Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10986 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.R.A.M., V.D.,

V.M., V.G. e V.M.

C., elettivamente domiciliati in Roma, piazza Prati degli

Strozzi 35, presso lo studio dell’avv. MACRI’ Angelo Francesco, che

li rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Vibo Valentia e spa E.TR. Esazione Tributi;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Catanzaro, n. 108/06/05 del 17/11 – 19/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/4/2011 dal Relatore – Cons. Francesco Tirelli;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in data 13/7/2001, la spa E. TR. Esazione Tributi ha notificato a V.V. una cartella esattoriale por il pagamento di complessive L. 7.696.000 dovute a titolo d’ICI per l’anno 1994;

che il contribuente l’ha impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, eccependo l’intervenuta decadenza perchè il ruolo era stato formato dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo alla notifica dell’avviso di liquidazione, avvenuta il 26/10/1998, e la cartella era stata a sua volta notificata dopo l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo;

che il giudice adito ha, però, rigettato il ricorso, rilevando da un lato che il V. non aveva fornito la prova della dedotta tardività del ruolo e, dall’altro, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 era stato modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. B che aveva soppresso il termine in esso inserito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11;

che il contribuente ha interposto appello, deducendo che sarebbe toccato semmai al Comune l’onere di provare la tempestività del ruolo e che l’obbligo del concessionario di notificare la cartella entro un quadrimestre era stato abrogato soltanto a partire dal 29/6/2001 e, dunque, da un momento successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere consegnata quella di cui si discuteva; che la Commissione Regionale ha, tuttavia, rigettato il gravame, ritenendo valide e convincenti le argomentazioni dei giudici di primo grado”;

che gli eredi del V., nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Commissione Regionale non aveva minimamente risposto all’obiezione secondo la quale incombeva sul Comune l’onere di dimostrare il rispetto del D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 la cui violazione risultava chiaramente da una circostanza del tutto trascurata dai giudici a quo e, cioè, dal fatto che nella stessa cartella era stato indicato come numero di ruolo il 2001/001500, ad evidente riprova che la sua formazione era avvenuta proprio nel 2001 e non nel 2000;

che con il secondo motivo, i ricorrenti hanno invece lamentato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ribadendo che qualora fosse stato realmente formato entro il 31/12/2000, il ruolo avrebbe dovuto essere consegnato entro il 10/1/2001 al concessionario che, a sua volta, avrebbe dovuto notificare la relativa cartella entro il 10/5/2001, ovverosia in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193 del 2001;

che il Comune di Vibo Valentia e la spa E. TR. Esazione Tributi non hanno svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 ha riordinato la disciplina dei tributi locali stabilendo, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12 che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo;

che il comma 171 del medesimo art. 1 sopra citato ha poi previsto l’applicabilità delle cennate disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”;

che avuto riguardo al tenore letterale ed al significato delle parole usate, deve ritenersi che con esse il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite, dettando così una disciplina destinata a valere anche per il passato e, cioè, pure per quei casi in cui fosse già intervenuta la notificazione dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge;

che in ragione di ciò e considerato che nel caso di specie la cartella è stata comunque notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il debito era diventato definitivo, il ricorso degli eredi V. dev’essere, pertanto, rigettato senza necessità di alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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