Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10987 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Pozzo d’Adda, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G.

Belli 27, presso lo studio dell’avv. MERCU Paolo, che lo rappresenta

e difende per procura in atti unitamente all’avv. Massimiliano

Battagliela;

– ricorrente –

contro

srl STICOB, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni

268/a, presso lo studio dell’avv. PETRETTI Alessio, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all’avv. Elena

Tomasi;

– controricorrente ricorrente ineidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano,

n. 115/33/05 del 28/11/2005 – 26/1/2006;

udita la relazione della causa nella udienza pubblica del 28/4/2011

dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che in data 16/9/2002 la srl STI.COB ha denunciato al Comune di Pozzo d’Adda, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, solidi urbani, il possesso di mq 2.997 di fabbricati, e di mq 1.881,1 di superficie scoperta;

che il Comune ha provveduto ad iscrivere a ruolo la tassa dovuta per i fabbricati ed il concessionario della riscossione ha notificato i relativi, avvisi alla contribuente;

che quest’ultima si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, lamentando il difetto di motivazione e, comunque, l’erroneità della liquidazione, trattandosi di stabilimento ubicato fuori zona, che smaltiva direttamente i suoi rifiuti e, pertanto, non era interessato al servizio di raccolta che, oltretutto, non era stato ancora attivato nella particolare località di cui si discuteva;

che il Comune si è costituito eccependo la pretestuosità ed, ancor prima, l’inammissibilità del ricorso, in quanto gli atti impugnati consistevano in due semplici avvisi bonari e, cioè, in mere comunicazioni informali prive di efficacia esecutiva e, persino, dei requisiti stabiliti dalla legge per gli accertamenti e le liquidazioni;

che nonostante ciò, il giudice adito ha ugualmente accolto, sia pure soltanto in parte, il ricorso, riducendo la tassa del 40%;

che il Comune si è allora gravato alla Commissione Regionale, ribadendo che i giudici a quo avrebbero dovuto dichiarare l’inammissibilità o, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso della STICOB, la quale si è difesa concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità o, comunque, per il rigetto dei gravame avverso ed, in via incidentale, per l’integrale annullamento degli avvisi;

che con la sentenza in epigrafe richiamata, la Commissione Regionale ha rilevato che quelli di cui si discuteva, possedevano “formalmente tutte le caratteristiche di un regolamentare avviso di pagamento, ossia di uno degli atti impugnabili” menzionati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 cosicchè doveva ritenersene la ricorribilità e, nel contempo, la nullità per mancanza della indicazione del termine e delle formalità da osservare per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria;

che il Comune di Pozzo d’Adda ha impugnato per cassazione, deducendo con il primo motivo la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, che pur avendo dapprima escluso l’inammissibilità del ricorso contro gli avvisi di pagamento perchè gli stessi presentavano i “requisiti propri dell’atto impositivo”, ne ha poi contraddittoriamente dichiarato la nullità proprio per la mancanza di quegli elementi di cui aveva appena riconosciuto l’esistenza;

che con il secondo motivo il ricorrente ha invece dedotto la violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19 in quanto malgrado la chiara intestazione degli atti come avvisi di pagamento – e, dunque, come inviti bonari meramente propedeutici, la Commissione Regionale li aveva elevati al rango di veri e propri atti impositivi e, su tale base, aveva accolto la “fragile” eccezione di nullità per difetto delle previste indicazioni, la cui mancanza costituiva semmai la riprova evidente del carattere informale degli avvisi che, pertanto, non avrebbero potuto essere impugnati nè, tanto meno, annullati per il preteso vizio lamentato dalla controparte;

che con il terzo motivo il Comune di Pozzo d’Adda ha infine dedotto l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale si era occupata soltanto della natura degli avvisi, senza pronunciarsi sugli ulteriori motivi con i quali aveva, fra l’altro, contestato la legittimità della riduzione operata dai primi giudici;

che la srl STICOR ha dal canto suo replicato che avendo sempre sostenuto il carattere non ufficiale degli avvisi, il Comune non aveva in realtà nessun effettivo interesse ad impugnare la sentenza che ne aveva dichiarato la nullità e che, in ogni caso, non era incorsa in alcuna contraddizione od errore se non quello di non aver preso in esame i propri motivi e, più in particolare, di non aver riconosciuto l’inammissibilità dell’appello per mancata attestazione della conformità all’originale della copia spedita a mezzo posta o, quanto meno, per intervenuta acquiescenza alla decisione della Commissione Provinciale, cui il Comune si era conformato nel liquidare non soltanto la tassa dovuta per gli anni 2002 e 2003, ma anche quella per il successivo 2004;

che in considerazione di quanto sopra, la STICOB ha pertanto concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o per il rigetto del ricorso ed, in via incidentale, per la cassazione della sentenza di appello nella parte in cui non aveva accolto le sue eccezioni in ordine alla ritualità del gravame ed al merito della pretesa;

che occorre innanzitutto procedere alla riunione dei due ricorsi perchè proposti contro la medesima sentenza;

che cominciando con l’esame del primo motivo del ricorso incidentale, che va trattato con precedenza per la sua priorità logico – giuridica, osserva il Collegio che la mancata attestazione di conformità all’originale della copia spedita a mezzo posta non costituisce motivo di nullità (C. cass. 2009/6780) e che stante il silenzio serbato sull’argomento dalla sentenza impugnata, la STICOB non avrebbe potuto limitarsi a lamentare la mancata dichiarazione d’inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza, ma avrebbe dovuto ancor prima specificare in quale momento ed in quali termini aveva sollevato la relativa questione in appello;

che tornando adesso al ricorso principale, alla cui proposizione il Comune aveva sicuramente interesse per il solo fatto di essere rimasto soccombente nel giudizio a quo, devesi rilevare, per quanto concerne i primi due motivi (da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione), che questa Suprema Corte si è già più volte pronunciata nel senso di ammettere la possibilità, ma non l’obbligo d’impugnare quegli atti che pur non rientrando nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitavano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nei contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili (C. cass. 200772104b, 2008/12194, 2008/27385, 2009/4513, 2009/4968, 2009/10672 e 2010/285);

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, deve affermarsi che la Commissione Regionale non ha sbagliato nel riconoscere la ricorribilità degli avvisi di pagamento, ma soltanto nel pretendere anche per essi il rispetto di obblighi valevoli per altri tipi di atti e, per di più, non imposti nemmeno a pena di nullità (C. cass. 2008/20634); che in accoglimento, sotto il profilo sopra indicato, dei primi due motivi del ricorso principale ed assorbito l’altro nonchè il restante motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata, con rinvio degli atti per l’esame del merito ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie per quanto di ragione i primi due motivi del ricorso principale ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà pure sulle spese del presento giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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