Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10988 del 06/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 06/05/2010), n.10988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28185/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.G.;

– intimata –

sul ricorso 33260/2006 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGO GIOVANNA, giusta

mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 346/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/10/2005 r.g.n. 425/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 517/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta da T. G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti il 26-10-1998. per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-1997, e condannava la società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni spettanti.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda della T..

Quest’ultima si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 22-10-2005, respingeva l’appello e compensava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

La T. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico complesso motivo.

La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 9-2-2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, previa riunione ex art. 335 c.p.c., vanno dichiarati inammissibili.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ne giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazionè’ (v. Cass. 11-6-2004 n. 11176, Cass. 24-6-2005 n. 13565, Cass. 6-7-2005 n. 14250, v. anche Cass. 27-10-2005 n. 20860).

Infine ricorrono giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

 

 

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