Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10990 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. III, 19/05/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 19/05/2011), n.10990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell’avvocato WINKLER
PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFI GUSTAVO giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 797/2005 del TRIBUNALE di RAVENNA, emessa il
14/03/2005, depositata il 22/08/2005 R.G.N. 3979/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO LORENTI (per delega dell’Avv. GUSTAVO
RAFFI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.
Fatto
IN FATTO e IN DIRITTO
Il giudice di pace di Ravenna condannò S.G. al pagamento della somma di L. 3 milioni in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una lesione dell’integrità fisica del proprio cane (sterilità derivata un intervento chirurgico diretto a provocare un aborto all’esito di un accoppiamento non voluto con il cane di proprietà della convenuta) proposta da A. C..
Il tribunale di Ravenna, investita del gravame proposto da S. G., lo accolse, rigettando la domanda del C..
La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte dalla S. la quale, fondatamente, lamenta che il giudice territoriale abbia omesso del tutto di pronunciare sulla domanda di restituzione della somma di denaro da lei versata al C. in esecuzione della sentenza di primo grado.
A tale pronuncia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedere direttamente questa corte di legittimità.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere interamente compensate – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’intimato C.A. alla restituzione delle somme ricevute in primo grado.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011