Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10988 del 27/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10988 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente ;

contro
S.A.T. (Società Siciliana di Automazione e Tranciatura) s.p.a.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via Orti della Farnesina n. 155, presso l’avv. Claudia Zhara Buda,
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Salvatore La Rosa, giusta
delega in atti;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.
t

Data pubblicazione: 27/05/2016

staccata di Catania, n. 200/31/10, depositata il 17 giugno 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio
2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Immacolata Zeno, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione
staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla S.A.T. Società
Siciliana di Automazione e Tranciatura s.p.a. a titolo di IRES ed IRAP del
2004 contenente, fra l’altro, il recupero di costi ritenuti indeducibili ai sensi
dell’art. 110, corrimi 10 e 11, del TUIR, in quanto relativi ad operazioni
poste in essere con paesi a fiscalità privilegiata e non separatamente indicati
in dichiarazione.
Il giudice d’appello ha ritenuto che: a) la contribuente era legittimata ad
integrare, anche dopo l’inizio della verifica fiscale, la dichiarazione dei
redditi secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n.
322 del 1998; b) la contribuente stessa ha assolto l’onere probatorio circa
l’espletamento di una concreta ed effettiva attività economica con soggetti
residenti in paese a fiscalità privilegiata, con conseguente diritto alla
deduzione dei costi; c) l’Agenzia delle entrate era tenuta ad osservare il
procedimento previsto dall’art. 110 cit., cioè a notificare al contribuente
apposito avviso al fine di consentirgli di fornire, nel termine prescritto, le
prove richieste dalla norma.
2. La S.A.T. s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Considerato in diritto
1. E’ prioritario l’esame del quarto motivo, con il quale l’Agenzia delle
entrate, in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata sopra
esposta al punto e), denuncia la violazione dell’art. 110, comma 11, del
TUIR, sostenendo che l’invio al contribuente dell’avviso ivi previsto non è
prescritto a pena di nullità e che, comunque, nel corso della verifica, era
stata formulata alla società una richiesta di produzione documentale.
Il motivo è infondato.
2

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

Il citato art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 76, secondo la
numerazione anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003) prevede, al comma 11, che
le disposizioni di cui al comma precedente — secondo le quali, per quanto
qui interessa, (c.d. paesi black list) —

che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale
effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione>; ed
aggiunge che .
Deve ritenersi che l’inosservanza dell’obbligo di notificare il detto
avviso al contribuente e di concedergli il previsto termine dilatorio al fine di
fornire le prove richieste (obbligo che non ammette equipollenti) determina
– in applicazione dei principi affermati dalle sezioni unite nella sentenza n.
18184 del 2013 in relazione all’analoga disposizione di cui all’art. 12,
comma 7, della legge n. 212 del 2000 – un vizio di legittimità dell’atto
impositivo emesso in assenza dell’avviso o prima della scadenza del termine
dilatorio: si tratta, anche in questo caso, di garantire il pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimentale, con la conseguenza che la “sanzione”
dell’invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente
prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e
nazionale, e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si
traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativa di particolare
gravità, in considerazione della rilevanza della funzione cui la nonna
assolve e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento della
funzione, che assume il fatto viziante (in termini, Cass. n. 20033 del 2015).
Va aggiunto che Cass., sez. un., n. 24823 del 2015, nell’escludere,
quanto ai tributi “non armonizzati”, l’esistenza di un obbligo generalizzato
3

non si applicano

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