Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10989 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio

dell’avv. D’AMARIO Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

S.Q.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 82/^2/2006 depositata il 19/1/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. SEPE Ennio Attilio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.Q. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 11/3/2004 che aveva accolto il ricorso de contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 433 ICI 1996, relativamente a terreno avente destinazione in PRG a “zona adibita a servizi pubblici”. La CTR, in rito, riteneva ammissibile il ricorso proposto alla CIP in quanto sottoscritto dalla ricorrente; nel merito riteneva l’area non più utilizzabile a scopo edificatorio, e quindi non soggetta ad IC1, essendo decorso il quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in tre motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimato. All’udienza del 28/4/2011 il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo e secondo motivo il ricorrente assume la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La CTR avrebbe erroneamente escluso il vizio di ultrapetizione della decisione della CTP. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del ricorso introduttivo del contribuente.

Con terzo motivo il ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, della L. n. 1187 del 1968, art. 2 della L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR ha escluso la imponibilità ICI ad aree destinate alla edificazione in ragione della decadenza del vincolo espropriativo.

Fondata è la censura in ordine alla violazione di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) “per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione …” . Anche alla luce di quanto puntualizzato, specificamente in materia di ICI, dalla norma interpretava di cui alla L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, la qualifica di area edificabile (implicante l’esclusione dal beneficio della tassazione su base catastale, previsto per i soli terreni agricoli, e la soggezione alla valutazione in base al valore di mercato) va ricollegata al semplice inserimento dell’arca nel piano regolatore generale, indipendentemente dall’esistenza di piani particolareggiati o attuativi (cfr. Cass. 25506/06 e 25505/06). La qualifica di area edificabile non può quindi ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico – edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. La destinazione edificatoria dell’area impressa dal PRG, inoltre, permane anche dopo la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per realizzare quelle pubbliche finalità (Cass. Sent. 19620 del 17 luglio 2008). I suddetti limiti incidono tuttavia sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (cfr. Cass. Cassazione civile sez. trib. 11 aprile 2008 n. 9509 Cass. 19750/04, 11371/03, 2971/03, 7676/02, 13988/01, 15886/00, 15255/00).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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