Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1099 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 15/07/2016, dep.18/01/2017),  n. 1099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia

Vecchia n. 691, presso se medesimo e l’avv. Marco Fabio Leppo,

rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avv. Marco

Fabio Leppo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 451/38/11, depositata il 21 novembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

luglio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Marco Fabio Leppo per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Pasquale Pucciariello per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, avvocato, è stato negato il suo diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Il giudice d’appello, escluso preliminarmente il dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, ha ritenuto che dalla documentazione in atti emergono dati indicativi dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, quali la corresponsione di “compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale per tutti gli anni d’imposta”, nonchè “l’impiego di collaboratori”.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso per tardività, essendo stato spedito per la notifica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 in data 26 giugno 2012 (risultante dal relativo timbro), laddove, essendo stato il ricorso notificato in data 16 maggio, l’ultimo giorno utile era il 25 giugno, non festivo.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 277 c.p.p., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 35, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice rigettato l’eccezione di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso in base a circostanze non dedotte dall’Ufficio resistente.

Il motivo è infondato, in virtù del consolidato principio secondo il quale, nei giudizi tributari di rimborso, il contribuente che impugni il silenzio rifiuto di un’istanza di rimborso riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, che da un lato non vincolano il giudice nell’accertamento dei presupposti per la spettanza del rimborso e, dall’altro, non sono soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (da ult., Cass. n. 15026 del 2014).

3. Col secondo motivo, è denunciata l’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, in riferimento al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, come recentemente precisata da Cass., Sez. U., n. 9451 del 2016, l’autonoma organizzazione costituente il presupposto per l’applicazione dell’IRAP ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi l’impiego di un dipendente con mansioni meramente esecutive.

Il contribuente, in relazione alla corresponsione di compensi a terzi e all’impiego di collaboratori (elementi ritenuti dal giudice decisivi ai fini dell’assoggettamento all’IRAP), aveva dedotto – allegando la relativa documentazione -, come risulta dal contenuto degli atti processuali riprodotti nel ricorso, che si trattava delle prestazioni di due commercialisti (ai quali era stata affidata la tenuta della contabilità e la cura degli adempimenti fiscali), di un avvocato (in relazione a due ricorsi per cassazione) e del figlio (per saltuari incarichi di procuratore).

Orbene, la motivazione della sentenza si rivela in effetti insufficiente, non avendo il giudice a quo adeguatamente dato conto delle indicate risultanze probatorie, potenzialmente idonee, sia sotto il profilo della natura delle prestazioni e della loro riferibilità all’attività professionale (sulla irrilevanza dei compensi corrisposti a commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità cfr. Cass. n. 21331 del 2016), sia quanto alla dedotta occasionalità delle altre prestazioni, a condurre a diversa conclusione.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo e rigettato il primo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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