Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10990 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 10990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 945/2015 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA S.L., G. E A. SS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SINESIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO BRESCIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2974/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISACCATA di BRESCIA, depositata il

03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società agricola S.L., G. e A. ss ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato ritenuto tardivo il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo ad imposte ipotecaria e di registro per l’anno 2008;

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso e che la parte ricorrente ha depositato memoria;

Ritenuto che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c., sul presupposto che la CTR avrebbe dovuto dare prevalenza, fra la data risultante dal plico contenente l’avviso di liquidazione (8 giugno 2011) e quella apposta sull’avviso di ricevimento consegnato al notificante (6 giugno 2011), alla prima data e, pertanto, giungere a ritenere tempestivo il ricorso proposto in primo grado;

Considerato che con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, evidenziando che la CTR avrebbe dovuto ritenere applicabile l’istituto della rimessione in termini, non risultando colpevole l’errore nel quale la medesima era incorsa, avendo ricevuto un piego postale nel quale era stata apposta la data dell’8 giugno 2011, in esito alla quale era stato ingenerato il convincimento che l’atto fosse stato ricevuto con due giorni di ritardo;

Considerato che con il terzo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, non avendo la CTR considerato la situazione di incertezza originata dalla diversità di date apposte sul piego consegnato al notificato e sull’avviso di ricevimento;

Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, ove si consideri che l’indirizzo giurisprudenziale evocato dalla parte ricorrente per sostenere la rilevanza, in caso di discordanza fra la data dell’atto ricevuto dal notificato e quella risultante nell’atto consegnato al notificante (per cui v., da ultimo, Cass. n. 994/2016) riguarda la ben diversa ipotesi di discordanza fra le due relate di notifica consegnate l’una al notificante e l’altra al notificato, costituenti entrambi atti pubblici e che lo stesso non è estensibile alle ipotesi di notifica a mezzo posta disciplinata dalla L. n. 898 del 1982, art. 14 (che rinvia al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60);

Considerato che proprio la disposizione da ultimo menzionata – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) – chiarisce che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, non prevedendo alcuna compilazione di altri atti da parte dell’ufficiale postale, di guisa che non può evidenziarsi alcuna eadem ratio tra l’ipotesi della compilazione di due atti pubblici aventi contenuto divergente e quella qui in esame nella quale, per converso, la costante giurisprudenza di questa Corte riconosce unicamente all’avviso di ricevimento l’efficacia di documento fidefacente idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (cfr. Cass. n. 4891/2015);

Considerato che, peraltro, la CTR ha evidenziato, con accertamento di fatto non contestato in questa sede dalla parte contribuente, l’inattendibilità del timbro risultante dal piego consegnato alla parte contribuente, esso indicando un ufficio postale che non aveva avuto alcun ruolo nella notificazione dell’atto, in tal modo escludendo ogni valore al suo contenuto;

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, pur dovendosi ritenere ammissibile l’istituto della rimessione in termini in ambito tributario (cfr. Cass. n. 8715/2014), è infondato, lo stesso risolvendosi in un tentativo di rivisitazione dell’attività del giudice di appello in ordine alla ricorrenza dell’ipotesi di incolpevole ritardo nella notifica del ricorso che la CTR ha escluso sulla base di una valutazione correlata alla conoscenza della data effettiva di consegna dell’atto da parte del destinatario della notificazione a mezzo posta che non avrebbe consentito di ritenere incolpevole il ritardo nella proposizione del ricorso innanzi alla CTP;

Considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

Considerato, infatti, che la CTR ha esaminato compiutamente il fatto controverso, rappresentato dall’asserita incertezza derivata dalla data presente nel piego raccomandato, giungendo ad escludere la ricorrenza di un’ipotesi di rimessione in termini e per di più specificamente sottolineando l’irrilevanza di un timbro, apposto sul piego consegnato alla parte contribuente, che non si riferiva all’ufficio postale interessato dal procedimento di notificazione;

Considerato che, sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente anche in memoria, il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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