzione, che è risultato violato dalla complessivamente inadeguata gestione della graduatoria della selezione in oggetto da parte della P.A., per la quale – come si riferisce nel ricorso – al momento in cui l’interessata avrebbe potuto ottenere la stabilizzazione del rapporto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Lecce si è trovata a non possedere il requisito di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma 1 (effettiva maturazione di dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999) per essere stata assunta il 28 settembre 1998 anzichè il 3 agosto 1998, come avrebbe dovuto se la sua posizione nella graduatoria fosse stata correttamente stabilita;

che, pertanto, in applicazione del criterio del petitum sostanziale – che è quello che governa il riparto di giurisdizione – si deve ritenere che, nella specie, anche la domanda risarcitoria rientri nella giurisdizione del giudice ordinario perchè con essa non risulta essere stata dedotta la violazione di una norma che regola il procedimento ordinato all’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale della P.A. sulla base di un corrispondente interesse pretensivo, ma si è fatta valere pur sempre la lesione del diritto soggettivo all’assunzione, imputata al cattivo svolgimento da parte dell’Amministrazione di attività di natura non discrezionale riguardante la gestione della graduatoria de qua e in particolare alla inerzia materiale dell’Amministrazione, la quale di per sè non costituisce espressione di poteri autoritativi o scelte discrezionali, ma, nella specie, violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., ponendosi quale fattore causale di danno lesivo del suddetto diritto soggettivo (arg. ex Cass. SU 13 maggio 2019, n. 12640; Cass. 16 gennaio 2013, n. 996);

che, del resto, la suddetta pretesa risarcitoria va collegata all’indirizzo in base al quale – in linea generale, in riferimento alle più differenti situazioni e con diverse motivazioni – si è dato rilievo al contrasto con il principio di ragionevolezza di disfunzioni e/o sovraccarico e/o inefficienze e/o lungaggini di tipo burocratico che ostacolino la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive dei privati, senza che il destinatario possa porvi preventivo rimedio, da parte sia della Corte costituzionale (vedi: sentenze n. 209 e n. 483 del 1995; n. 327 del 1999; n. 35 del 2004), sia della Corte di Giustizia UE (sentenza 24 aprile 2008, procedimenti riuniti C-55/07 e C-56/07; sentenza 12 maggio 2011, C107/10; sentenza 16 novembre 2016, C-316/15), sia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia; sentenza 23 giugno 2016, Srumia c. Italia; sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia);

che il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per le seguenti ragioni:

a) in primo luogo, per costante orientamento di questa Corte, assurto al rango di “diritto vivente” nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni – che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla Contrattazione collettiva di settore nonchè dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni) – non può trovare applicazione la L. n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, che è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (fra le tante: Cass. 28 luglio 2003, n. 11589; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761; Cass. 22 agosto 2013, n. 19425; Cass. 6 agosto 2018, n. 20555);

b) la deduzione del vizio di violazione di legge, che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione), risulta inammissibile nell’ipotesi in cui la suddetta denuncia riguarda norme ictu oculi inapplicabili alla fattispecie considerata (di recente: Cass. 13 agosto 2019, n. 21377), quale è, nel presente giudizio, la L. n. 241 del 1990, art. 2-bis;

c) infatti, il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, ma l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, l’interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923);

d) anche il profilo di censura riferito alla violazione dell’art. 2947 c.c., è inammissibile in quanto con esso si contesta genericamente la statuizione con la quale la Corte d’appello ha affermato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione – perchè il primo giudice ha accolto la sola domanda di risarcimento dei danni, da configurare come permanenti ma non si deducono e nè si allegano elementi idonei a consentire a questa Corte di valutare, sulla sola base del ricorso, se la suddetta statuizione possa considerarsi corretta alla luce delle condizioni e dei presupposti di decorrenza della prescrizione stessa nella specie, dell’avvenuta interruzione del suo decorso (come si sostiene la M. nel controricorso) e delle altre circostanze in concreto rilevanti;

e) peraltro, la censura è anche proposta sulla non condivisibile premessa ricavabile dall’impropria invocazione della L. n. 241 del 1990, art. 2-bis – secondo cui la M. avrebbe chiesto il risarcimento del danno per il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornamento della graduatoria de qua, mentre come si è detto alla base della richiesta risarcitoria vi è la lesione del diritto all’assunzione;

f) in ogni caso, la statuizione sulla prescrizione del credito di cui si tratta, si basa su un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze probatorie (tra le tante: Cass. 7 ottobre 2014, n. 21083);

g) nella specie tali evenienze non sono state evocate e, inoltre, nella formulazione del secondo motivo non risulta essere stato osservato – con riguardo agli atti processuali riguardanti la prescrizione del credito azionato – il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

che anche il terzo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile per plurime ragioni, tra le quali risultano assorbenti le seguenti:

a) la prospettazione delle censure senza il dovuto rispetto – con riguardo alla sentenza definitiva di primo grado e all’atto di appello – del suindicato principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione;

b) l’incerta qualificazione del vizio denunciato, tra omessa motivazione e/o omessa pronuncia, senza che tale dubbio venga risolto in modo chiaro e univoco nelle argomentazioni del motivo, essendo noto che l’omessa pronuncia va denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., mentre l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia va rilevato ex art. 360 c.p.c., n. 5 e nei limiti ivi previsti e che la differenza tra le due ipotesi si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello, di cui si dimostri l’avvenuta proposizione in applicazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia, ma nel limitato ambito di cui al nuovo testo del richiamato dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539);

