Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10986 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 10986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2828/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 140/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L.M., avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 140/31/2015, depositata in data 29/01/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del L., gà dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versatale all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 30379/2011, di pregressa decisione d’appello), confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che, in applicazione del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, sulle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento, quale risultante da “certificazione ENEL”, già prodotta nel giudizio, deve essere applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6, con conseguente debenza dell’importo di Euro 110.654,02.

Si è costituito l’intimato, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c., non vendo i giudici del rinvio considerato quanto richiesto dalla Cassazione nella pronuncia di rinvio, in ordine alla necessità di determinare la somma dovuta sulla base degli investimenti del capitale accantonato da parte del Fondo sul mercato. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’effettivo impiego sul mercato del capitale affluito nel fondo PIA.

2. Il ricorrente incidentale lamenta, a sua volta, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, in relazione alla mancata acquisizione ed ammissione, da parte della C.T.R., dell’elaborato tecnico di parte prodotto, in sede di riassunzione, dal ricorrente, non dando corso ai “poteri integrativi” per eventuali approfondimenti ritenuti opportuni.

3. La prima censura del ricorso principale e la censura del ricorso incidentale sono fondate.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 30379/2011, nel cassare, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso proposti (implicanti violazioni di norme di legge e vizio motivazionale), la sentenza di appello impugnata, ha rinviato dinnanzi ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte, affermando che “la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del c. d. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

Ora, in generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento.

Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., comma 3, non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 16180/2013).

E’ stato tuttavia anche chiarito da questa Corte che “i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, come può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben preferire, salvo l’obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza, laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella eventualmente espletata in sede di rinvio, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte” (Cass. 341/2009).

Ora, il giudice di legittimità aveva fra l’altro stabilito che, richiamati i principi enunciati in Cass. S.U. 11/13642, il presupposto dell’applicazione della ritenuta del 12,50% dovesse essere un accertamento – non compiuto dal giudice del merito – sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, da intendere come “rendimento netto, imputabile alla gestione del mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, e ciò certamente esclude che fosse demandato al giudice del rinvio alcun accertamento in ordine alla natura del fondo pensionistico dei dirigenti Enel (Cass. 26731 e 26728/2016).

Nella specie, la C.T.R. si è limitata a ritenere sufficiente la produzione da parte del contribuente di certificazione rilasciata dall’ex datore di lavoro, laddove le era stato demandato proprio il compito di accertare l’effettiva presenza di un rendimento del capitale accantonato, cui applicare l’aliquota agevolata L. n. 482 del 1995, ex art. 6.

4. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e del motivo del ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, ed il motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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