Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10988 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Arpino, elettivamente domiciliato in Roma, via Faleria 20,

presso lo studio dell’avv. Schina Pierfilippo, rappresentato e difeso

dall’avv. Pizzutelli Vincenzo per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

spa ENEL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia 66, presso

gli avv. TIEGHI Roberto e Francesco Giuliani, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma,

n. 122/21/05 del 13/12/2005 13/1/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Vincenzo Pizzutelli e l’avv. Marco Pizzutelli per

delega;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in data 30/12/2008 il Comune di Arpino ha notificato alla spa ENEL avviso di accertamento con il quale dopo averle contestato di aver occupato con cavi e condutture una porzione di suolo pubblico maggiore di quella dichiarata, ha determinato in L. 199.201.000 la maggiore TOSAP e gli accessori conseguentemente dovuti per l’anno 1995;

che la contribuente si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che ha accolto il ricorso con sentenza poi riformata dalla Commissione Regionale perchè l’appellata non aveva prodotto documentazione atta a dimostrare quale fosse lo stato dello sue occupazioni e, cosi operando, non aveva confutato il numero e l’estensione di quelle che le aveva attribuito il Comune;

che su ricorso dell’ENEL, questa Suprema Corto ha pronunciato sentenza n. 1375/2004, con la quale ha cassato la decisione impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto i giudici a quo non avevano considerato che sarebbe toccato al Comune l’onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa;

che l’ENEL ha riassunto il giudizio e la Commissione Regionale di Roma, dato atto delle pregresse fasi processuali ha rigettato l’appello del Comune con la seguente testuale motivazione: “si provvede dunque in conformità della sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. Tributaria n. 1375/2004 e dell’avvenuta cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, n. 10, n. 95/10/01”;

che il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolalo su due motivi, con il primo dei quali ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dei principi in materia di legittimatio ad processum, nonchè dell’art. 73 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2 in quanto per l’ENEL era stato in giudizio il Dott. M.A., il quale aveva dichiarato di essere stato nominato procuratore della società con atto notarile che, però, non aveva mai esibito al giudici che, di conseguenza, avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per l’invalidità della sua riassunzione;

che con il secondo motivo il Comune di Arpino ha invece dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1996, artt. 59 e 63 art. 112 c.p.c. e art. 384 c.p.c., art. 2721 c.c. e D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47 nonchè il difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto rinnovare il giudizio, precedendo allo scrutinio dei motivi d’appello anzichè ridursi ad una statuizione assolutamente lapidaria ed elusiva dei propri obblighi;

che l’ENEL spa ha resistito con controricorso ed il Comune di Arpino ha depositato memoria;

che tanto premesso e riconosciuto, altresì, che quando la sentenza di appello sia stata notificata, come nella specie, a mezzo di ufficiale giudiziario incompetente non decorre, per il notificato, il termine breve d’impugnazione (C. cass. 1999/51);

rileva il Collegio che il primo motivo è infondato perchè nell’atto di appello era stato indicato sia il notaio che aveva autenticato la procura che il numero di repertorio e la data della stessa, cosicchè sarebbe toccate a chi voleva contestare la legittimazione del M. l’onere di dare la prova della inesistenza o invalidità dell’atto di conferimento dei poteri (C. Cass. 2007/13381);

che il secondo motivo è invece fondato, in quanto con la sentenza sopra citata, la Corte di cassazione non ha certamente rinviato la causa al giudice di merito affinchè rigettasse senz’altro l’appello, ma perchè ripetesse il giudizio, decidendo lo specifico punto sulla base degli elementi offerti dall’ente impositore e non del comportamento tenuto dalla contribuente;

che a questo riguardo, la Commissione Regionale avrebbe dovuto perciò procedere ad una nuova valutazione e darne, poi, un’adeguata spiegazione che, invece, è stata del tutto omessa;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dei Lazio, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio, oltre che dei precedenti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà pure sullo spese della presente e delle altre fasi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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