Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10985 del 18/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 18/05/2011), n.10985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in

Roma, piazza del Popolo 18, presso l’avv. prof. Calrich Marcello,

che, unitamente, all’avv. Giovanni R. Caineri, lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. e R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Sez. staccata di Verona), Sez. 21, n. 21/21/07 del 19

febbraio 2007, depositata il 26 marzo 2007, non notificata;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 28 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne l’impugnazione da parte dei contribuenti con separati ricorsi di distinti avvisi di liquidazione per l’ICI 2002 della differenza tra l’imposta dovuta e quella corrisposta in misura minore in ragione della ritenuta applicazione della tariffa d’estimo di minor ammontare, stante il vincolo storico architettonico gravante sull’immobile, che l’Ufficio aveva ritenuto irrilevante in quanto riguardante solo la facciata esterna e il cortile con scala a giorno;

Preso atto che i contribuenti non si sono costituiti;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto sufficiente all’applicazione del miglior regime ICI il vincolo concernente solo la facciata esterna e il cortile con scala a giorno;

Ritenuto che il ricorso sia infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 perseguendo l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l’interesse riguardi solo una porzione dell’immobile, in quanto anche in quest’ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva riconosciuto l’agevolazione ad un immobile sottoposto a vincolo ex L. n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala) (Cass. n. 11794 del 2010);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato;

Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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