c) con riguardo alla omessa pronuncia, la mancata considerazione da parte dell’attuale ricorrente del costante indirizzo di questa Corte secondo cui il suddetto vizio è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, mentre va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni (vedi per tutte: Cass. 11 gennaio 2006, n. 264);

d) con riguardo all’omessa motivazione il mancato rispetto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, di cui si è detto sopra (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207);

che il motivo di ricorso incidentale deve essere respinto per assenza di decisività;

che, come si è detto, con tale motivo M.L. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame del proprio appello incidentale nel quale si chiedeva l’accoglimento della domanda proposta nei confronti della Provincia di Lecce, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di collocamento obbligatorio, successivamente all’epoca del denunciato mancato aggiornamento delle graduatorie;

che la mancata estensione espressa dell’accoglimento della domanda alla Provincia è del tutto irrilevante perchè, nel caso che ci occupa, vi è stato solo un trasferimento ex lege delle attribuzioni in materia di collocamento obbligatorio;

che, in particolare, vi è stato soltanto un mutamento di competenza nella suddetta materia (in favore della Provincia), avvenuto per effetto del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (artt. 4 e 6, con decorrenza dall’entrata in vigore delle leggi regionali previste dall’art. 4 stesso), D.Lgs., poi abrogato (con decorrenza 24 settembre 2015) dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 34, che ha disposto “il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi della L. 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 3” e che all’art. 26 ha riordinato la disciplina dei lavori socialmente utili e simili (da ultimo, sull’art. 26 è poi intervenuto del D.L. 1 ottobre 2015, n. 154, art. 1-bis, convertito dalla L. 29 novembre 2015, n. 189);

che, quindi, alla Provincia di Lecce sono state trasferite le competenze in materia di collocamento obbligatorio successivamente all’epoca del denunciato mancato aggiornamento delle graduatorie di cui si discute nel presente giudizio;

che, infatti, la vicenda controversa ha avuto inizio nel 1998 quando le Province non erano ancora operative in materia e quindi con riguardo al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), nel quale la competenza era del Ministero del Lavoro, sicchè la domanda anche giudiziale è stata proposta al Ministero del Lavoro che era il soggetto cui era affidata la funzione in contestazione, nell’anzidetto quadro normativo (vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001, 10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988);

che, per tale ragione, la M. ha correttamente chiamato in giudizio il Ministero del Lavoro – peraltro insieme con la Provincia e il Comune di Lecce e altrettanto correttamente non ha chiesto di essere assunta dal Ministero, visto che ella ha fatto valere il proprio diritto ad essere assunta dal Comune di Lecce e certamente non poteva vantare un simile diritto nei confronti del Ministero (diversamente da quanto sembra ritenere il Ministero ricorrente, a p. 9 del presente ricorso);

che solo con il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, alla Provincia è stata affidata la funzione di curare gli elenchi del collocamento obbligatorio con ciò che ne consegue, funzione che è divenuta operativa solo dopo l’emanazione della prevista normativa regionale (Cass. 23 aprile 2008, n. 10538; Cass. 30 ottobre 2012, n. 18637);

che, il suddetto mutamento di competenze è configurabile come una semplice “successione nel munus: fenomeno di natura pubblicistica, concretizzato nel passaggio di attribuzioni fra Amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza una vera soluzione di continuità e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell’evento interruttivo” (vedi, per tutte: Cons. Stato Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3369);

che ne consegue che gli effetti dell’accoglimento della domanda giudiziale della M. nella specie si producono automaticamente nei confronti della Provincia (o dell’Ente competente al momento della relativa esecuzione), visto che il giudizio è stato instaurato nei confronti dell’ente che, all’epoca dei fatti, era competente (Ministero) e, peraltro, la Provincia di Lecce ha preso parte all’intero procedimento (ivi compreso il presente giudizio di cassazione);

che, per quel che qui interessa, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, va in sintesi precisato che:

a) ai fini del presente giudizio quel che conta è che la domanda giudiziale diretta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’assunzione per effetto del corretto inserimento nella graduatoria di cui al bando per LSU in oggetto risulta essere stata proposta nei confronti dell’Ente (Ministero del Lavoro) all’epoca competente in materia;

b) pertanto, si deve affermare che, per il periodo successivo all’operatività del suddetto processo di trasferimento di competenze, la destinataria della domanda vada considerata la Provincia di Lecce, almeno fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2015;

c) peraltro, il suddetto “trasferimento” degli effetti dell’accoglimento della domanda dell’attuale ricorrente alla Provincia è automatico, perchè si è verificato un “mero passaggio di attribuzioni fra Amministrazioni pubbliche”, oltretutto in una vicenda iniziata in epoca remota quando ancora le Province non erano operative in materia;

d) lo stesso automatismo potrebbe applicarsi in ipotesi di ulteriori modifiche di competenze in materia;

che, in sintesi, vanno respinti sia il ricorso principale sia quello incidentale;

che la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione tra le parti costituite;

che si dà atto della sussistenza – nei confronti della ricorrente incidentale – dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto;

che, invece, nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio di cassazione. Nulla per il resto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

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