Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10991 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7996/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO MIRMINA;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2871/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di annullamento dei quattro estratti ruolo e delle relative cartelle impugnate da G.A. resa dal giudice di primo grado, rigettando l’appello dell’ufficio con il quale si era prospettata la violazione dell’art. 100 c.p.c. e la carenza di interesse ad agire rispetto agli estratti ruolo;

Rilevato che nessuna difesa ha depositato la parte contribuente mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata di intervenire all’udienza di discussione;

Rilevato che il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 100 c.p.c., è inammissibile, muovendo da un postulato di fatto – impugnazione da parte della contribuente dei soli ruoli emessi a carico della parte contribuente e conseguente deficit di interesse ad agire della stessa – radicalmente smentito dalla sentenza impugnata, nella quale si dà atto che l’oggetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla G. aveva riguardato sia i ruoli che le cartelle, in relazione alla dedotta inesistenza delle relative notificazioni di tali ultimi atti, con ciò perfettamente allineandosi ai principi di recente espressi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U., 19507/2015, secondo il quale non può essere negata al contribuente la facoltà di far valere, appena avutane conoscenza, la invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’impugnazione del ruolo risultante dall’estratto di ruolo);

Considerato che, pertanto, la censura non può passare al vaglio di questo Collegio,non aggredendo correttamente la ratio decidendi della sentenza, fondata sulla riconosciuta invalidità delle notifiche delle cartelle;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 140 c.p.c., lamentandosi che la CTR aveva ritenuto erroneamente la invalidità delle notifiche delle cartelle è inammissibile, riguardando una questione quella della validità delle notifiche delle cartelle – non impugnata dalla Riscossione Sicilia spa in sede di appello e, dunque, ormai divenuta irrevocabile;

Considerato che il terzo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 91 c.p.c., è assorbito per effetto dell’infondatezza del primo motivo;

Considerato che il ricorso va rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese del giudizio, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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