Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1099 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1099 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 127-2017 proposto da:
FASOLINO ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE BENEVENTO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GAETANO BRUNO;
– ricorrente contro
COMUNE DI AGROPOLI;
– intimato avverso la sentenza n. 10582/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

R.G. 127/17
Fatto e diritto
Con ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, nei cui confronti il
comune di Agropoli non ha spiegato difese scritte, la ricorrente impugnava
la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno n. 10582/16 di
riforma della sentenza della CTP di Salerno n. 3339/15, relativa all’ avviso
d’accertamento ICI per l’anno 2011 n. 30124/2014, riferito al mancato

principale, da parte della ricorrente.
Con un primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in
particolare, degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non
avrebbero tenuto conto nella decisione sottoposta alla loro attenzione, di un
precedente giudicato tra le stesse parti, e per gli stessi fatti, anche se
riferiti a diversa annualità, che doveva fare stato in virtù dei principi di cui
alle norme indicate in rubrica.
Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, la
questione della sussistenza di un giudicato era stata espressamente
sollevata dalla ricorrente, ma pur dandone atto nella parte narrativa della
sentenza, i giudici d’appello non ne avevano tenuto conto ai fini della
decisione.
Con un terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. n. 93/08, convertito in legge, ex art. 1
comma 1 della legge n. 126 del 2008, dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. n.
504/92, dell’art. 144 c.c., dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello non avrebbero rispettato la
normativa di cui alla rubrica, attraverso la quale il legislatore ha introdotto
la esenzione ICI sull’abitazione principale, prevedendo così una norma di
esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, al ricorrere delle condizioni tutte presenti nella fattispecie
(v. pp. 7 e 8 del ricorso).
Con un quarto motivo la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in
particolare, dell’art. 13 del D.L. n. 201/11, convertito in legge dall’art. 1
comma 1 della legge n. 214/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3
c.p.c., in quanto solo con tale normativa le agevolazioni per l’abitazione

Ric. 2017 n. 00127 sez. MT – ud. 20-12-2017
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riconoscimento dell’agevolazione per l’immobile adibito ad abitazione

principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si
applicano per un solo immobile, mentre, i giudici d’appello avrebbero
erroneamente esteso tale normativa anche per l’anno in contestazione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, il giudicato esterno per
altra annualità, rispetto a quella oggetto di controversia, non fa stato,

accertamenti di fatto, in astratto, potenzialmente mutevoli (Cass. n.
6953/15, 26652/16, nn. 1018, 1390, 11474 del 2017).
Nella specie, il giudicato dedotto non ha efficacia nell’annualità in
contestazione, poiché il presente giudizio si basa anche sul diverso fatto
(non risultante nella sentenza passata in giudicato che è stata riportata in
ricorso), documentato dal comune e accertato dalla CTR che la ricorrente
risiedeva da sola nell’immobile, mentre, il marito risiedeva in altro
appartamento in Roccapiemonte, ivi godendo dei benefici in oggetto, così
che solo quest’ultimo appartamento doveva essere considerato luogo di
effettiva dimora della contribuente e del coniuge.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura non rientra nel
perimetro normativo di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (Cass. sez.
un. n. 8053/14), in quanto, non sussiste l’omesso esame, ma semmai la
censura doveva essere inquadrata nella violazione di legge.
Anche il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame
congiunto, perché connessi, sono infondati.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte

“In tema

d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della
detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo
prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504
del 1992 (come modificato dall’art.1, comma 173, lett. b), della I. n. 296
del 2006, con decorrenza dall’i gennaio 2007), occorre che il contribuente
provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma
anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove
tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo e, invece, difetti per i
familiari (Cass. ord. n. 15444/17, n. 14389/10).
Nel caso di specie, i giudici d’appello, con accertamento di fatto non
contestato neppure nella presente sede di legittimità, hanno evidenziato
come l’ente impositore avesse documentatoéà20il, beneficio richiesto era

Ric. 2017 n. 00127 sez. MT – ud. 20-12-2017
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ogniqualvolta la tassazione ha come presupposti impositivi, degli

già goduto dal marito della ricorrente, presso la cui abitazione la stessa
dimorava.
La mancata costituzione dell’ente impositore, esonera il Collegio dal
provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 20.12. 017.

P.Q.M.

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