Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10989 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10989 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 475-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore,
PORTOGHESI

elettivamente domiciliato
12,

presso l’AVVOCATURA

in ROMA VIA DEI
GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COVEL SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI
SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCA FEGATELLI, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 27/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 89/2013 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA

udito per il ricorrente l’Avvocato CAROFOLI che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FEGATELLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

LA TORRE;

Svolgimento del processo
Con atto del 19 dicembre 2014 l’Agenzia delle entrate
ricorre in base a due motivi per la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, n. 89/1/2013 dep. 12.11.2013, in relazione ad
avvisi di accertamenti per Ires/Irap per gli anni dal
di finanza, che aveva accertato il mancato assolvimento
degli oneri corrispondenti alla deducibilità dei costi
per operazioni economiche con Paesi rientranti nella
c.d. black list (Hong Kong), con conseguente recupero a
tassazione e irrogazione sanzioni.
La decisione impugnata proviene da ordinanza della
Cassazione (n. 11762/2012), che in riforma della
sentenza della CTR del Veneto n. 58/29/2009, dep. il 10
settembre 2009, ha ritenuto ammissibile l’appello
proposto dalla società.
Con la sentenza oggetto del presente ricorso è stato
accolto parzialmente l’appello proposto dalla società
Covel srl, ritenendo sanata dalla successiva
dichiarazione integrativa (presentata il 24.3.2006, in
data posteriore alla verifica fiscale, iniziata il 18
gennaio 2006), la mancata separata indicazione dei
costi, e dovute le sanzioni nella misura prevista
dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 471/97.
La società resiste con controricorso eccependo
l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
l Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del
ricorso per cassazione notificato – in base alla relata
di notifica ivi contenuta – il 23 dicembre 2014, e
quindi tempestivamente, avendo rilievo ai fini della
tempestività della notifica la data di spedizione (v.

RGN 475/2015 Agenzia delle entrate c/ Covel srl

2002 al 2004 emessi a seguito di verifica della Guardia

Cass. n. 239 del 2006), al difensore in appello, che è
del 23 dicembre 2014.
2. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate
deduce violazione di legge, per avere la CTR ritenuto
sanabile la mancata separata indicazione dei costi (per
operazioni commerciali con Hong Kong, Paese a fiscalità
privilegiata iscritto nella c.d.

black list),

con

all’accesso della Guardia di finanza.
3. Il motivo è fondato.
4. Questa Corte, in ordine al tema degli effetti della
mancata dichiarazione autonoma dei compensi corrisposti
a fornitori operanti in Paesi inseriti nella c.d.
list, è

black

ormai ferma nel ritenere che dopo la

contestazione della violazione,
possibilità

di

regolarizzazione

è preclusa ogni
(cfr.

Cass.

n.

5398/2012; 24929/2013; 20081/2014).
Invero, ove fosse possibile porre rimedio alla mancata
separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a
qualunque altra irregolarità), anche dopo la
contestazione della violazione, la correzione stessa si
risolverebbe (come rilevato da C. cost. 392/02), in un
inammissibile strumento di elusione delle sanzioni
predisposte dal legislatore per l’inosservanza della
correlativa prescrizione(cfr. Cass. n. 5398 del 2012;
conf. n. 5670 del 2014).
Ha dunque errato la CTR nel ritenere che “è sicuramente
possibile la presentazione della dichiarazione
integrativa .. anche in caso di intervenuti accessi,
ispezioni e verifiche”, aggiungendo che “le
dichiarazioni integrative debbono considerarsi valide o
quantomeno quella per il periodo 2004, in quanto
sicuramente tempestiva”. L’erroneità dell’assunto è

RGN 475/2015 Agenzia delle entrate c/ Cave! sri

dichiarazione integrativa presentata successivamente

evidente,

in quanto le dichiarazioni integrative sono

tutte successive all’inizio delle operazioni di
verifica

come affermato dalla stessa contro

ricorrente

e quindi tutte inidonee a sanare

l’irregolarità.
5. In ogni caso, come affermato da giurisprudenza qui
condivisa,

non

può

essere

sanato

attraverso

dell’obbligo di separata indicazione, non trattandosi
di ipotesi di emenda di errore nella compilazione della
dichiarazione dei redditi (ex art. 2, coma 8 bis
D.P.R. n. 322 del 1998) – come tale consentita – ma di
intervento modificativo della dichiarazione dei redditi
volto a costituire

ex novo

un diritto

prima

inesistente. Come, appunto, si verifica nel caso di
specie (v. Cass. n. 24929/2013 sulle ragioni che
impediscono in

parte

qua la presentazione di

dichiarazioni integrative ai sensi del D.P.R. n. 322
del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis e Cass. n. 15798 del
2015).
6. Col secondo motivo si deduce violazione di legge con
riferimento alle sanzioni applicate per l’omessa
separata indicazione dei costi e identificate solo
nella somma corrispondente al

10% dei costi non

dichiarati.
Anche questo motivo è fondato.
La violazione dell’obbligo di separata indicazione
nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli
altri componenti negativi inerenti ad operazioni
commerciali intercorse con fornitori aventi sede in
Stati a fiscalità privilegiata, espone il contribuente
alla sanzione amministrativa (ex art. 8, comma 3 bis,
del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 301-303 1.

RGN 475/2015 Agenzia delle entrate c/ Covel srl

dichiarazione integrativa il mancato adempimento

296/2006),

da cumulare,

per

le sole violazioni

anteriori all’entrata in vigore della legge n. 296 del
2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma
l (v. Cass. n. 4030 del 2015; n. 21955/2015).
Nel

caso

di

specie,

quindi,

alla

sanzione

amministrativa, ex art. 8, comma l del d.lgs. 471/97,
corrispondente al 10% dei costi non dichiarati va

sanzione di cui al medesimo art. 8 comma 3 bis.
7. Pertanto,in accoglimento del ricorso, la sentenza va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex
art. 384, comma 2 c.p.c.), dichiarando dovute le
sanzioni, ai sensi dell’art. 8, commi l e 3 bis del
d.lgs. 471/97.
8. Le spese vanno interamente compensate, stante il
formarsi della giurisprudenza posta a base della
decisione in periodo successivo alla proposizione del
ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, dichiara dovute le
sanzioni di cui all’art. 8, comma 1 e 3 bis del d.lgs.
471/97. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
gennaio 2016

aggiunta la sanzione, già applicata, va cumulata la

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